Court allows lawyer's appeal, overturning lower court on mandatory INPS separate management registration due to bar association membership.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court granted Barbara Donadeo's appeal against the Naples Court of Appeal's dismissal of her claim regarding mandatory INPS separate management registration. While the lower court accepted only the sanction quantification argument, the Supreme Court found the appeal founded because the appellant had previously contested the registration obligation based on her membership in the Forensic Bar Association since 2007. Consequently, the court held that the lower court erroneously omitted this decisive fact and violated the principle of non-contestation, ordering the lower sentence to be quashed and the case remanded for retrial.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2, comma 26 della legge 335/1995; Art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5 cod. proc. civ.: The court must examine all facts and acts decisive for the judgment discussed between the parties; if the lower court omits a fact previously contested by the appellant regarding statutory registration obligations, the decision is flawed and must be quashed.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha emesso la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Donadeo Barbara, rappresentata e difesadall’avv. Clemente Bellecca, con domicilio eletto presso il suo studio, sito in Roma,via G. B. Martini - ricorrent e - contro I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - Agenzia delle Entrate –Riscossione -intimati - avverso la sentenza n. 1620 / 202 1 della Corte d ’ appello di Napoli depositata il 23marzo 2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9 novembre 2022dal Consigliere Ileana Fedele . Rilevato che:
1. la Corte d’appello di Napoli ha respinto il motivo di gravame dell’avv. Barbara Donadeo i nteso a contestare l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 per l’attività svolta nell’anno 2010 sul rilievo di essere iscrittaalla Cassa forense sin al 2007, limitandosi ad accogliere solo il motivo relativo alla quantificazione delle sanzioni;
2. avverso tale pronuncia l’avv. Barbara Donadeo propone ricorso affidato ad unico motivo;
3. gli enti intimati non hannosvolto attività difensiva; 4. è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio. Considerato che: 1.con l’unico motivo l a ricorrente deduce l’o messo esame circa fatti ed atti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti, in riferimento all ’ art. 360 , comma 1, n. 5 , cod. proc. civ . , nonché violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 26,della l. n. 335del 1995 , in relazione all’art. 360, comma 1 , n. 3 , cod. proc. civ., censura ndo l a sentenza impugnata nella parte in cui stabilisce che «parte appellante non contesta il suo obbligo di iscrizione alla gestione separata Inps per l’anno 2010, in cui ha esercitato la professione di avvocato senza essere iscritta alla Cassa Forense ed ha prodotto un reddito superiore ai limiti di legge, e ciò evidentemente alla luce del consolidato orientamento della Suprema Corte», mentre, al contrario di quanto erroneamente stabilito dalla Corte d’appello di Napoli, sin dal ricorso introduttivo del giudizio di primogrado era stato contestato l’obbligo di iscrizione alla gestione separata sul rilievo di essere un avvocato iscritto all’Ordine Forense di Napoli dal 16/01/2007 e iscritto alla Cassa Forense a far data dal 01/01/2007, come da documentazione prodotta in primo grado;2. il ricorso è fondato , in quanto , nel rispetto del principio di autosufficienza (fra molte, Cass.
Sez. 3, 09/08/2016, n. 16655), è stato dedotto che la Corte territoriale ha omesso di considerare (e comunque ha erroneamente applicato la normativa di riferimento, oltre che la disposizione in tema di non contestazione) che la professionista è iscritta alla cassa previdenziale dell’ordine di appartenenza, e, dunque, risulta già assoggettata ad un versamento contributivo rilevante ai fini dell’esclusione dall’iscrizione alla gestione separata (v. Cass. Sez. L, 12/12/2018, n. 32166; Cass. Sez. 6 - L, 23/06/2022, n. 20288, alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ.);
3. pertanto, la sentenza impugnata va cassata sul punto e la causa rinviata alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese delgiudizio di cassazione.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudiziodi cassazione. Così dec