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Ordinanza — n. 37218/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses social security claim against lawyer for prescription due to tax form omission not constituting fraud.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37218/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court of Cassation allowed the lawyer's appeal against the INPS, declaring the social security contribution for 2011 time-barred. The lower court had rejected the prescription defense by claiming the failure to fill out the tax form 'quadro RR' constituted fraudulent concealment of debt. The Court ruled that such a tax form is merely an expression of knowledge and does not create the debt itself, nor does its omission automatically equate to fraudulent concealment. Consequently, the Court found the claim prescribed and ordered the INPS to pay the lawyer's legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 2935, 2941 n. 8 cod. civ.; Art. 360, comma 1 n. 3 cod. proc. civ.: The failure to complete a tax form does not constitute fraudulent concealment of a social security debt, and the contribution claim is time-barred if the statutory limitation period has expired.

Parole chiave

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social security prescription fraudulent concealment tax form omission INPS contribution limitation period contributi di previdenza impagati durata completa di contribuzione determinazione di contributi provvisori

Disposizioni normative citate

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Art. 2935 c.c.
Art. 2941 n. 8 c.c.
Art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c.
civ., in relazione all’art. 360, comma 1 n.
D.P.C.M. 10 giugno 2010
D.P.C.M. 6 giugno 2012
art. 380-bis cod. proc. civ
è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;
art. 118 disp. att. cod. proc. civ
5578, alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. L, 31/10/2018, n. 27950
Cass. Sez. 6-L, 18/07/2019, n. 19403
27950, Cass. Sez. 6-L, 18/07/2019, n. 19403, e, più di recente, Cass.
Cass. Sez. 6-L, 15/02/2022, n. 4898
19403, e, più di recente, Cass. Sez. 6-L, 15/02/2022, n. 4898, e Cass.
Cass. Sez. 6-L, 21/02/2022, n. 5578
Cass. Sez. L, 19/04/2021, n. 10273
Cass. Sez-6-L, 14/10/2012, n. 28123
Cass. Sez. 6-L, 30/11/2021, n. 37529
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Ordinanza — n. 37243/2022 — snciv
Cassation court dismisses social security claim against lawyer due to statute of limitations expiration.
Ordinanza — n. 3709/2022 — snciv
Italian Supreme Court dismisses INPS appeal, upholding that tax declaration errors do not constitute fraudulent debt concealment.
Ordinanza — n. 11309/2022 — snciv
Italian court dismisses INPS appeal on prescription of social security contributions due to lack of contributory fraud evidence.
Ordinanza — n. 28711/2022 — snciv
Cassation court dismisses INPS appeal as lower court's finding on tax evasion remains a matter for the trial judge.
Ordinanza — n. 5315/2022 — snciv
Italian Court dismisses Inps appeal on prescription of social security contributions due to statute of limitations. The court ruled that the five-year limitation period expired before the debt became due. The court held that failure to file tax forms does not constitute fraudulent concealment. The court rejected the argument that missing tax declarations suspend the prescription period. The court found no evidence of intentional hiding of the debt. The court affirmed the lower court's decision on the statute of limitations. The court ordered the appellant to pay the legal costs of the appeal. The court emphasized the distinction between administrative errors and criminal intent. The court maintained that prescription runs from the date the debt becomes enforceable. The court concluded that the appellant's arguments lacked legal and factual basis.

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Testo completo

21 ha emesso la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Nini Sara, rappresentata e difesa dall’avv. WalterRossi, con domicilio eletto all’indirizzo di posta elettronica certificata avvwalter.rossi@pecavvocatiisernia.it - ricorrent e - contro I.N.P.S. -Istituto Nazionale della Previdenza Sociale -intimato - avverso la sentenza n. 87/2021 della Corte d ’ appello di Campobasso depositata il 21 giugno 2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9 novembre 2022dal Consigliere Ileana Fedele . Rilevato che:

1. la Corte d’appello di Campobasso ha accolto l’appello proposto dall’I.N.P.S., dichiarando dovuti i contributi richiesti all’avv. Sara Nini aseguito dell’iscrizione di ufficio alla Gestione separata di cui all ’ art.2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 per l’attività professionale svolta nell’anno 2011;

2. per quanto qui rileva, la Corte territoriale ha escluso che la pretesa contributiva dell’I.N.P.S., azionata con nota pervenuta all’interessata il 21agosto 2017, fosse prescritta, considerato che ricorrevaun’ipotesi di sospensione della prescrizione, per doloso occultamento del credito contributivo per mancata compilazione del “quadro RR” della dichiarazione dei redditi 2012 per l’anno di imposta 2011, necessario per l’accertamento dei contributi perla gestione separata;

