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Ordinanza — n. 37288/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming false application of civil procedure and civil code articles regarding burden of proof.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37288/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the appellant's claims of false application of civil procedure and civil code articles. The court held that the lower courts correctly assessed the burden of proof and factual elements required for the 'direct farmer' status based on the evidence presented. Consequently, the appellant's arguments regarding the evaluation of evidence and the allocation of the burden of proof were deemed inadmissible as they merely challenged the merit of the first-instance judgment.

Regesto Legislator

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Art. 115 c.p.c.; Art. 2697 c.c.: The Court of Cassation cannot review the factual evaluation of evidence or the allocation of the burden of proof unless the lower court explicitly contradicted the rules of evidence or assigned the burden to the wrong party based on the legal classification of facts.

Parole chiave

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burden of proof allocation direct farmer status false application of law evaluation of evidence inadmissible appeal civil procedure code onus probandi assicurazione diretta

Disposizioni normative citate

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Art. 1 l. n. 1047 del 1957
“violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., dell’art.
Art. 2 l. n. 1047 del 1957
115 c.p.c., dell’art. 2697 c.c.
Art. 2 l. n. 9 del 1963
115 c.p.c., dell’art. 2697 c.c.
Art. 3 l. n. 9 del 1963
per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la soccombente con tre motivi; non ha svolto attività difensiva l’Istituto; 4.la proposta del relatore ex art. 380 bis c.p.c.
Art. 360 n. 3 c.p.c.
9 del 1963, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., nonché omesso esame di un fatto decisivo, in Ric.
Art. 360 n. 5 c.p.c.
9 del 1963, in relazione all’art. 360 n.
Art. 115 c.p.c.
“violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., dell’art.
Art. 2697 c.c.
115 c.p.c., dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art.
art. 380 bis c.p
per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la soccombente con tre motivi; non ha svolto attività difensiva l’Istituto; 4.la proposta del relatore ex art. 380 bis c.p.c.
art. 2697 c.c
115 c.p.c., dell’art. 2697 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 22001 del 2014
Cass. SS.UU. n. 20867 del 2020
e 2697 c.c.; ancora di recente le Sezioni unite di questa Corte (Cass. SS.UU. n. 20867 del 2020) hanno ribadito che per dedurre la violazione dell'art.115 c.p.c.
Cass. n. 15107 del 2013
Cass. n. 13395 del 2018
Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020
228 del 2012, ove dovuto (Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020);
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 25197-2021 proposto da: DORIA ANNA RITA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA B. TORTOLINI, 30, presso lo studio dell'avvocato ALFREDO PLACIDI, rappresentata e difesa dall'avvocato ROBERTO AMODIO; -ricorrente - contro INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE; -intimato - avverso la sentenza n. 119/2021 della CORTE D'APPELLO di LECCE - SEZIONE DISTACCATA di TARANTO, depositata il 30/03/2021; Ric. 2021 n. 25197 sez. ML -ud. 22-09-2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/09/2022 dal Consigliere Relatore Dott. FABRIZIO AMENDOLA. RILEVATO CHE 1.la Corte d’Appello di Lecce – sezione distaccata di Taranto, con la sentenza impugnata, ha confermato –per quanto qui ancora rileva - la sentenza di primo grado che aveva rigettato la domanda avanzata da Anna Rita Doria nei confronti dell’INPS di “accertamento negativo del debito a titolo di contribuzione come coltivatore diretto relativamente agli anni dal 2005 al 2010”;

2. la Corte – in estrema sintesi – ha condiviso l’assunto del primo giudice che aveva tratto dagli elementi istruttori acquisiti al giudizio, tra cui il verbale degli organi ispettivi, il convincimento circa la sussistenza in fatto dei requisiti per il riconoscimento nella Doria della qualità di coltivatore diretto legittimante la pretesa dell’INPS, concludendo che “l’appello non contrappone all’iter motivazionale seguito dal primo giudice efficaci argomentazioni alternative e si risolve nella proposizione dell’assunto difensivo già rigettato con la puntuale motivazione della sentenza appellata che, pertanto, non viene scalfita”;

3. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la soccombente con tre motivi; non ha svolto attività difensiva l’Istituto; 4.la proposta del relatore ex art. 380 bis c.p.c. è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale; la parte ricorrente ha comunicato memoria; CONSIDERATO CHE 1.i motivi di ricorso possono essere come di seguito sintetizzati: con il primo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 2 l. n. 1047 del 1957e degli artt. 2 e 3 l. n. 9 del 1963, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., nonché omesso esame di un fatto decisivo, in Ric. 2021 n. 25197 sez.

