Cassation court allows appeal against tax collection notice, dismissing incidental appeal on procedural grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court dismissed the incidental appeal filed by the water company while allowing the main appeal filed by the taxpayer. The Regional Tax Commission had declared the taxpayer's initial appeal inadmissible due to a prior unpaid bill, ruling that the tax claim was 'crystallized.' The Cassation Court found the Commission's reasoning flawed because it improperly absorbed the taxpayer's substantive arguments without addressing them, constituting a defect in reasoning rather than a mere omission of pronouncement. Consequently, the main appeal was accepted, the lower decision was annulled, and the case was remanded for re-examination.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.; The Court of Cassation holds that when a lower court declares an appeal inadmissible based on the crystallization of a tax claim, it must still address the substantive arguments raised by the appellant; failure to do so constitutes a defect in reasoning (vizio di motivazione) rather than a mere omission of pronouncement (omessa pronuncia), requiring the court to evaluate the correctness of the absorption doctrine applied.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 23888-2021, proposto da: ANJA LIMENA (C.F. LMNNJA66C43Z126T), rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall’AVV. MASSIMO ZAMPESE, unitamente al quale è elett.te dom.to in ROMA, al V.LE BRUNO BUOZZI, n. 51, presso lo studio dell’AVV. MARCELLO CARDI; -ricorrente - contro COMUNE DI JESOLO, in persona del Sindaco p.t., rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dall’AVV. GIANLUCA RIZZARDI, unitamente al quale è elett.te dom.to in ROMA, alla VIA F.
SIACCI, n. 4, presso lo studio dell’AVV. MASSIMO LOTTI; -controricorrente - nonché contro VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRITORIO AMBIENTE SERVIZI – V.E.R.I.T.A.S. S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t., rapp. e dif., in virtù di procura speciale a margine del controricorso, dall’AVV. LORIS TOSI e dall’AVV. GIUSEPPE MARINI, pres so lo studio del quale è elett.te dom.to in ROMA, alla VIA DI VILLA SACCHETTI, n. 9; -controricorrente/ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 275/06/2021 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del VENETO, depositata il 08/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/11/2022 dal Consigliere Dott.
GIAN ANDREA CHIESI; Rilevato che ANJA LIMENA impugnò, innanzi alla C.T.P. di Venezia, il sollecito di pagamento per T.A.R.I. 2015 notificatole dalla VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRITORIO AMBIENTE SERVIZI – V . E . R . I . T . A . S . S . P . A . ( d’ora in avanti, breviter, “ V . E . R . I . T . A . S .”) per conto del COMUNE DI JESOLO , conseguente a precedente bolletta -anch’essa notificata alla contribuente e da questa non impugnata -di importo pari ad € 328,00; che la C.T.P. di Venezia, con sentenza n. 763/2019, accolse parzialmente il ricorso; che tanto ANJA LIMENA ,quanto la V .
E . R . I . T . A . S .proposero, quindi, appello, rispettivamente in via principale ed incidentale, innanzi alla C.T.R. del Veneto, la quale, con sentenza n. 275/06/2021, depositata il 08/02/2021, rigettò il primo ed accolse il secondo, dichiarando l’originario ricorso proposto dalla contribuente inammissibile, per mancata previa impugnazione della bolletta T.A.R.I. notificata alla contribuente anteriormente al sollecito di pagamento per cui è casa e contenente la dettagliata indicazione della pretesa tributaria, da considerarsi – conseguentemente – “ definita e cristallizzata ” (cfr. sentenza impugnata, p. 2, penultimo cpv.); che avverso tale decisione ANJA LIMENA ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo; si è costituito con controricorso il COMUNE DI JESOLO ; si è costituita, altresì, con controricorso contenente ricorso incidentale, affidato a 3 motivi, illustrati da memoria ex art. 380-bis cod. proc. civ. la V .
E . R . I . T . A . S .; che sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; Rilevato che con l’unico motivo parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della “violazione e falsa applicazione dell’art. 19 del d.lgs. n. 546/1992” (cfr. ricorso, p. 8), per avere la C.T.R. erroneamente dichiarato l’originario ricorso avverso il sollecito di pagamento intimato dalla V . E . R . I . T . A . S . inammissibile, per mancata previa impugnazione della bolletta T.A.R.I. (ritenendo conseguentemente cristallizzata la relativa pretesa impositiva), benché quest’ultima non rientri tra gli atti che devono essere impugnati dal contribuente, ex art. 19 cit.; che il motivo è manifestamente fondato; che l'elencazione degli "atti impugnabili", contenuta nell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, pur dovendosi considerare tassativa, va interpretata in senso estensivo, sia in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente e di buon andamento della P.A., che in conseguenza dell'allargamento della giurisdizione tributaria operato con la legge n. 448 del 2001: consegue da quanto precede la facoltà di ricorrere al giudice tributario avverso tutti gli atti adottati dall'ente impositore che, con l'esplicitazione delle concrete ragioni (fattuali e giuridiche) che la sorreggono, porti, comunque, a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, senza necessità di attendere che la stessa, ove non sia raggiunto lo scopo dello spontaneo adempimento cui è naturaliterpreordinato, si vesta della forma autoritativa di uno degli atti dichiarati espressamente impugnabili dall'art. 19 citato.
