Cassation court remits labor dispute case to lower court due to lack of nomofilactic interest for this specific ruling.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the interlocutory appeal by remitting the case to the Fourth Section for a public hearing. The appellant, ATERP Calabria, challenged a partial reform of a lower court judgment awarding damages to employee Angelo Adduci regarding a project contract suspension. The court determined that the specific legal issues involved did not warrant a ruling at this stage of the proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis c.p.c.; Art. 380 c.p.c.: When the collegium finds that the case does not require a ruling for nomofilactic purposes, it must remit the case to the appropriate section for a public hearing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
onunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 20337/2021 proposto da: ATERP CALABRIA, rappresentata e difesa dagli avv. CAROLINA CITRIGNO ed elettivamente domiciliata in Roma, via Francesco Denza 50/A presso lo studio dell’Avv. NICOLA LAURENTI; -ricorrente – contro ADDUCI ANGELO; -intimato - avverso la sentenza n. 53/2021 della CORTE D'APPELLO DI CATANZARO, depositata il 18.3.2021, NRG 82/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 4/10/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO BELLE'. RILEVATO CHE 1. la Corte d’Appello di Catanzaro, riformando parzialmente la sentenza del Tribunale di Cosenza, ha accolto la domanda con la quale Angelo Adduci, titolare di contratto a progetto, aveva domandato il risarcimento del danno per il periodo dalla sospensione del rapporto disposta dall’ATERP alla data del recesso di quest’ultima, confermando altresì la condanna al pagamento del corrispettivo per il mese di luglio 2015 e dei primi dieci giorni di agosto di quello stesso anno e con rigetto delle altre e maggiori pretese;
2. ATERP ha proposto ricorso per cassazione sulla base di sei motivi, mentre l’Adduci è rimasto intimato;
3. la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza incamera di consiglio non partecipata;
4. la ricorrente ha depositato memoria; CONSIDERATO CHE 1. il collegio ritiene che la causa non si presti, per i profili nomofilattici coinvolti, alla definizione in questa sede;
P.Q.M.
La Corte rimette la causa alla IV sezione per la fissazione in pubblica udienza. Così deciso nel