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Ordinanza Interlocutoria — n. 37305/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for non-merits due to failure to complete required service of process on necessary co-defendants.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 37305/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal because the lower court had previously declared it inadmissible due to incomplete service of process. The appellants, heirs of Paparelli Cleante, argued they were waiting for the original notification from the Foreign Acts Office, while the respondent contended the procedural defect remained unresolved. The court ruled that since the integration of the necessary co-defendants could not be verified at this stage, the case was remitted for a public hearing to address the procedural requirement.

Regesto Legislator

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Art. 331 cod. proc. civ.; Art. 360, n. 1, lett. a) cod. proc. civ.: A cassation appeal is inadmissible if the necessary co-litigants have not been properly notified, requiring the court to remand the case to verify the completion of the integration of the contradictory.

Parole chiave

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service of process necessary co-defendants integration of contradictory inadmissibility of appeal procedural defect remittal for hearing foreign acts office petizione d'eredità

Disposizioni normative citate

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Art. 331 cod. proc. civ.
2019 questa Corte, dato atto che il ricorso per cassazione non risultava ritualmente notificato a Paparelli Sofia Yvonne e Paparelli Mario Stuart, ha disposto, ai sensi dell’art. 331 cod. proc. civ., il rinnovo della notifica alle suddette controparti, quali litisconsorti necessari; che con successiva ordinanza n.
Art. 360, n. 1, lett. a) cod. proc. civ.
art. 331 cod. proc. civ
2019 questa Corte, dato atto che il ricorso per cassazione non risultava ritualmente notificato a Paparelli Sofia Yvonne e Paparelli Mario Stuart, ha disposto, ai sensi dell’art. 331 cod. proc. civ., il rinnovo della notifica alle suddette controparti, quali litisconsorti necessari; che con successiva ordinanza n.
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Testo completo

ronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 34602-2018 proposto da: PAPARELLI GRAZIELLA, PAPARELLI ERMENEGILDO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA VITTORIA COLONNA N 27, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRA GRANATI, rappresentati e difesi dall'avvocato GIANNI DIONIGI; -ricorrenti - contro OTELLO PAPARELLI, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato MARIO TEDESCO; -controricorrente - contro PAPARELLI SOFIA YVONNE, PAPARELLI MARIO STUART; -intimati - avverso la sentenza n. 777/2018 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 10/11/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/03/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

MARIO BERTUZZI. Letto il ricorso proposto da Paparelli Graziella e Pa parelli Ermenegildo per la cassazione della sentenza n. 777 del 10. 11. 2018 della Corte di appello di Perugia, che aveva dichiarato inammissibile il loro appello per la riforma della decisione di primo grado n. 805 del 2015 del Tribunale di Perugia emessa all’esito del giudizio di divisione della comunione di beni introdotto da Paparelli Otello nei confronti degli odierni ricorrenti, quali eredi di Paparelli Cleante, e di Paparelli Sofia Yvonne e Paparelli Mario Stuart, quali eredi di Paparelli Franco; letto il controricorso di Paparelli Otello; rilevato che con ordinanza interlocutoria n. 34379 del 23. 12. 2019 questa Corte, dato atto che il ricorso per cassazione non risultava ritualmente notificato a Paparelli Sofia Yvonne e Paparelli Mario Stuart, ha disposto, ai sensi dell’art. 331 cod. proc. civ., il rinnovo della notifica alle suddette controparti, quali litisconsorti necessari; che con successiva ordinanza n. 18151 del 24. 6. 2021, su istanza dei ricorrenti, è stato loro concesso nuovo termine di 180 giorni dalla comunicazione della predetta ordinanza per procedere al suddetto adempimento; che il ricorrente ha depositato memoria deducendo di essere in attesa della dell’atto originale di notifica del ricorso da parte dell’Ufficio Atti Esteri; che il tema relativo all’adempimento da parte del ricorrente dell’ordine di integrazione del contraddittorio merita approfondimento, non risultando risolvibile allo stato degli atti P.T.M. rimette la causa alla pubblica udienza.

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