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Ordinanza Interlocutoria — n. 37312/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case to ordinary section regarding social security registration and prescription limits for lawyers.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 37312/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal against a lower court ruling that upheld a lawyer's mandatory registration with INPS for 2009. The appellant argued prescription had expired and that his income barely exceeded the threshold, proving non-continuity. The court acknowledged these arguments but deemed the legal issues complex enough to require further examination.

Regesto Legislator

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Art. 2 comma 26 legge 335/1995; Art. 2935 cod. civ.: The court remands the case to the ordinary section to decide on the validity of social security registration and the applicability of prescription limits in this specific context.

Parole chiave

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social security registration prescription period limits lawyer professional status INPS management separate income threshold continuity court remand procedure suspension of judgment durata di contribuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 2 comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335
Fabrizio Pesole e confermato la legittimità dell’iscrizione del professionista alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26,della legge 8 agosto 1995, n.
Art. 2935 cod. civ.
Art. 1 comma 113 della legge n. 224 del 2007
e dell’art. 1, comma 113, della l.
Art. 2 commi 25 e 26 della legge n. 335 del 1995
Fabrizio Pesole e confermato la legittimità dell’iscrizione del professionista alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26,della legge 8 agosto 1995, n.
Art. 44 comma 2 del d.l. n. 269 del 2003, conv. in legge n. 326 del 2004
335 19 95 e dell’ art. 44, co mma 2, del d.l.
Art. 380-bis cod. proc. civ.
è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio; 4.il ricorrente ha depositato memoria.
art. 380-bis cod. proc. civ
è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio; 4.il ricorrente ha depositato memoria.

Giurisprudenza citata

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Corte Costituzionale n. 104 del 2022
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Testo completo

2021 ha emesso la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso proposto da: PesoleFabrizio, rappresentato e difeso dall’avv. Bruno Spagna Musso, con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata: spagnamusso@legalmail.it - ricorrent e - contro I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale , in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Antonietta Coretti, Lelio Maritato, Antonino Sgroi, Carla D’Aloisio, Emanuele De Rose, con domicilio eletto in Roma, via Cesare Beccaria n. 29, presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto -controricorrente - avverso la sentenza n. 2614 / 202 1 della Corte d ’ appello di Napoli depositata il 17 maggio 2021.Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9 novembre 2022dal Consigliere Ileana Fedele . Rilevato che:

1. la Corte d’appello di Napoli ha respinto il gravame proposto dall’avv. Fabrizio Pesole e confermato la legittimità dell’iscrizione del professionista alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26,della legge 8 agosto 1995, n. 335per l’anno 2009, rigettando l’eccezione di prescrizione per tempestiva interruzione, atteso che l’avviso inviato dall’I.N.P.S. era stato ricevuto in data 30 /0 6 / 2015, prima della maturazione del termine di prescrizione, identificato nel 06/07/2015, in applicazione del differimento previsto con d.P.C.M. del 10 giugno 2010;

2. avverso talepronuncia l’avv. Fabrizio Pesoleha proposto ricorso per cassazionearticolando tre motivi di censura , cui resiste l’I. N . P . S . con controricorso; 3. è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio; 4.il ricorrente ha depositato memoria. Considerato che:

1. con il primo motivo il ricorrente deduc e , ai sensi dell’art. 360 , comma 1, n. 3,cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art.2935 cod. civ. e dell’art. 1, comma 113, della l. n. 224 del 20 07 , per erronea interpretazione della disciplina sulla prescrizione;

2. con il secondo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell’ art. 360 , comma 1, n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 2, commi 25 e 26, della l. n. 335 19 95 e dell’ art. 44, co mma 2, del d.l. n. 269 del 2003, conv. in l. n. 326 del 2 004 , con riferimento all’insussistenza deipresupposti per l’iscrizione alla gestione separata, per avere prodotto un reddito di pochissimo superiore alla soglia di 5.000,00 euroed aver subito una imposizione “totale”. In particolare, il ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui, a riprova del requisito dell’abitualità, ha affermato che “L’esercizio dell’attività libero professionale per la quale l’avvocato è iscritto all’Albo, previa apertura della partita Iva, si presume per ciò solo abituale, come si ricava dal combinato disposto degli articoli 35 comma 1 del DPR n. 633 del 1972 e 5, comma 1, dello stesso D.P.R.” ( pag. 3 - 4 dell’impugnata sentenza, paragrafo 7).

Sul punto, i l ricorrente sottolineache è pacifico che il reddito professionale annuo prodotto e dichiarato per l’anno2009 sia superiore di soli € 154,00 al limite d e i “€ 5.000,00”, come comprovato dalla documentazione prodotta, chiaro sintomodi un’attività svolta con carattere di non continuità da parte di un soggetto che per di più era praticante avvocato, in difetto di prova specifica da parte dell’I.N.P.S. circa l’abitualità della professione svolta dal ricorrente;

3. con il terzo motivo il ricorrente prospetta altresì la questione della illegittimità della proporzione delle sanzioni applicate, in quanto le sanzioni non avrebbero ragion d’essere nella fattispecie proprio in ragione dell’incertezza già nell’assoggettamento del contribuente avvocato alla gestione separata I.N.P.S.;

4. tenuto conto dei motivi di censura ed apprezzata la possibile valenza del regime delle sanzioni nella materia in esame a seguito della pronuncia della Corte costituzionale n. 104 depositata il 22 aprile 2022, con particolare riferimento all’eventuale preclusione del giudicato, si ravvisa l’opportunità di rimettere la causa alla sezione ordinaria per la decisione ai sensi dell’art. 380-bis, ultimo comma, cod. proc. civ.

P.Q.M.

Dispone la rimessione della causa alla Sezione Quarta civile della Corte. Così