Italian Court of Cassation allows material error correction for omitted attorney fee deduction in tax recovery order.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation granted a request to correct a prior order that failed to deduct attorney fees for the opposing counsel. The appellant argued that the omission was a material error rather than a substantive claim, while the tax agency did not defend itself in this specific proceeding. The court ruled that without explicit legislative guidance, material error correction under civil procedure codes is the proper remedy to ensure the attorney's right to fees is respected efficiently.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 287, 288, 391-bis, 93 cod. proc. civ.; In the absence of specific legislative provisions, the remedy for an omitted pronouncement on an attorney's fee deduction request constitutes a material error subject to correction proceedings rather than ordinary appeal mechanisms.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15176/2022 R.G. proposto da: Avv. PANIGO GUERRA Fabrizio, quale difensore di VILLANI Cesare nel giudizio iscritto al n. 5487/2020 R.G. di questa Corte; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE — RISCOSSIONE, C.F. 13756881002, in persona del Presidente pro tempore; - intimata - avverso l'ordinanza della Corte di cassazione n. 2973 del 2022, depositata in data 01/02/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/09/2022 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI.
FATTO e DIRITTO La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), dell'art. 1 - bis del d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla I. n. 197/2016, osserva quanto segue. Il ricorrente avv. Fabrizio Panigo Guerra (già Fabrizio Panigo) propone ricorso per correzione di errore materiale dell'ordinanza in epigrafe indicata con cui questa Corte ha rigettato il ricorso proposto dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano n. 1122/2019, depositata il 26/07/2019, e l'ha condannata al pagamento delle spese processuali in favore di Cesare Villani, controricorrente in quel giudizio, difeso dall'avv.
Panigo Guerra omettendo tuttavia di distrarle in favore del predetto difensore, che ne aveva fatto espressa istanza. L'Agenzia delle Entratnon ha svolto attività difensiva in questo giudizio, dfi_p7/ (CD.9,9'1 4( Il ricorso per correzione dell'errore materiale va accolto in quanto, in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt.287 e 288 cod. proc. civ., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma; la procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell'art. 93, secondo comma, cod. proc. civ. - che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese - consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell'art. 391-bis cod. proc. civ., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione (Cass., sez. un., 7/07/2010, n. 16037;
Cass., 10/01/2011, n. 293; Cass., ord., 11/04/2014, n. 8578). Pertanto, il dispositivo dell'ordinanza di questa Corte sopra indicata va corretto, a cura della Cancelleria di questa Corte, aggiungendo la frase: «da distrarsi in favore dell'avv. Fabrizio Panigo Guerra (già Fabrizio Panigo)» dopo la frase «accessori di legge». Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass., sez. un., ord., 27/06/2002, n. 9438; Cass., ord., 4/05/2009, n. 10203; Cass., ord., 17/09/2013, n. 21213).
P.Q.M.
accoglie il ricorso e dispone che il dispositivo dell'ordinanza di questa Corte n. 2973 del 2022, depositata in data 01/02/2022, sia corretto aggiungendo la frase «da distrarsi in favore dell'avv. Fabrizio Panigo Guerra (già Fabrizio Panigo)» dopo la frase «accessori di legge». Dispone che la correzione sia annotata, a cura della cancelleria, sull'originale della predetta ordin