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Ordinanza — n. 37287/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court of Cassation corrects a prior order's citation error regarding the correct case number and date.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37287/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation granted a request to correct a material error in a previous order's citation. The applicants argued that the order referenced the wrong case number and deposit date, citing the correct order n. 5605/21 instead of the erroneous n. 27151/20. The court accepted this claim as a clear material mistake and ordered the clerical correction of the document's text.

Regesto Legislator

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Art. 380 bis c.p.c.; Art. 1-bis d.l. n. 168/2016: The court must correct material errors in its own orders, such as incorrect case numbers or dates, upon request, ensuring the document accurately reflects the decided proceedings.

Parole chiave

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material error correction court of cassation procedural citation clerical amendment Italian civil procedure order rectification case number error correzione di errore materiale

Disposizioni normative citate

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Art. 380 bis c.p.c.
FATTO e DIRITTO La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal comma 1, lett.
Art. 1-bis del d.l. n. 168/2016
e), dell'art. 1 - bis del d.l.
art. 380 bis c.p
FATTO e DIRITTO La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal comma 1, lett.

Giurisprudenza citata

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Cass., sez. un., ord., 27/06/2002, n. 9438
Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass., sez. un., ord., 27/06/2002, n. 9438; Cass., ord., 4/05/2009, n.
Cass., ord., 4/05/2009, n. 10203
9438; Cass., ord., 4/05/2009, n. 10203; Cass., ord., 17/09/2013, n.
Cass., ord., 17/09/2013, n. 21213
10203; Cass., ord., 17/09/2013, n. 21213).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. L0770 j R.G. proposto da: DE ANGELIS Vincenza e SOLE Carmela, nella qualità di liquidatrici della CERPEL s.r.I., già in liquidazione, cancellata dal registro delle imprese il 12/03/2014, rappresentate e difese, per procura speciale a margine del ricorso, dall'avv. Antonio DE MARI, ed elettivamente domiciliati in Napoli, alla via Carlo Poeti°, n. 89/A, presso lo studio legale del predetto difensore; - ricorrenti - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;— intimata — avverso l'ordinanza della Corte di cassazione n. 1421/22, depositata in data 18/01/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/10/2022 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI.

FATTO e DIRITTO La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), dell'art. 1 - bis del d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla I. n. 197/2016, osserva quanto segue. Le ricorrenti propongono ricorso, cui non replica l'intimata, per correzione di errore materiale dell'ordinanza in epigrafe indicata, con cui questa Corte, decidendo su analoga istanza diretta ad ottenere la correzione dell'ordinanza di questa Corte n. 5605/21 depositata in data 02/03/2021, per essere stato omesso il provvedimento di distrazione delle spese processuali in favore del difensore delle ricorrenti, avv.

Antonio De Mari, che ne aveva fatto espressa istanza. Le ricorrenti chiedono che l'ordinanza in epigrafe indicata (n. 1421/22) là dove è stata disposta la correzione del «dispositivo dell'ordinanza di questa Corte n. 27151/20, depositata in data 27/11/2020» anziché dell'ordinanza n. 5605/21, depositata in data 02/03/2021. Il ricorso va accolto. Invero, ancorché nell'intestazione dell'ordinanza n. 1421/22 si era dato atto, correttamente, che il ricorso di Vincenza De Angelis e Carmela Sole era stato proposto «avverso l'ordinanza della Corte di cassazione n. 5605/21, depositata in data 02/03/2021», nel dispositivo questa Corte incorreva nell'ulteriore errore di indicare quale provvedimento da correggere «[...]l'ordinanza di questa Corte n. 27151/20, depositata in data 27/11/2020».Trattandosi, all'evidenza, di errore materiale, il ricorso in esame va accolto, disponendo che il dispositivo dell'ordinanza di questa Corte in epigrafe indicata (n. 1421/22) sia corretto, a cura della Cancelleria di questa Corte, sostituendo la parte in cui è scritto «n. 27151/20, depositata in data 27/11/2020», con «n. 5605/21, depositata in data 02/03/2021».

Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass., sez. un., ord., 27/06/2002, n. 9438; Cass., ord., 4/05/2009, n. 10203; Cass., ord., 17/09/2013, n. 21213).

P.Q.M.

accoglie il ricorso e dispone che il dispositivo dell'ordinanza di questa Corte n. 1421/22, depositata in data 18/01/2022, sia corretto sostituendo la parte in cui è scritto «n. 27151/20, depositata in data 27/11/2020», con «n. 5605/21, depositata in data 02/03/2021». Dispone che la correzione sia annotata, a cura della Cancelleria, sull'originale della predetta ordin