Cionondimeno, la mancata impugnazione da parte del contribuente di un atto non espressamente indicato dall'art. 19 citato non determina, in ogni caso, la non impugnabilità (e cioè la cristallizzazione) di quella pretesa, che va successivamente reiterata in uno degli atti tipici previsti dall'art. 19 (Cass., Sez. 5, 25.2.2009, n. 4513, Rv. 606857-01; Cass., Sez. 6-5, 2.11.2017, n. 26129, Rv. 646418-01); che tali principi sono stati disattesi dalla C.T.R. la quale ha erroneamente ritenuto inammissibile il ricorso avverso il sollecito di pagamento T.A.R.I., per mancata previa impugnazione della “bolletta” T.A.R.I. notificata alla LIMENA , la quale, tuttavia, effettivamente non rientra tra gli atti che il contribuente deve impugnare quanto, piuttosto, tra quelli che possono essere impugnati, senza che, dunque, dal mancato esercizio di tale facoltà possa discendere alcuna cristallizzazione della pretesa impositiva (cfr. anche Cass., Sez. 5, 8.4.2022, n. 11481, Rv. 664353-01, nonché funditus e proprio con riferimento agli inviti al pagamento in materia T.A.R.I. o T.I.A., Cass., Sez. 5, 19 agosto 2020, n. 17339, in motivazione, sub §§ 8.3 e 8.4); che con il primo motivo di ricorso incidentale la V .
E . R . I . T . A . S .si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.) della “nullità della sentenza. Violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato di cui all’art. 112 cpc. La ctr avrebbe dovuto pronunciarsi sull’inammissibilità del ricorso di controparte per l’impossibilità di notificare le impugnazioni tributarie “in proprio” via pec” (cfr. controricorso, p. 19); che con il secondo motivo di ricorso incidentalela V . E . R . I . T . A . S . lamenta (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.) la “nullità della sentenza.
Violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato di cui all’art. 112 cpc. La ctr avrebbe dovuto pronunciarsi sull’inammissibilità del ricorso di controparte per violazione dell’art. 18 del d.lgs. n. 546/1992 e dell’obbligo di sottoscrizione” (cfr. controricorso, p. 24); che con il terzo motivo di ricorso incidentale la V . E . R . I . T . A . S . lamenta (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.) la “nullità della sentenza. Violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato di cui all’art. 112 cpc.
La ctr avrebbe dovuto pronunciarsi sulla chiamata in causa della città metropolitana di Venezia” (cfr. controricorso, p. 27); che i motivi – suscettibili di trattazione congiunta – sono inammissibili, non cogliendo la ratio decidendi della decisione impugnata; che, premesso che parte ricorrente incidentale ha trascritto (ai fini della specificità del motivo, ex art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ.) le difese esposte in prime cure e riproposte in grado di appello, osserva il Collegio come la C.T.R. abbia espressamente affermato che “la inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio [quale c onseguenza della ritenuta cristallizzazione della pretesa impositiva] esonera la Commissione dall’esame dei restanti motivi di impugnazione proposti negli appelli principale ed incidentale” (cfr. sentenza impugnata, ult. p., prime tre righe); che osserva, tuttavia, a tal proposito il Collegio come si tratti, all’evidenza, di una ipotesi di assorbimento in senso improprio, che non comporta affatto un'omissione di pronuncia (se non in senso formale) in quanto, in realtà, la decisione assorbente permette di ravvisare la decisione implicita (nella specie, di rigetto) anche sulle questioni assorbite, la cui motivazione è proprio quella dell'assorbimento; sicché, ove si escluda, rispetto ad una certa questione proposta, la correttezza della valutazione di assorbimento, avendo questa costituito l'unica motivazione della decisione assunta, ne risulta il vizio di motivazione del tutto omessa.
In altri termini parte ricorrente avrebbe dovuto censurare la correttezza della valutazione espressa dalla C.T.R. di assorbimento di questioni ed eccezioni ulteriori, lamentando un vizio di motivazione del tutto omessa, e non sollevare un vizio di omessa pronuncia (così espressamente Cass., Sez. 1, 12.11.2018, n. 28995, Rv. 651580-01, nonché Cass., Sez. 3, 19.12.2019, n. 33764, Rv. 656625-01); Ritenuto, in conclusione che il ricorso principale debba essere accolto, mentre il ricorso incidentale proposto dalla V . E . R . I . T . A . S debba essere dichiarato inammissibile, con la conseguente cassazione della decisione impugnata e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia e liquidi, altresì, le spese del presente giudizio di legittimità;
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale. Per l’effetto, cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, cui demanda, altresì, la liquidazione delle spese del presente