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Ordinanza — n. 37200/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses INPS claim for 2005 contributions due to prescription starting from tax filing deadline.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37200/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court quashed the Rome Court of Appeal's decision ordering Ezio Rizzuti to pay INPS contributions for his 2005 architectural work. While the lower court found the claim valid because the notice arrived after the July 2006 deadline, the Supreme Court ruled that the prescription period began on the June 2006 tax filing deadline. Consequently, the Court declared the INPS's credit non-existent due to the lapse of the five-year limitation period.

Regesto Legislator

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Art. 3, comma 9, l. 335/1995; Art. 2935 c.c.: The prescription period for social security contributions begins on the day the individual contributions were due for payment, not the date the final balance is settled.

Parole chiave

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social security contributions prescription period tax filing deadline INPS liability limitation period architectural work contributive credit obbligo contributivo

Disposizioni normative citate

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Art. 3, comma 9, l. 335/1995
è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod.
Art. 2935 c.c.
335del 1995 e dell’art. 2935, c od.
Art. 55 r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827
Art. 18, comma 4, d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241
335 del 1995, come interpretata autenticamente dall’art. 18, comma12, del d.l.
Art. 17 d.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435
Nel caso di specie, ai sensi dell’art. 17 del d.P.R.
art. 380-bis cod. proc. civ
è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;
art. 2697 cod. civ
111 del 2011), e l’art. 2697 cod.
art. 392 cod. proc. civ
in via pregiudiziale, va disatteso il terzo motivo di ricorso, atteso che non si apprezza la denunciata inammissibilità del ricorso in riassunzione dell’I.N.P.S., considerato, fra l’altro, che «La riassunzione della causa dinanzi al giudice di rinvio, ai sensi dell’art. 392 cod.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. L, 6 ottobre 2020, n. 21472
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Testo completo

1 ha emesso la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RizzutiEzio, rappresentato e difeso dall’avv. Maria Paola Gentili , con domicilio eletto presso il suo studio, sito in Roma, via Boncompagni - ricorrent e - contro I.N.P.S. -Istituto Nazionale della Previdenza Sociale -intimato - avverso la sentenza n. 1766 /202 1 della Corte d ’ appello di Roma depositata il 4 maggio 2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9 novembre 2022dal Consigliere Ileana Fedele . Rilevato che:

1. la Corte d’appello di Roma, pronunciando in sede di giudizio di rinvio a seguito dell’ordinanza di questa Corte (08/05/2019, n. 25619 ) , ha accolto il gravame dell’I.N.P.S. e dichiarato dovuti i contributi alla gestione separata per l’attività svolta da Ezio Rizzuti come architetto liberto professionista non iscritto ad INARCASSA nell’anno 2005, sul rilievo che anche l’attività occasionale è soggetta ad imposizione se superiore alla soglia dei 5.000,00euro (“in sintesi l’obbligo di iscrizione rimane condizionato dal limite oggettivo del reddito prodotto”) ed escludendo la maturazione del termine di prescrizione quinquennale (avviso ricevuto il 22/06/2011, termine di decorrenza individuato nel 20/07/2006);

2. avverso tale pronuncia l’arch. Ezio Rizzuti ha proposto ricorso per cassazionearticolando cinque motivi di censura;

3. l’I.N.P.S. non ha svolto attività difensiva; 4. è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;

5. ilricorrente ha depositato memoria. Considerato che: 1.con il primo motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui, in violazione, in particolare, dell’art. 3, comma 9, della l. n. 335del 1995 e dell’art. 2935, c od. c iv., ha erroneamente respinto l’eccezione di prescrizione, in quanto il termine di decorrenza del termine prescrizionale non coincide con il termine del versamento dell’eventuale saldo prorogato al 20/07/2006, bensì con quello previsto ex lege, ovverosia il 20/06/2006;

2. con il secondo motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui, sempre in violazione della disciplina prevista in punto di prescrizione, non ha accertato che il dies a quo del termine prescrizionale non coincide solamente con la data di scadenza dell’obbligo di pagamento del saldo dei contributi, bensì anche con le date di scadenza dell’obbligo di pagamento degli acconti, con conseguente prescrizione, quanto meno parziale, delle pretese dell’ente previdenziale resistente;

3. con il terzo motivo il ricorrent e censura la sentenza impugnata perché erroneamente ha respinto l’eccezione di inammissibilità del ricorso in riassunzione proposto dall’I. N . P . S . , invero carente dei requisiti necessari a delimitare l’oggetto del giudizio in riassunzione, così violando, in particolare, gli artt. 392 e 394 cod. proc. civ.;

4. con il quarto motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui, violando e dando falsa applicazione all’art. 2, comma 26, della l.n. 335 del 1995, come interpretata autenticamente dall’art. 18, comma12, del d.l. n. 98 del 2011 (conv. nella l. n. 111 del 2011), e l’art. 2697 cod. civ., non ha accertato che deve ritenersi dimostrato che il ricorrente, nell’anno oggetto del giudizio (2005), non svolgeva attività di lavoro autonomo in via abituale e che, pertanto, lo stesso non era in possesso di uno degli indefettibili requisiti previsti per la sussistenza dell’obbligo di iscrizione e contribuzione alla Gestione Separata I.N.P.S.;

