Cassation court allows tax agency appeal, ruling taxpayer failed to prove seismic residence requirement for refund.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed the tax agency's appeal against the Regional Tax Commission's decision granting a seismic tax refund to the taxpayer. The taxpayer argued eligibility based on employment in affected areas, but the court found he lacked the statutory requirement of residence in the designated communes at the time. Consequently, the court reversed the lower court's finding of proof and rejected the taxpayer's claim for the tax rebate.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2698 c.c.; Art. 9, comma 17, Law n. 289/2002; Art. 3, Ordinance of the Minister for Civil Protection of 21 December 1990; In tax refund disputes regarding seismic benefits, the taxpayer bears the burden of proving both the factual elements and the specific legal requirements, including residence in designated communes, which cannot be presumed from mere employment location.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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a seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 31154 del ruolo generale dell'anno 2021, proposto Da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -ricorrente - Contro Fleres Cosimo - intimato - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n. 6182/13/2021, depositata in data 29 giugno 2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19 ottobre 2022 dal Relatore Cons. Maria Giulia Putaturo Donati Viscido di Nocera.
RILEVATO CHE - l'Agenzia delle entrate propone ricorso, affidato a un motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia aveva rigettato l'appello proposto nei confronti di Cosimo Fleres avverso la sentenza n. 2221/14/2016 della Commissione Tributaria Provinciale di Catania di accoglimento del ricorso del contribuente avverso diniego tacito opposto dall'amministrazione finanziaria alla istanza di rimborso, ai sensi della legge n. 289 del 2002, art. 9, della quota pari al 90% delle imposte versate, per gli anni 1990, 1991 e 1992; - la Commissione Tributaria Regionale ha considerato sussistenti le condizioni che giustificavano, nella specie, il diritto al rimborso ed infondate le argomentazioni dedotte dall'Amministrazione alla luce degli orientamenti giurisprudenziali formatisi in materia; -il contribuente è rimasto intimato; -sulla proposta del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.
CONSIDERATO CHE 1.Con l'unico motivo, l'Amministrazione deduce in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2698 c.c., 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002, 1, comma 665, I. n. 190/2014, (come modificato dall'art. 16octies del d.l. n. 91 del 2017 conv. dalla legge n. 123 del 2017), nonché dell'art. 3 dell'ordinanza del Ministero per il coordinamento della protezione civile 21 dicembre 1990 e del DPCM del 15 gennaio 1991, dell'art. 14 delle preleggi e dell'art. 134 Cost. per avere la CTR confermato l'illegittimità del diniego di rimborso, ancorché il contribuente non potesse beneficiare delle agevolazioni tributarie in questione in quanto non residente, da data anteriore al 13 dicembre 1990, in uno dei comuni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpiti dagli eventi sismici, svolgendo esclusivamente attività lavorativa alle dipendenze della Ferrovia Circumetnea avente sede a Catania. 3.11 motivo è fondato. 4.La legge nr 190 del 2014 art 1 comma 665 prevede che hanno diritto al rimborso i soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai sensi dell'articolo dell'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile 21 dicembre 1990, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 24 dicembre 1990, che hanno versato imposte per il triennio 1990-1992 per un importo superiore al 10 per cento previsto dall'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, compresi i titolari di redditi di lavoro dipendente, nonche' i titolari di redditi equiparati e assimilati a quelli di lavoro dipendente in relazione alle ritenute subite. 5.Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15.1.1991, pubblicato nella G.U. 21.1.1991 nr 17 è stata limitata l'individuazione dei Comuni che potevano beneficiare delle provvidenze di cui al D.L. 1990 nr 914 a quelli di Catania, Siracusa e Ragusa.
Il beneficio è stato pertanto correlato al requisito della residenza in uno dei Comuni danneggiati dal sisma.6.Ciò posto, nel caso di specie, la CTR, nel confermare l'illegittimità del diniego tacito dell'istanza di rimborso, ha erroneamente riconosciuto il beneficio agevolativo a Cosimo Fleres, quale dipendente della Ferrovia Circumetnea, con sede a Catania, benché residente - come accertato in punto di fatto - all'epoca, nel Comune di Biancavilla non compreso tra quelli previsti dal DPCM del 15.1.91. Il richiedente pertanto non era in possesso del requisito previsto dalla normativa per poter fruire della provvidenza.
Né si può ritenere che il contribuente potesse rientrare quale lavoratore dipendente fra i soggetti individuati nel comma secondo dell'art 3 della O.M. n. 2057/1990 che fa riferimento ai soggetti che nei comuni individuati svolgono la loro attività industriale, commerciale, artigianale ed agricola ancorchè residenti altrove. In proposito va ricordato che in tema di contenzioso tributario, ove la controversia abbia ad oggetto l'impugnazione del rigetto dell'istanza di rimborso di un tributo, il contribuente è attore in senso non solo formale, ma anche sostanziale, con la duplice conseguenza che grava su di lui l'onere di allegare e provare i fatti a cui la legge ricollega il trattamento impositivo rivendicato e che le argomentazioni con cui l'Ufficio nega la sussistenza di detti fatti costituiscono mere difese, non soggette ad alcuna preclusione processuale (Cass 2018 n. 12733;
Cass. n. 21197 del 8/10/2014; Cass. n. 29613 del 2011). La sentenza impugnata risulta quindi errata quindi nella parte in cui ha ritenuto provato il diritto al rimborso, violando le regole in materia di riparto dell'onere della prova (v. in tal senso, da ultimo Cass. 2108 del 2022; Cass. n. 17580 del 2022; Cass. n. 2108 del 2022; Cass. sez. 6- 5, n. 28829 del 2021). Nel caso in esame, in sostanza, la fattispecie concreta è stata erroneamente sussunta in una fattispecie astratta che non la contemplava, traendone conseguenze giuridiche (in termini di vantaggi fiscali) che non erano state previste e tipizzate (Cass. sez. 6- 5„ n. 28829 del 2021). 7.In conclusione, il ricorso va accolto con cassazione della sentenza impugnata e, decidendo nel merito, con il rigetto dell'originario ricorso del contribuente non essendo necessari ulteriori accertamenti istruttori. 8.Sussistono giusti motivi per compensare le spese dei gradi di merito mentre le spese di legittimità vanno poste a carico del controricorrente secondo il principio della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, rigetta l'originario ricorso del contribuente; compensa le spese dei gradi di merito; condanna il controricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in complessivi