3. avverso tale pronuncia l’avv. Sara Nini ha proposto ricorso per cassazionearticolando due motivi di censura;

4. l’I.N.P.S. non ha svolto attività difensiva; 5. è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;

6. la ricorrente ha depositato memoria. Considerato che:

1. con il primo motivo l a ricorrente deduc e la violazione e falsa applicazionedegli artt. 2935 e 2941 n. 8 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1 n. 3, cod. proc. civ., per non avere la Corte d’appello ritenuto prescritto il credito contributivo;

2. con il secondo motivo la ricorrent e deduc e la v iolazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 218del 1997, in combinato disposto con l’art. 116 della l. n. 388del 2000, in relazione all’art. 360, comma 1 , n. 3, cod. proc. civ., per insussistenza del ritenuto doloso occultamentoper effetto della mancata puntuale compilazione del c.d. quadro RR, anche quanto all’applicazione delle sanzioni;

3. imotivi, complessivamente considerati in quanto intesi a censurare la sentenza impugnata per aver escluso la prescrizione del credito contributivo, sono fondati, posto che il dies a quo di decorrenza della prescrizione dei contributi va individuato nel momento in cui doveva essere versato il saldo della contribuzione relativa all’attività professionale svolta nell’anno precedente al termine di versamento, in quanto la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo, secondo l’orientamento ormai consolidato di questa Corte (Cass.

Sez. L, 31/10/2018, n. 27950, Cass. Sez. 6-L, 18/07/2019, n. 19403, e, più di recente, Cass. Sez. 6-L, 15/02/2022, n. 4898, e Cass. Sez. 6 - L , 21/02/2022, n. 5578, alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ. ) , che ha pure precisato come, ai fini della decorrenza della prescrizione in questione, assuma rilievo anche il differimento dei termini stessi, quale quello previsto dalla disposizione di cui all’art. 1, comma 1, del d.P.C.M. del 10 giugno2010 in relazione ai contributi dovuti per l’anno 2010dai titolari di posizione assicurativa che si trovino nelle condizioni da detta disposizione stabilite (Cass.

Sez. L, 19/04/2021, n. 10273; Cass. Sez-6-L, 14/10/28123), ovvero, con riferimento al caso di specie, quello di cui all’art. 1, comma 1, del d.P.C.M. del 6 giugno del 20 12 disposto fino al 9 luglio 2012 in relazione ai contributi dovuti per l’anno 2011; 4.in applicazione di tali principi, considerato che dalla stessa sentenza impugnata risulta che in relazione all’attività professionale svolta dall’odiernaricorrente nel 2011 l’I.N.P.S. ha inviato la prima richiesta pervenuta all ’interessat a in data 2 1 agosto 2017, la pretesa contributiva risulta prescritta anche considerando il differimento disposto dal citato d.m. del 2012, non potendosi accedere alla tesi della sospensione della prescrizione per doloso occultamento – specificamente addotta nella sentenza impugnata per respingere l’eccezione di prescrizione – in quanto fondata dalla Corte d’appello sull’erroneo presupposto di un automatismo tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l’occultamento doloso del debito contributivo che questa Corte ha, oramai, in più occasioni escluso (di recente, Sez. 6–L. 30/11/2021, n. 37529 e numerose altre ordinanze di questa Sezione);

5. pertanto, va cassata la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, lacausa va decisa nel merito ex art. 384, comma 2, cod. proc. civ. con l’acc ertamento dell’insussistenza del credito contributivo dell’I.N.P.S. per l’attività professionale svolta dall’avv. Sara Nininell’anno 2011 per intervenuta prescrizione;

6. la novità e la complessità delle questioni giuridiche in rilievo giustificanol’integrale compensazione fra le parti delle spese relative ai gradi di merito, mentre, considerata l’epoca di consolidamento dell’orientamento di questa Corte, alla soccombenza nel presente giudizio di legittimità segue la condanna dell’Istituto ricorrente al pagamento delle spese, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara insussistente il credito contributivo dell’I.N.P.S. nei confronti dell’avv. Sara Niniper l’attività professionale svolta nell’anno 2011per intervenuta prescrizione. Condanna l’I.N.P.S. al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge. Compensa integralmente fra le parti le spese dei gradi