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Ordinanza — n. 37160/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses cassation appeal as tardily filed beyond the statutory six-month deadline.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37160/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because it was filed late. The appellant, a worker seeking wage differences, filed the appeal against the Second Instance Court's dismissal of her claim on November 30, 2021, while the appellate judgment was published on May 26, 2021. The court ruled that the filing exceeded the mandatory six-month period prescribed by civil procedure law, thereby barring the review of the merits.

Regesto Legislator

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Art. 327 c.p.c.; Art. 380 bis c.p.c.: A cassation appeal filed after the expiration of the six-month period prescribed by law is declared inadmissible.

Parole chiave

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tardy appeal statutory deadline cassation inadmissibility civil procedure time limit rivalutazione dei salari retribuzione del lavoratore dipendente esame di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 327 c.p.c.
il 30.11.2021, oltre il termine semestrale di cui all’art. 327 c.p.c.
Art. 380 bis c.p.c.
La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis cod.
Art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
art. 380 bis cod. proc. civ
La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.
art. 327 c.p
il 30.11.2021, oltre il termine semestrale di cui all’art. 327 c.p.c.
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 29696-2021 proposto da: GUADAGNO FRANCESCA, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato DOMENICO VECCHIO; -ricorrente - contro CASIFICIO LA BUFALAT SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati CAPO LUCIA, TARULLO FRANCESCO; -controricorrente - avverso la sentenza n. 434/2021 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 26/05/2021; Ric. 2021 n. 29696 sez. ML -ud. 22-09-2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/09/2022 dal Consigliere Relatore Dott. CARLA PONTERIO. Rilevato che:

1. La Corte d’appello di Salerno ha respinto l’appello proposto da Francesca Guadagno nei confronti del Caseificio La Bufalat srl, confermando la sentenza di primo grado con cui era stata rigettata la domanda della lavoratrice di differenze retributive.

2. Avverso tale sentenza Francesca Guadagno ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, illustrati da successiva memoria. Il Caseificio La Bufalat srl ha resistito con controricorso.

3. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ. Considerato che:

4. In via pregiudiziale, deve rilevarsi che il ricorso per cassazione risulta tardivamente proposto.

5. Difatti, la sentenza d’appello è stata pubblicata in data 26.5.2021 e il ricorso per cassazione notificato a mezzo p.e.c. il 30.11.2021, oltre il termine semestrale di cui all’art. 327 c.p.c.

6. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

7. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione.

8. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.

P.Q.M.

Ric. 2021 n. 29696 sez. ML -ud. 22-09-2022 -3- La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in € 3.000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge, da distrarsi in favore dell’avv. Lucia Capo e dell’avv. Francesco Tarullo, antistatari. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello st