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Ordinanza — n. 37149/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn by tenant; court declares litigation extinguished per Art. 390 c.p.c.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37149/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished due to the tenant's formal withdrawal. The lower courts had previously ruled on a partial nullity of a transitional lease contract and awarded partial litigation costs based on reciprocal conduct. The court dismissed the appeal because the applicant submitted a valid renunciation document before the hearing, satisfying the statutory requirements for case extinction.

Regesto Legislator

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Art. 390 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: The cassation judgment is extinguished when the appellant formally renounces the appeal in accordance with statutory conditions, obliterating the need for any ruling on litigation costs.

Parole chiave

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cassation appeal extinction formal renunciation of appeal transitional lease contract partial nullity of contract litigation costs allocation reciprocal litigation conduct Art. 390 c.p.c. contratto di locazione

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
art. 96 c.p
art. 380-bis c.p
art. 390 c.p
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Testo completo

C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.925/2022 R.G. proposto da : SCANU MARIA ALESSANDRA, domiciliataex lege in ROMA presso la Corte di Cassazione,rappresentata e difesa dall’avvocato MATTEO BRIGANDÌe, anche in forma disgiunta, da ll’avvocato LUCIANO ZAGARRIGO -ricorrente - contro MALCOTTI GIOVANNI -intimato - avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO TORINO n. 1134/2021 depositata il25/10/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/11/2022 dal Consigliere MARCO DELL'UTRI. Rilevato che, con sentenza resa in data 25/10/2021 (n. 1134/2021), la Corte d’appello di Torino ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha dichiarato la nullità parziale del contratto di locazione transitoria per uso di abitazione concluso tra Giovanni Malcotti (in qualità di locatore) e Maria Alessandra Scanu (in qualità di conduttrice), contestualmente stabilendone la durata in corrispondenza dell’ordinario termine quadriennale eventualmente rinnovabile per un periodo di pari durata, ai sensi della legge n. 431/98; a sostegno della decisione assunta, per quel che ancora rileva in questa sede, la corte territoriale ha rilevato la correttezza della decisione del primo giudice nella parte in cui aveva disposto la parziale compensazione delle spese di lite, attesa la rilevanza, sul punto, dei profili di reciprocità della soccombenza evidenziatisi tra le parti, avendo il Malcotti, da un lato, infondatamente agito per l’accertamento della scadenza del contratto di locazione in corrispondenza del periodo transitorio invalidamente convenuto (salvo tempestivamente aderire alle conclusioni della controparte in ordine alla nullità parziale del contratto di natura transitoria sul punto), ed avendo la Scanu, dall’altro, infondatamente preteso di determinare la durata del contratto a partire dalla sentenza destinata ad essere pronunciata, anziché dall’originaria pattuizione delle parti; con la stessa decisione, la corte territoriale ha rilevato l’insussistenza dei presupposti per la pronuncia della condanna del Malcotti al risarcimento dei danni ai sensi dell’art. 96 c.p.c., nella specie infondatamente invocata dalla Scanu; avverso la sentenza d’appello, Maria Alessandra Scanu propone ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi d’impugnazione;

Giovanni Malcotti non ha svolto difese in questa sede; a seguito della fissazione della camera di consiglio, la causa è stata trattenuta in decisione all’odierna adunanza camerale, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.; con atto regolarmente pervenuto presso la Corte di cassazione, Maria Alessandra Scanu ha dichiarato di rinunciare al ricorso; considerato che: il giudizio di cassazione dev’essere dichiarato estinto per rinuncia; infatti, con dichiarazione regolarmente pervenuta presso la Corte di cassazione (in epoca anteriore alla celebrazione dell’odierna adunanza in camera di consiglio) la ricorrente ha depositato in Cancelleria un atto di rinuncia al ricorso, debitamente sottoscritto dal proprio difensore avv.

Luciano Zagarrigo, munito dei corrispondenti poteri; si tratta di una rituale dichiarazione di rinuncia, siccome conforme alle condizioni poste dall'art. 390 c.p.c., come tale idoneo a determinare l’effetto dell’estinzione del giudizio di cassazione; non vi è luogo all’adozione di alcuna statuizione in relazione alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità, ai sensi dell’art.391 c.p.c..

P.Q.M.

Dichiara estinto ilgiudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di co