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Ordinanza Interlocutoria — n. 37313/2022 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza Interlocutoria — n. 37313/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 37313/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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onunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 17775/2021 proposto da: CAPGEMINI ITALIA SPA, rappresentata e difesa dagli avv. GIACINTO FAVALLI e PAOLO ZUCCHINALI ed elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Mazzini 27 presso lo studio Trifirò Partners; -ricorrente – contro ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE – AG ENZIA ENTRATE RISCOSSIONE; -intimati - avverso la sentenza n. 2917/2020 della CORTE D'APPELLO DI ROMA, depositata il 22.12.2020, NRG 1302/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 4/10/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO BELLE'. RILEVATO CHE 1. Capgemini Italia s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione, con un unico articolato motivo, avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma che ha dichiarato inammissibile la riassunzione in sede di rinvio del processo svoltosi nei confronti dell’INPS e di Equitalia Sud spa, per omessa integrazione del contraddittorio, nei termini fissati, mediante la notifica degli atti ad Agenzia delle Entrate Riscossione;

Regesto Legislator

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art. 380-bis cod. proc. civ; Ordinanza Interlocutoria — n. 37313/2022 — snciv · Corte di Cassazione: GIACINTO FAVALLI e PAOLO ZUCCHINALI ed elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Mazzini 27 presso lo studio Trifirò Partners; -ricorrente – contro ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE – AG ENZIA ENTRATE RISCOSSIONE; -intimati - avverso la sentenza n. 2917/2020 della CORTE D'APPELLO DI ROMA, depositata il 22.12.2020, NRG 1302/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 4/10/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO BELLE'. RILEVATO CHE 1. Capgemini Italia s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione, con un unico articolato motivo, avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma che ha dichiarato inammissibile la riassunzione in sede di rinvio del processo svoltosi nei confronti dell’INPS e di Equitalia Sud spa, per omessa integrazione del contraddittorio, nei termini fissati, mediante la notifica degli atti ad Agenzia delle Entrate Riscossione;

Parole chiave

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ritardo ingiustificato impugnabilità della decisione di rinvio restituzione in pristino tempestività dell'istanza di ricusazione ritiro della domanda di revisione riapertura della pratica

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis cod. proc. civ
la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata notificata alla parte ricorrente, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata;
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Testo completo

onunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 17775/2021 proposto da: CAPGEMINI ITALIA SPA, rappresentata e difesa dagli avv. GIACINTO FAVALLI e PAOLO ZUCCHINALI ed elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Mazzini 27 presso lo studio Trifirò Partners; -ricorrente – contro ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE – AG ENZIA ENTRATE RISCOSSIONE; -intimati - avverso la sentenza n. 2917/2020 della CORTE D'APPELLO DI ROMA, depositata il 22.12.2020, NRG 1302/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 4/10/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO BELLE'. RILEVATO CHE 1. Capgemini Italia s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione, con un unico articolato motivo, avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma che ha dichiarato inammissibile la riassunzione in sede di rinvio del processo svoltosi nei confronti dell’INPS e di Equitalia Sud spa, per omessa integrazione del contraddittorio, nei termini fissati, mediante la notifica degli atti ad Agenzia delle Entrate Riscossione;

2. la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata notificata alla parte ricorrente, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata;

3. la ricorrente ha depositato memoria; CONSIDERATO CHE 1. il collegio ritiene che la causa non si presti, per i profili nomofilattici coinvolti anche sotto il profilo processuale, alla definizione in questa sede;

P.Q.M.

La Corte rimette la causa alla IV sezione, area previdenza, per la fissazione in pubblica udienza. Così deciso nel