Italian tax court suspends appeal on IRAP tax due to new simplified tax definition law application.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation suspended the tax appeal regarding IRAP taxes for the year 2009, pending the outcome of a simplified tax definition procedure. While the taxpayer argued that a prior judgment on a different tax year should bind the current case, the court noted the opposing agency had filed a request to suspend proceedings under a new law. Consequently, the court halted the trial and remanded the case to the ordinary section for further processing.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 5, comma 10, Law No. 130/2022; Art. 5, comma 6, Law No. 130/2022: When a taxpayer requests suspension of proceedings under the new simplified tax definition law, the court must suspend the case and remand it to the ordinary section if the matter falls within the scope of the new law's application.
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Rep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso n. 3181-2021, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363991001), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; -ricorrente - contro ARTEARREDO S.R.L. (C.F. 02778280871), rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce alla memoria di costituzione di nuovo difensore, depositata il 18.11.202, dagli AVV.TI MARCO LA MALFA e VITO BRANCA, unitamente ai quali è dom.to ope legis in ROMA, presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE(PEC: lamalfamarco@pec.it); -controricorrente - avverso la sentenza n. 5256/13/20 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA, depositata il 05/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/11/2022 dalConsigliere Dott.
GIAN ANDREA CHIESI; Rilevato che l’ AGENZIA DELLE ENTRATE notificò alla ARTEARREDO S . R . L .un avviso di accertamento con cui l’Ufficio ha provveduto a riprese per I.R.E.S., I.R.A.P. ed I.V.A. relativamente all’anno di imposta 2009; che la contribuente impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Catania che, con sentenza n. 333/2016, rigettò il ricorso; che l’ ARTEARREDO S . R . L .propose appello innanzi alla C.T.R. della Sicilia, la quale, con sentenza n. 5256/13/20, depositata il 05/10/2020 accolse l’appello osservando - per quanto in questa sede ancora rileva – come tra le medesime parti si fosse formato un giudicato (esterno) favorevole al contribuente, sa pure con riferimento al diverso anno di imposta 2006, che “assume valenza determinante e vincolante anche nell’odierno procedimento” (cfr. sentenza impugnata, p. 2, terzultimo cpv. della motivazione); che avverso tale decisione l’ AGENZIA DELLE ENTRATE ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo; si è costituita con controricorsol’ ARTEARREDO S .
R . L .; che sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; Rilevato che con l’unico motivo parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, cod. proc. civ.) della “violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 cc nonché dell’art. 32 del DPR 29.9.1973, n. 600 dell’art. 54 del DPR 26.10.1972, n. 633, e del DLGS n. 446/1997 in tema di IRAP…nonché nullità della sentenza o del procedimento per contestuale violazione dell’art. 324 cpc, in combinato disposto con l’art. 1, comma 2, del DLGS 31.12.1992, n. 546” (cfr. ricorso, p. 11), per avere la C.T.R.
“erroneamente esteso il giudicato formatosi su annualità d’imposta diverse dall’anno 2009, in contemporanea violazione dell’art. 2909 cc, sotto il profilo sostanziale, e dell’art. 324, sotto quello processuale” (cfr. ivi); che parte controricorrente ha, tuttavia, depositato (in data 18.11.2022) istanza di sospensione del presente giudizio, ai sensi dell'art. 5, comma 10, della l. n. 130 del 2022 (corredandola, sebbene tardivamente –cfr. deposito telematico eseguito in data 24.11.2022 - con copia del la domanda di adesione alla definizione agevolata presentata all’ AGENZIA DELLE ENTRATE ); che (a) non essendo la presente controversia ricompresa, in linea astratta, tra quelle, contemplate dall'art. 5, comma 6, della medesima l. n. 130 (per le quali è esclusa, in nuce, l'operatività della definizione agevolata in commento) e (b) rientrando essa, al contrario, tra quelle di cui al comma 2 della medesima previsione, la causa va sospesa ex art. 5, comma 10, e rinviata a nuovo ruolo innanzi alla sezione ordinaria;
P.Q.M.
La Corte sospende il giudizio sino al 16 gennaio 2023 e rinvia nuovo ruolo in