5. con il quinto motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto erroneamente applicabile la di sciplina prevista per la fattispecie dell’evasione contributiva, in violazione dell’art. 116, comma8, della l. n. 338 del 2000 ;

6. in via pregiudiziale, va disatteso il terzo motivo di ricorso, atteso che non si apprezza la denunciata inammissibilità del ricorso in riassunzione dell’I.N.P.S., considerato, fra l’altro, che «La riassunzione della causa dinanzi al giudice di rinvio, ai sensi dell’art. 392 cod. proc. civ., ha la funzione di riattivare il giudizio, configurandosi come meramente ripetitiva delle richieste avanzate negli atti processuali precedenti, a mezzo dei quali, pertanto, il suo contenuto può essere integrato, sicché non deve ritenersi imposta, per la validità dell’atto di riassunzione, l’adozione della medesima precisione espositiva richiesta per l’atto introduttivo del giudizio di primo grado o per l'atto di appello»(in tal senso, Cass. 29/03/2006, n. 7243); 7. è, invece, fondato il primo motivo, inteso a censurare la sentenza impugnata per aver escluso la prescrizione del credito contributivo, con conseguente assorbimento degli ulteriori motivi;

8. infatti, la Corte d’appello ha escluso la prescrizione dei contributi riferiti all’anno 2005assumendo che il termine per il versamento degli stessi era previsto«entro il 20 giugno ovvero nel periodo dal 21 giugno al 20 luglio 2006,ma in tal caso i contribuenti dovevano applicare sulle somme da versare la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo», reputando tempestiva la richiesta dell’I.N.P.S. pervenuta in data 22 giugno 2006, in quanto è intervenuta nel termine di prescrizione dei cinque anni a decorrere dal 20 luglio 2006;

9. in effetti, questa Corte ha esaminato la questione della rilevanza del differimento della scadenza, giungendo ad individuare il dies a quo nel termine di scadenza prorogato senza alcuna maggiorazione (Cass. Sez. L, 19 aprile 2021, n. 10273 e Cass. Sez. L, 08/11/2021, n. 32467);

10. in particolare, come già osservato da Cass. Sez. L, n. 10273 del 2021, cit., occorre partire dall’assunto che la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto l’obbligazione contributiva è correlata alla produzione di un certo reddito da parte del soggetto obbligato, mentre la dichiarazione che costui è tenuto a presentare ai fini fiscali, che è mera dichiarazione di scienza, non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all’obbligazione tributaria; pertanto, pur sorgendo il debito contributivo sulla base della produzione di un certo reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dell’obbligazione dipende dall’ulteriore momento in cui scadono i termini previsti per il suo pagamento, come si desume dall’art. 55 del r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827, conv. con modif. nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, secondo il quale i contributi obbligatori si prescrivono «dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati».

Viene, quindi, in rilievo l’art. 18, comma 4, del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, che ha previsto che «i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi». Nel caso di specie, ai sensi dell’art. 17 del d.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, il termine per il versamento degli stessi era previsto entro il 20 giugno ovvero nel periodo dal 21 giugno al 20 luglio 2006, ma in tal caso i contribuenti dovevano applicare sulle somme da versare la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo;

11. pertanto, erroneamente la sentenza impugnata ha fatto decorrere il termine prescrizionale dal 20 luglio 2006, in considerazione della previsione della maggiorazione a titolo di interesse corrispettivo, che palesa l’avvenuta scadenza del debito e la volontà di istituire una forma di agevolazione per il suo pagamento (così, fra altre, Cass. Sez. L, 6 ottobre 2020, n. 21472);

12. in applicazione di tal i principi, considerato che dalla stessa sentenza impugnata risulta che in relazione all’attività professionale svolta dall’odierno ricorrente nel 20 05 la richiesta del l’I.N.P.S. è pervenuta all ’interessat o in data 2 2 giugno 20 06 , la pre tesa contributiva risulta prescritta;13. pertanto, respinto il terzo motivo, in accoglimento de l primo motivodi ricorso, assorbit i gli ulteriori motiv i , deve essere cassata la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, lacausa va decisa nel merito ex art. 384, comma 2, cod. proc. civ. con l’acc ertamento dell’insussistenza del credito contributivo dell’I.N.P.S. per l’attività professionale svolta dall’arch. Ezio Rizzuti nell’anno 2005per intervenuta prescrizione;

14. la novità e la complessità delle questioni giuridiche in rilievo giustificanol’integrale compensazione fra le parti delle spese relative ai gradi di merito, mentre, considerata l’epoca di consolidamento dell’orientamento di questa Corte, alla soccombenza nel presente giudizio di legittimità segue la condanna dell’Istituto ricorrente al pagamento delle spese, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Respinge il terzo motivo, accoglie il primo motivo, assorbiti gli ulteriori motivi, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara insussistente il credito contributivo dell’I.N.P.S. nei confronti dell’arch. Ezio Rizzuti per l’attività professionale svolta nell’anno 2005 per intervenuta prescrizione. Condanna l’I.N.P.S. alpagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.