Cassation court dismisses appeal regarding tax notice notification timing under ordinary procedure rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court dismissed the appellant's request to overturn a lower court ruling that accepted tax notice documentation submitted after the deadline. The appellant argued that the ordinary procedure rules were incorrectly applied instead of special provisions, claiming the notices were invalid due to late delivery. The court rejected this, holding that because the opposing party raised a prescription defense, the case fell under ordinary procedure, rendering the special notification rules inapplicable.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 320, 416 c.p.c.; Art. 7 D.Lgs. 150/2011: When a defendant raises a prescription defense, the ordinary procedure applies, excluding special notification rules that require prior filing.
Parole chiave
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onunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 29048-2021 proposto da: TUGAN ALTAN, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FUNAIOLI 54/56, presso il proprio studio, rappresentato e difeso da se stesso unitamente all'avvocato RICCARDO CONTARDI; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; -resistente - contro ROMA CAPITALE; -intimata - avverso la sentenza n. 8083/2021 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 10/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/11/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
MARIO BERTUZZI. La Corte, letto il ricorso proposto da Tugan Altan per la cassazione della sentenza del Tribunale di Roma n. 29048 del 10 maggio 2021,che aveva rigettato in parte la sua opposizione a cartelle di pagamento ritenendo provata, sulla base della documentazione prodotta da Agenzia delle Entrate – Riscossione, la loro notifica e quindi respinto, tranne che per una delle cartelle impugnata , l’eccezione di prescrizione sollevata dall’opponente; letti i controricorsi della Agenzia delle Entrate e Riscossioni edi Roma Capitale; letta la memoria del ricorrente; rilevato che, con unico motivo, il ricorrente denunzia violazione o falsa applicazione degli artt. 320, 416 c.p.c. nonché dell’art. 7 D.Lgs. 150del 2011, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., censurando la sentenza impugnata per avere ritenuto ammissibile la documentazione prodotta dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione relativa alla notificazione delle cartelle opposte, nonostante che essa fosse avvenuta dopo che il giudice di pace aveva fissa to l’udienza di precisazione delle conclusioni, richiamando al fine della sua utilizzabilità la speciale disposizione dettata da ll ’art. 7, comma 7, d . l gs. 150 del 2011, che invece non era nella specie applicabile, atteso che, avendo l’opponente proposto la propria domanda ai sensi dell’art. 615 c.p.c. , eccependoil difetto di notifica delle cartelle esattoriali allo scopo di dedurre la sopravvenuta estinzione del credito per prescrizione, il giudizio era sottoposto al rito ordinario di cognizione, che è stato di fatto seguito, e non alle disposizioni di cui all’art. 7 d.lgs. n. 150 del 2011; letta la memoria del ricorrente; ritenuto che al fine di scrutinare il ricorso appare necessario acquisire i fascicoli d’ufficio P.T.M.
Rinvia la causa a nuovo ruolo, mandando alla Cancelleria di acquisire i fascicoli d’ufficio di entr