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Ordinanza — n. 37274/2022 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses tax authority appeal, ruling VAT liability for services arises at performance, not payment date, per EU law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37274/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court dismissed the tax authority's appeal against a regional tax commission decision that had accepted a taxpayer's claim. The taxpayer argued that VAT liability for subcontracting services occurred in 2011 when work was performed, despite payment in 2013. The court held that EU VAT directives require the taxable event to be the actual performance of services, not the receipt of payment, thereby overturning the lower court's reliance on domestic law interpretations.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 3, d.P.R. n. 633/1972; Art. 10, 62, 63, 66, Directives 77/388/EEC and 2006/112/EC: For services, the taxable event and VAT liability arise upon the actual performance of the service, not upon the payment of the corresponding consideration.

Parole chiave

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VAT liability timing services performance payment date rule EU VAT directives taxable event definition subcontracting services Cassazione ordinanza assistenza amministrativa fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 6, comma 3, d.P.R. n. 633/1972
633 del 1972, il termine per l'adempimento dell'obbligo di emetterefattura; - sul punto deve evidenziarsi che l'art. 6 del d.P.R.
Art. 10, Directives 77/388/EEC and 2006/112/EC
633 del 1972, dell’art. 10 dir.
Art. 17, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
330 c.p.c., tuttavia, in ragione del principio di ultrattività dell'indicazione della residenza o della sede e dell'elezione di domicilio effettuate in primo grado, sancito dall'art. 17, comma 2, del d.lgs., 31/12/1992, n.
Art. 330, comma 1, c.p.c.
Roberto Succio - 3 notificazione eseguita presso uno di tali luoghi, ai sensi del citato art. 330, comma 1, seconda ipotesi, cod.
art. 330 c.p
Roberto Succio - 3 notificazione eseguita presso uno di tali luoghi, ai sensi del citato art. 330, comma 1, seconda ipotesi, cod.

Giurisprudenza citata

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Cass., sez. un., 21 aprile 2016, n. 8059
Cass., sez. 1, 26 ottobre 1995, n. 11150
8059, che ha superato le precedenti decisioni di cui a Cass., sez. 1, 26 ottobre 1995, n. 11150;
Cass., sez. 5, 19 febbraio 2009, n. 3976
Cass., sez. 5, 7 settembre 2018, n. 21870
CG UE, 19 dicembre 2012, causa C-549/11
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. R.G. 5007 /202 1 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generaledello Stato (PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it ) –ricorrente – Contro EUROPAENERGIA ECOLOGIA s.r.l. in liquidazione in persona del legale rappresentantepro tempore ; - intimata - avversola sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 2308/02/20depositata i n data 21 / 0 7 /20 2 0 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28 / 0 9 /202 2 dal Consigliere Relatore Roberto Succio e nellacamera di consiglio del 14/11/2022 a seguito di riconvocazione ;

Rilevatoche: Oggetto: prestazioni subappalto – momento impositivoiva Cons.Est. Roberto Succio - 2 - la società contribuente ricorreva avverso l’avviso di accertamento notificatole per l’anno 2011 con il quale l’Ufficio recuperava maggioritributi, con conseguente richiesta di interessi e sanzioni, a fronte dell’omessa fatturazione di corrispettivi imponibili conseguente alla contabilizzazione di fatture da emettere; sosteneva l’Erario che le prestazioni in parola non and avano consideratecome rilevanti a fini iva all’atto del pagamento in forza dell’applicazionedell’art. 6 c. 3 del d.P.R. n. 633 del 1972 nel suo terzocomma primo periodo secondo le indicazioni unionali ; nello specifico,a fronte di lavori in sub – appalt o affidatile dalla società 2Ms.r.l. nell’anno 2011, anche se il pagamento corrispettivo era avvenutonel 2013 le stesse andavano ritenute rilevanti a fini IVA nell’anno2011; - impugnava l’atto impositivo la società; - la CTP accoglieva il ricorso; l’Agenzia delle Entrate appellava la pronuncia;la CTR rigettava l’appello; - ricorre a questa Corte l’Amministrazione Finanziaria con atto affidatoa un solo motivo; - la società è rimasta intimata nella presente sede di l egittimità ;