ML -ud. 22-09-2022 -3- relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.; si sostiene che, nella fattispecie concreta, mancherebbero gli elementi soggettivi e oggettivi integranti la figura del coltivatore diretto, mentre la Corte avrebbe avallato una inesistente categoria di “coltivatore diretto in posizione non attiva”; col secondo mezzo si deduce: “violazione e falsa applicazione dell’art.115 c.p.c., dell’art. 2697 c.c., in relazione agli artt. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, per avere la sentenza appellata erroneamente addossato alla parte appellante l’onere della prova in ordine alla insussistenza dei requisiti necessari alla qualificazione di coltivatore diretto”; con il terzo motivo si denuncia:

“violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c. per avere la sentenza appellata offerto una qualificazione probante errata agli elementi offerti in giudizio dalla ricorrente”; 2.il ricorso, in tutte le censure in cui è articolato, risulta inammissibile; innanzitutto, nelle parti in cui i tre motivi evocano il vizio di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c. senza il rispetto dei limiti imposti da Cass. SS.UU. n. 8053 e 8054 del 2014, per di più in una ipotesi di cosiddetta «doppia conforme», ex art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c. (cfr.

Cass. n. 23021 del 2014; Cass. n. 30646 del 2019); una volta che l’accertamento in fatto operato dai giudici del merito non è più suscettibile di alcun riesame in questa sede di legittimità, le denunce di violazione di legge non enucleano affatto degli errores in iudicando che sarebbero stati commessi dall a Corte territoriale, ma piuttosto sono volte a criticare l’apprezzamento di merito che di detti fatti hanno compiuto i giudici ai quali esso è devoluto; invero, secondo questa Corte (v. Cass. n. 15869 del 2017), mancando nell'ordinamento una nozione generale di coltivatore diretto applicabile ad ogni fine di legge, detta qualità deve essere desunta dal combinato disposto degli artt. 2 della l. n. 1047 del 1957, 2 e 3 della l. n. 9 del Ric. 2021 n. 25197 sez.

ML -ud. 22-09-2022 -4- 1963, sicché per il suo riconoscimento è necessario e sufficiente il concorso dei seguenti requisiti:

a) diretta, abituale e manuale coltivazione dei fondi, o diretto ed abituale governo del bestiame, sussistenti allorché l'interessato si dedichi in modo esclusivo a tali attività, o anche in modo soltanto prevalente, cioè tale che le stesse lo impegnino per la maggior parte dell'anno e costituiscano per lui la maggior fonte di reddito;

b) prestazione lavorativa del nucleo familiare non inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità delle coltivazioni del fondo e per l'allevamento e il governo del bestiame, nonché fabbisogno di manodopera non inferiore a centoquattro giornate lavorative annue; non è, pertanto, richiesto il carattere imprenditoriale dell'attività, con la destinazione, anche parziale, dei prodotti del fondo al mercato, essendo sufficiente che gli stessi siano destinati al sostentamento del coltivatore e della sua famiglia, né è prescritto che il coltivatore abbia personalmente prestato centoquattro giornate lavorative annue, riferendosi tale limite al fabbisogno del fondo e non all'attività del singolo; la Corte pugliese, in adesione a quanto accertato dal primo giudice, ha ritenuto che nella vicenda concreta fossero emersi elementi sufficienti a ritenere provati in fatto detti requisiti soggettivi e oggettivi, con una valutazione che tipicamente appartiene al merito della causa (cfr.

Cass.n. 22001 del 2014), che non può essere censurata mediante la denuncia di violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c.; ancora di recente le Sezioni unite di questa Corte (Cass. SS.UU. n. 20867 del 2020) hanno ribadito che per dedurre la violazione dell'art.115 c.p.c. è necessario denunciare che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma, il che significa che per realizzare la violazione deve avere giudicato o Ric. 2021 n. 25197 sez.

ML -ud. 22-09-2022 -5- contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma, cioè dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio (mentre detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre); circa la pretesa violazione dell'art. 2697 c.c., la disposizione è censurabile per cassazione ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c., soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne fosse onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (Cass. n. 15107 del 2013;

Cass. n. 13395 del 2018); nella specie non c’è stata alcuna applicazione errata della ripartizione degli oneri probatori, avendo la Corte di Appello confermato l’assunto del primo giudice che aveva positivamente accertato che nella vicenda sottoposta al suo giudizio ricorressero i requisiti per il riconoscimento della qualifica di coltivatorediretto nella Doria; in definitiva, anche tali censure ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., sono inammissibili perché nelle forme apparenti della violazione di legge, nella sostanza invocano un diverso apprezzamento del materiale istruttorio acquisito algiudizio e che ha indotto i giudici del merito a ritenere infondata l’azione di accertamento negativo proposta dalla Dorio;

Ric. 2021 n. 25197 sez. ML -ud. 22-09-2022 -6- 4.pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; nulla per le spese in difetto di attività difensiva dell’INPS; occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall’art. 1, co. 17, l. n. 228 del 2012, ove dovuto (Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020);

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese. Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato p