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Ordinanza — n. 37242/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismissed appeal for inadmissibility due to lack of evidence on asset usage for internal works.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37242/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Edil One S.r.l. inadmissible, ordering the company to pay the tax agency's legal fees. The lower court rejected the company's claim that photographic evidence proved the use of assets for internal construction, finding the evidence insufficient to prove the specific allocation of materials. The Supreme Court ruled that the appeal merely challenged the factual assessment of the trial court's evidence, which falls outside the scope of a legality review under Italian civil procedure law.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.; Art. 116 c.p.c.: The Court of Cassation cannot re-evaluate the facts or the credibility of evidence presented by the trial court, limiting its review to procedural legality and excluding challenges to the judge's factual conviction.

Parole chiave

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Italian tax law internal works deduction asset usage evidence photographic proof insufficiency legality review limits factual assessment exclusion Cassation inadmissibility spese commerciali

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Rilevato che con l’unico motivo parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, n.
Art. 116, comma 1 e 2 c.p.c.
civ.) della “nullità della sentenza e del procedimento per manifesta violazione dell’art. 116 cpc in relazione all’art.
art. 380-bis cod. proc. civ
art. 2712 c.c
116 cpc in relazione all’art. 2712 c.c.” (cfr.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 3, 1.6.2021, n. 15276
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 28281-2021, proposto da: EDIL ONE S.R.L. (C.F. 06598161211), rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall’AVV. FRANCO SARRACINO, unitamente al quale è elett.te dom.to in ROMA, alla VIA VALADIER, n. 43, presso lo studio dell’AVV. GIOVANNI ROMANO; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363991001), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2803/10/2021 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 29/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/11/2022 dal Consigliere Dott.

GIAN ANDREA CHIESI; Rilevato che l’ AGENZIA DELLE ENTRATE notificò alla EDIL ONE S avviso di accertamento con cui ha provveduto a riprese per I.V.A. ed II.DD. relativamente all’anno di imposta 2013; che la contribuente impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Napoli che, con sentenza n. 12722/2019, rigettò il ricorso; che la EDIL ONE S . propose appello inna nzi alla C.T.R. della Campania, la quale, con sentenza n. 2803/10/2021, depositata il 29/03/2021 rigettò il gravame osservando – per quanto in questa sede ancora rileva – come, contrariamente a quanto lamentato dall’appellante, (a) risultasse svolto il contraddittorio endoprocedimentale e (b) non risultasse, invece, assolta, dalla società contribuente, la prova dell’impiego di beni aziendali, per effettuare lavori in economia (nella specie, la realizzazione di uno show room e di alcune tettoie da destinare a spazi espositivi ed area di stoccaggio) – donde avrebbe dovuto evincersi un incremento delle immobilizzazioni; che avverso tale decisione la EDIL ONE S .ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo; si è costituita, con controricorso l’ AGENZIA DELLE ENTRATE che sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio;

Rilevato che con l’unico motivo parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.) della “nullità della sentenza e del procedimento per manifesta violazione dell’art. 116 cpc in relazione all’art. 2712 c.c.” (cfr. ricorso, p. 11), per avere la C.T.R. erroneamente disatteso le risultanze della produzione fotografica versata in atti da essa contribuente, a dimostrazione dell’effettiva realizzazione delle tettoie e dello show room per cui è causa, “ pur in totale assenza di un specifico disconoscimento” della stessa da parte dell’Ufficio; che il motivo è manifestamente inammissibile; che, premesso che la censura non si confronta con la ratio decidendi della decisione impugnata, la quale non sminuisce affatto la valenza probatoria della documentazione fotografica prodotta dalla contribuente, mentre rileva, piuttosto, che la stessa non dimostra che “i beni in possesso dell’azienda per un controvalore di 331.000 euro fossero stati interamente impiegati, nel periodo relativo all’anno di imposta 2013, per opere interne”, aggiungendo, altresì, che “ la presunta edificazione…potrebbe essere stata realizzata in un momento diverso… ”, né avendo la contribuente dimostrato di “aver impiegato materiali corrispondenti ad un valore diverso da quello desumibile dalla differenza riscontrata [in dichiarazione]” (cfr. p. 4 della motivazione), osserva in ogni caso il Collegio comela censura tenda, in ultima analisi, ad una (ri)valutazione degli elementi che hanno indotto la C.T.R. a ritenere la differenza di reddito oggetto di ripresa non giustificata: sennonché, esula dal vizio di legittimità ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ. qualsiasi contestazione volta a criticare il "convincimento" che il giudice di merito si è formato, ex art. 116, c. 1 e 2 cod. proc. civ., in esito all'esame del materiale probatorio ed al conseguente giudizio di prevalenza degli elementi di fatto, operato mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova, essendo esclusa, in ogni caso, una nuova rivalutazione dei fatti da parte della Corte di legittimità (Cass., Sez. 3, 1.6.2021, n. 15276, Rv. 661628-01);

Ritenuto, in conclusione che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna della EDIL ONE S . al pagamento, in favore dell’ AGENZIA DELLE ENTRATE ,in persona del Direttore p.t., delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano come da dispositivo; P.Q.M La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Per l’effetto, condanna la EDIL ONE S .al pagamento, in favore dell’ AGENZIA DELLE ENTRATE , in persona del Direttore p.t. , delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in € 5.880,00 (cinquemilaseicento/00) per compenso professionale, oltre spese prenotate a debito.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di EDIL ONE S .,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, se