Consideratoche: - v a preliminarmente osservato che in base all’orientamento maggioritario di questa Corte che questo Collegio condivide, deve ritenersi valida la notifica del ricorso per cassazione già espletata dall’Agenzia delle entrate presso il procuratore domiciliatario in primo grado di parte contribuente, rimasta contumace in grado di appello. Invero, le sezioni unite con la sentenza n. 14916 del 20/07/2016, hanno affermato che, sebbene in tema di ricorso per cassazione avverso le sentenze delle commissioni tributarie regionali, si applica, con riguardo al luogo della sua notificazione, la disciplina dettata dall'art. 330 c.p.c., tuttavia, in ragione del principio di ultrattività dell'indicazione della residenza o della sede e dell'elezione di domicilio effettuate in primo grado, sancito dall'art. 17, comma 2, del d.lgs., 31/12/1992, n. 546, è valida la Cons.Est.

Roberto Succio - 3 notificazione eseguita presso uno di tali luoghi, ai sensi del citato art. 330, comma 1, seconda ipotesi, cod. proc. civ., ove la parte non si sia costituita nel giudizio di appello, oppure, costituitasi, non abbia espresso al riguardo alcuna indicazione. A tali consolidati principi si è uniformata la giurisprudenza successiva, evidenziando che il processo tributario ha un proprio regime di notificazione degli atti, disciplinato dagli artt. 16 e 17 del d.lgs. n. 546 del 1992, a tenore dei quali le notificazioni sono eseguite, salva la consegna a mani proprie, nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza o nella sede dichiarata dalla parte all'atto della sua costituzione in giudizio e l'indicazione della residenza e del domicilio hanno effetto anche per i successivi gradi di giudizio.(cfr., Sez. 5, Sentenza n. 25117 del 07/12/2016, Rv. 641939-01).

Ora, nel caso in esame, il ricorso per cassazione risulta essere stato già notificato tempestivamente, via PEC alla parte contribuente presso il domicilio eletto in primo grado (ovvero presso il procuratore domiciliatario a vv . Gabriele Tancioni), sicché, alla luce dei principi appena esposti, la notifica è corretta con conseguente ammissibilità del ricorso (Cass. sez. 5, n. 11031 del 2021; v. anche, nello stesso senso, ex multis,Cass.n. 26308 del 2020; Cass. 3984 del 2022); - venendo all’esame della doglianza proposta, il solo motivo di ricorsodeduce la violazione e falsa appli cazione degli artt. 6 c. 3 ec. primo periodo del d.P.R. n. 633 del 1972, dell’art. 10 dir.

IVA 77/388 CEE e degli artt. 62, 63, 66 dir. IVA n. 2006/112 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR erroneamenteritenuto che le prestazioni og getto di contestazione, riferite ad attività resa e terminata nel 2011, erano da assoggettare ad iva in quel medesimo anno, non rilevando la circostanza relativa al pagamento delle stesse, avvenuto nel 2013; - il motivo è fondato; Cons.Est. Roberto Succio - 4 - questa Corte ritiene da tem po, con orientamento al quale il Collegio intende dare continuità, che (Cass. Sez.5, Sentenza n. 9064 del 01/04/2021;

Cass. 19 novembre 2020,n. 26319 e 24 novembre 2020, n. 26650) in tema di IVA, il fatto generatore dell'obbliga zione tributaria, che comporta l'obbligo di fatturazione, in caso di prestazione di servizi è costituitodalla materiale esecuzione della prestazione, laddove il pagamentodel corrispettivo identifica esclusivamente il momento di esigibilità dell'imposta, ossia quello di riscossione, nonché, in relazione a quanto previsto dall'art. 21, comma 4, del d.P.R. n. 633 del 1972, il termine per l'adempimento dell'obbligo di emetterefattura; - sul punto deve evidenziarsi che l'art. 6 del d.P.R. n. 633 del 1972 vigente ratione temporis prevede che "le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo.

