Cassation court dismisses appeal regarding optional suspension of tax proceedings pending related judgments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the Agency of Revenue's appeal against a Regional Tax Commission decision that refused to suspend tax proceedings pending a related VAT judgment. The Commission argued that the prior judgment was not yet final, whereas the Agency claimed it lacked knowledge of the cassation ruling. The court ruled that suspension is discretionary when the prior judgment lacks binding force, making the lower court's decision legally sound.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 295 c.p.c.; Art. 337 c.p.c.: When two proceedings exist with a technical preclusive relationship and the prior judgment is not yet final, suspension of the second proceeding is not mandatory but remains a discretionary measure for the judge.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 3529-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro TASSONE ERMINIA, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dalla'avvocato VINCENZO TARANTO; p~rrtievnent kw-,D,unt avverso la sentenza n. 4324/6/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA, depositata il 28/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'08/11/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
ANTONIO MONDINI. in Ric. 2021 n. 03529 sez. MT - ud. 08-11-2022 -2- Promesso che: 1.11Agenzia delle Entrate, denunciando violazione dell'art.295 c.p.c. in combinato disposto con l'art.1, comma 2, del d.lgs. 546/92, ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe, pronunciata in data 28.7.2020, con cui la commissione tributaria regionale della Sicilia, in causa su avviso di accertamento emesso nei confronti di Tassone Erminia ai fini IRPEF dell'anno 2006 per maggior reddito derivante da partecipazione alla società a ristretta base sociale ETLI Mediterranea s.r.I., invece di sospendere la causa fino alla conclusione del giudizio pregiudiziale sull'avviso di accertamento emesso ai danni della Società ai fini dell'IVA, IRPEG e IRAP -giudizio della cui pendenza di fronte a questa Corte la CTR ha dato conto-, ha respinto l'appello dell'Agenzia in considerazione della pronuncia d'appello favorevole alla ETLI Mediterranea dicendo che "l'ufficio non aveva (ha) offerto elementi conoscitivi da cui possa desumersi l'avvenuta cassazione" di quest'ultima pronuncia;
2. la contribuente èrimasta intimatalA Q Dltio Ca's, tg,49`0 ,t)( ' copt43 (i( • considerato che:
1. il motivo è infondato. 1.1 Il giudizio nei confronti della società ETLI Mediterranea e il giudizio nei confronti della odierna controricorrente sono autonomi e il primo è in rapporto di pregiudizialità rispetto al secondo. Con sentenza n.21763/2021, le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che "in tema di sospensione del giudizio per pregiudizialità necessaria, salvi i casi in cui essa sia imposta da una disposizione normativa specifica che richieda di attendere la pronuncia con efficacia di giudicato sulla causa pregiudicante, quando fra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità tecnica e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato non può ritenersi obbligatoria ai sensi dell'art. 295 c.p.c. ma può essere adottata, in via facoltativa, ai sensi dell'art. 337". Il principio è stato poi ribadito, tra altre, da Cass.34966/2021. L'assunto della ricorrente secondo cui la CTR sarebbe stata tenuta a sospendere il giudizio è errato;
3. in ricorso deve essere rigettato;
4. non vi è luogo a pronuncia sulle spese in quanto la contribuente e rimasta- ~;41e 91 Va-) U.)..Lk.„D OND (10 .AM-1;t/g9 5. dato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere un'amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115;
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Sez