Cassation court allows lawyer's fee case appeal, ruling ordinary trial violated special collegial procedure rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed the appeal by the lawyers' heirs against the trial court's decision on professional fees. The trial court had applied the ordinary procedure despite the special collegial rite required by law for such fee disputes. The court held that the trial judge's decision to use the ordinary rite violated the mandatory collegial composition and discussion requirements of the special procedure, necessitating a retrial.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 702-ter c.p.c.; D.lgs. 150/2011: When a special procedure is mandated by law for specific judicial acts, the court must strictly adhere to its procedural forms, including collegial composition and discussion, and failure to do so renders the decision void.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 31650-2021 proposto da: VEROUX ROBERTO, in proprio e nella qualità di procuratore di VEROUX CONCETTINA, VEROUX EUGENIO ANTONIO G., VEROUX STEFANO, COCO ANNA MARIA, tutti in proprio e nella qualità di eredi di NICOLETTA VEROUX, domiciliati presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentati e difesi dall'avvocato ALBERTO CARUSO; -ricorrenti - contro CARROZZA PIETRO, CARROZZA CARLO, CARROZZA FRANCESCO, elettivamente domiciliati in ROMA, V.LE GIUSEPPE MAZZINI, 142, presso lo studio dell'avvocato ROMINA LANZA, rappresentati e difesi da sé stessi unitamente all'avvocato CINZIA RITA GLORIANA CAPIZZI; -controricorrenti – avverso l’ordinanza n. R.G. 4162/2020 del TRIBUNALE di MESSINA, depositata il 27/09/2021;
Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 22/09/2022, dal Consigliere ROSSANA GIANNACCARI; Rilevato che: - Il giudizio trae origine dalla domanda avanzata da Carrozza Pietro, Francesco e Carlo nei confronti di Veroux Roberto, in proprio e quale procuratore di Veroux Stefano, Veroux Concettina e Veroux Eugenio, Coco Anna Maria Milone Concetta quale procuratrice generale di Veroux Giovanna e Veroux Giovanna, avente ad oggetto il pagamento dei compensi professionali maturati per l’attività prestata in favore degli stessi e pari ad € 14.196,12 per il giudizio svoltosi innanzi il Tribunale di Messina, iscritto al n. 1701/1985 R.G., e ad € 11.415,00 per il giudizio dinanzi la Corte d’appello di Messina iscritto al n. 970/2010 R.G. - Si costituivano in giudizio Veroux Roberto in proprio e quale procuratore di Veroux Stefano, Veroux Concettina e Veroux Eugenio, Coco Anna Maria Milone Concetta quale procuratrice generale di Veroux Giovanna, eccependo in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso introduttivo in quanto non proposto secondo il rito speciale, nonché, in via gradata, l’incompetenza del giudice adito in favore della Corte di appello di Messina. - con ordinanza n. 153/2021, il Tribunale di Messina, rigettava l’eccezione di inammissibilità del ricorso, in quanto il giudice istruttore-relatore aveva correttamente riservato la decisione al collegio, integrando appieno il requisito della “decisione collegiale” prevista dalla legge e dichiarava la propria incompetenza a favore della Corte di appello di Messina, quale giudice che aveva conosciuto per ultimo della causa in cui sia stato svolto il patrocinio; - per la cassazione della se ntenza ha proposto ricorso Coco Anna Maria e Veroux Roberto, in proprio e nella qualità di procuratore di Veroux Concettina, Veroux Eugenio Antonio G. e di Veroux Stefano sulla base di un unico motivo; - Resistono con controricorso Carrozza Pietro, Carrozza Francesco e Carrozza Carlo;
Considerato che: - Con il primo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la violazione dell’art. 702-ter, secondo comma, c.p.c., nonché degli artt. 3, 4 e 14 D.lgs. 150/2011 e degli artt. 99 e 112 c.p.c. per avere il Tribunale deciso la causa nelle formeordinarie mentre sarebbe prevista la discussione collegiale; - Il motivo è fondato. - Preliminarmente, non trova accoglimento l’eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione, avendo l’odierno ricorrente correttamente impugnato l’ordinanza del Tribunale di Messina secondo ilrito previsto dal D.lgs. n. 150/2011. - Invero, l 'individua zione del mezzo d'impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale va fatta in base alla qualificazione data dal giudice con il provvedimento impugnato all'azione proposta, a prescindere dalla sua esattezza.
Tale scelta è stata ritenuta l'unica conforme ai principi fondamentali della certezza dei rimedi impugnatori e dell'economia dell'attività processuale, evitando l'irragionevolezza di imporre di fatto all'interessato di tutelarsi proponendo impugnazioni a mero titolo cautelativo, nel dubbio circa l'esattezza della qualificazione operata dal giudice a quo. (in tale senso v. Cass., S.U. n. 390/2011) - Ciò premesso, il Tribunale è stato adito dagli avvocati Carrozza Pietro, Carlo e Francesco ai sensi dell’art. 702-bis c.p.c., per chiedere il compenso delle prestazioni professionali. - Il Tribunale, a sua volta, ha deciso seguendo il rito previsto dal D.lgs 150/2011. - Il Presidente ha designato il giudice istruttore - relatore innanzi al quale le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata decisa dal collegio in composizione collegiale. - È vero che l’art. 14 D. lgs. 159/2011 si limita a disporre al secondo comma, che il Tribunale “decide in composizione collegiale”, senza prescrivere la trattazione collegiale del procedimento (v., al riguardo Cass., n. 6012/2020), ma la norma va letta in relazione all’art. 3 del medesimo D.lgs., al secondo comma, che prevede, oltre alla designazione del giudice relatore, la sola delega da parte del presidente a uno dei componenti del collegio dell’assunzione dei mezzi istruttori. - Tutte le restanti attività devono svolgersi davanti all’intero collegio, in particolare la discussione della causa e la precisazione delle conclusioni (Cassazione civile Sez.
II, 03/05/2022, n. 13856 e, al riguardo, la pronuncia delle Sezioni Unite n. 12609/2012, che sottolinea come, anche alla luce della relazione di accompagnamento al D.lgs. n. 150 del 2011, i processi in materia di liquidazione degli onorari degli avvocati “devono essere trattati in composizione collegiale”). - Trova, pertanto, applicazione l’art. 276 c.p.c., primo comma, secondo il quale alla deliberazione della decisione possono partecipare soltanto i giudici che hanno assistito alla discussione, che va interpretato nel senso che i giudici che deliberano la sentenza devono essere gli stessi dinanzi ai quali sono state precisate le conclusioni; il collegio che delibera la decisione deve quindi essere composto dagli stessi giudici dinanzi ai quali è stata compiuta l’ultima attività processuale, ossia la discussione o la precisazione delle conclusioni, conseguendone la nullità della sentenza nel caso di mutamento della composizione del collegio medesimo. - Il ricorso deve essere accolto. - L’ordina nza impugnata va, pertanto, cassata in relazione al motivo accolto con rinvio al Tribunale di Messina in diversa composizione; - il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese relative al presente giudizio di legittimità;
P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione accoglie il ricorso; cassa l’ordinanza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, a