Quelle indicate nell'articolo 3, terzo comma, primo periodo, si consideranoeffettuate al momento in cui sono rese, ovvero, se di carattereperiodico o continuativo, nel mese successivo a quello in cuisono rese”; - a sua volta, l’art . 6 c. 3 primo periodo fa riferimento alle prestazioni di cui al c. primo e secondo; il primo comma recita “costituiscono prestazioni di servizi le presta zioni verso corrispettivo dipendenti da contratti d'opera, appalto, (sottolineatura aggiunta) trasporto, mandato, spedizione, agenzia,mediazione, deposito e in genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte.

Costituiscono inoltreprestazioni di servizi, se effettuate verso corrispettivo: 1)le concessioni di beni in locazione, affitto, noleggio e simili;

2) le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti d'autore,quelle relative ad invenzioni in dustriali, modelli, disegni, processi, formule e simili e quelle relative a marchi e insegne, nonchéle cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti o benisimilari ai precedenti; Cons.Est. Roberto Succio - 5 3) i prestiti di denaro e di titoli non rappresentativi di mer ci, comprese le operazioni finanziarie mediante la negoziazione, anchea titolo di cessione pro - soluto, di crediti, cambiali o assegni. Nonsono considerati prestiti i depositi di denaro presso aziende e istituti di credito o presso amministrazioni statali , anche se regolatiin conto corrente; 4)le somministrazioni di alimenti e bevande; 5)le cessioni di contratti di ogni tipo e oggetto”; -orbene, tale disposizione è stata interpretata da questa Corte, a sezioni unite (Cass., sez. un., 21 aprile 2016, n. 8059, che ha superato le precedenti decisioni di cui a Cass., sez. 1, 26 ottobre 1995, n. 11150;

Cass.,sez. 5, 19 febbraio 2009, n. 3976; peraltro vedi ancora la recente Cass.,sez. 5, 7 settembre 2018, n. 21870 non collimante con le sezioni unite),in m odo diverso da quello prospettato dalla CTR; - risulta sconfessata, infatti, la tesi accolta dal giudice dell’appello per cui vi sarebbe stata, per le prestazioni di servizi, una sort a di presunzioneassoluta di corrispondenza tra la data della percezione del corrispettivo e quella di esecuzione della prestazione di servizi. Per la CTR,infatti, il verificarsi del presupposto oggettivo dell'imposizione Iva coincide di regola, non con il momento della relativa materiale esecuzione, ma con quello del pagamen to totale o parziale del corrispettivo; - tale lettura, apparentemente in effetti legittimata del tenore testuale art.6, terzo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, però, secondo la sopra citata giurisprudenza di questa Corte confligge con la disciplina comunitariadell'Iva.

Infatti, sia la sesta direttiva Iva 77/388/CEE (art. 10, primo e secondo comma), sia l'attuale direttiva Iva 2006/112/CE (artt. 62, 63 e 66) chiariscono che il fatto generatore dell'imposta si identifica con l'effettuazione della cessione dei beni ovvero con quella dellaprestazione dei servizi, il cui verificarsi determina anche l'esigibilità dell'imposta. Deve farsi, allora, riferimento al dato del materiale espletamento dell'operazione, e non a que llo del pagamento del corrispettivo(CG UE, 19 dicembre 2012, in causa C - 549/11, proprio in Cons.Est.

Roberto Succio - 6 relazionealla prestazione di servizi). T ale disciplina unionale osta a che l'art.6 del d.P.R. 633/1972 sia letto nel senso che, per le prestazioni di servizi, il p resupposto impositivo e, con esso, l'insorgenza dell'imponibilità a fini Iva, si verificano, non con l'esecuzione della prestazione,bensì, successivamente, con il pagamento del corrispettivo correlativamentepattuito; -pertanto, in accoglimento del ricor so, la sentenza è cassata con rinvio al giudice dell’appello per nuovo esame alla luce dei principi sopra affermati; p.q.m.