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Ordinanza — n. 37162/2022 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal claiming public administration cannot have indefinite-term employment, allowing wage difference claim.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37162/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the Municipality of Latina's appeal against a lower court ruling that recognized an indefinite-term employment relationship with a private individual. The appellant argued that such a relationship was impossible in the public sector and that the only remedy should have been damages under Article 2126 of the Civil Code. The court held that since the employee did not explicitly request damages, the claim for wage differences based on the de facto employment relationship was not a new demand but a continuation of the original action.

Regesto Legislator

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Art. 2126 c.c.; Art. 360, n. 3 c.p.c.: The claim for payment of wages due for de facto subordinate work performed by a public administration employee, when the original demand for indefinite-term employment is excluded by law, does not constitute a new demand and is admissible.

Parole chiave

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public administration employment de facto subordinate relationship Article 2126 Civil Code wage difference claim continuation of action Cassation appeal dismissal public sector labor law rapporto di lavoro

Disposizioni normative citate

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Art. 2126 c.c.
3, c.p.c., denunciando la violazione dell’art. 2126 c.c., la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ed il contrasto con i principi univoci della Suprema Corte in materia;
Art. 360, n. 3 c.p.c.
l’unico motivo di ricorso del Comune di Latina è rubricato, con riferimento all’art. 360, n.
Art. 380-bis cod. proc. civ.
la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata notificata alla parte ricorrente, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata;
Art. 118 disp. att. c.p.c.
i principi di cui sopra, cui va data continuitàrichiamandosi anche exart. 118 disp. att. c.p.c. le motivazioni contenute nella sentenza sopra citata, escludono qualsivoglia fondatezza dell’impugnazione, che va dunque disattesa, con regolazione secondo soccombenza delle spese del grado;
Art. 13 comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del c
art. 380-bis cod. proc. civ
la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata notificata alla parte ricorrente, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata;
art. 2126 c.c
3, c.p.c., denunciando la violazione dell’art. 2126 c.c., la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ed il contrasto con i principi univoci della Suprema Corte in materia;

Giurisprudenza citata

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Cass. S.U. 26 giugno 2007, n. 14712
Cass. 13 marzo 2018, n. 6046
26 giugno 2007, 14712) e natura retributivo-corrispettiva (Cass. 13 marzo 2018, n. 6046; Cass.
Cass. 3 febbraio 2012, n. 1639
6046; Cass. 3 febbraio 2012, n. 1639)» (C.
Cass. 25169/2019
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Testo completo

onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 2504/2022 proposto da: COMUNE DI LATINA, in persona del Sindaco pro-tempore – Dr. Damiano Coletta - rappresentato e difeso dall’Avv. FRANCESCO PAOLO CAVALCANTI ed elettivamente domiciliato in Roma, Via Flaminia n. 388, presso lo studio dell’Avv. GIOVANNI PASSALACQUA; -ricorrente – contro QUAGLIOTTO GIANCARLO, rappresentato e difeso dall’Avv. NICOLA CORBO presso il cui studio in Roma, viale Umberto Tupini 113 è elettivamente domiciliato; -controricorrente - avverso la sentenza n. 3742/2021 della Corte d’Appello di Roma, depositata il 11.11.2021, NRG 2901/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 4/10/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

ROBERTO BELLE'. RILEVATO CHE 1. Giancarlo Quagliotto ha agito nei confronti del Comune di Latina esponendo di avere reso prestazioni di lavoro, come tecnico informatico, dal 1980 fino al 2005, in forza di convenzioni varie intercorse direttamente tra lui ed il Comune e, in un periodo, tra il 2005 ed il 2008, con interposizione, nella veste di appalto di servizi, di una società terza, di cui egli risultava formalmente dipendente;

2. la Corte territoriale, riformando parzialmente la sentenza di primo grado che aveva denegato la giurisdizione per il periodo antecedente il 30.6.1998, riconosceva l’esistenza ab origine di u n rapporto svoltosi nelle forme della subordinazione con il Comune di Latina e ciò in ragione di svariati indici (orari fissi, compenso mensile; regime delle assenze concordato tra le parti), del pieno inserimento nell’organizzazione dell’ente al fine di svolgere un servizio essenziale al suo funzionamento ed infine per la sottoposizione alle gerarchie di esso;

3. la Corte di merito riconosceva quindi le differenze retributive rivendicate dal Quagliotto per l’intero periodo dal 1998 al 2008;

4. avverso la sentenza il Comune di Latina ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo;

5. la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata notificata alla parte ricorrente, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata;

6. il Quagliotto ha depositato memoria; CONSIDERATO CHE 1. l’unico motivo di ricorso del Comune di Latina è rubricato, con riferimento all’art. 360, n. 3, c.p.c., denunciando la violazione dell’art. 2126 c.c., la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ed il contrasto con i principi univoci della Suprema Corte in materia;

2. il motivo è formulato sostenendo che, non essendo possibile la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la pubblica Amministrazione, in ragione dello svolgimento di fatto del rapporto, l’unica tutela possibile sarebbe stata quella «risarcitoria» ai sensi dell’art. 2126 c.c.;

3. tuttavia, afferma il ricorrente, «il lavoratore non ha proposto una domanda risarcitoria ai sensi del pertinente e rilevante art. 2126 c.c., ma ha chiesto – in una con la inammissibile conversione del rapporto di collaborazione in rapporto di pubblico impiego - il solo riconoscimento delle differenze retributive derivanti da tale conversione»;

4. il motivo è infondato;

5. questa S.C. ha già ritenuto che «l'azione ex art. 2126 c.c. quale fonte di un'obbligazione prevista direttamente dalla legge e non derivante (come è per la responsabilità extracontrattuale da fatto illecito) dalla violazione del principio generale del neminem laedere, ha titolo lato sensu contrattuale (secondo argomenti già in parte desumibili da Cass., S.U. 26 giugno 2007, 14712) e natura retributivo-corrispettiva (Cass. 13 marzo 2018, n. 6046; Cass. 3 febbraio 2012, n. 1639)» (C. 25169/2019) ed altresì che «la pretesa di condanna del datore di lavoro, ai sensi dell'art. 2126 c.c., al pagamento delle retribuzioni dovute per lo svolgimento di fatto di prestazioni di lavoro subordinato, anche con la P.A., allorquando la pretesa originariamente esercitata di riconoscimento di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con tale datore di lavoro sia esclusa per ragioni di nullità o per divieti imposti da norme imperative, non costituisce domanda nuova» (sempre C. 25169/2019);

6. i principi di cui sopra, cui va data continuitàrichiamandosi anche exart. 118 disp. att. c.p.c. le motivazioni contenute nella sentenza sopra citata, escludono qualsivoglia fondatezza dell’impugnazione, che va dunque disattesa, con regolazione secondo soccombenza delle spese del grado;

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della controparte delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali in misura del 15 % ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del c