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Ordinanza Interlocutoria — n. 37072/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court suspends tax audit appeal pending regional court review of inductive income assessment.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 37072/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation suspended the tax appeal regarding an inductive income assessment for the years 1999 and 2000. The Agency of Revenue challenged a Sicilian regional court decision that annulled the tax notice, citing violations of specific tax and civil code articles. The court granted the suspension request to allow the regional court to re-examine the case before the appeal could proceed.

Regesto Legislator

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Art. 5, comma 10, 1.130/2022; Art. 39, comma 2, D.P.R. n. 600/1973; Art. 2697 c.c.: When a tax dispute falls under the scope of the 1.130/2022 suspension provision, the proceedings must be halted until the specified date to ensure proper judicial review.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax audit suspension inductive income assessment regional court review Cassation procedure fiscal liability appeal inchiesta per sottrazione d'imposta scopi fiscali tassazione d'ufficio

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 5, comma 10, 1.130/2022
Art. 39, comma 2, del D.P.R. n. 600 del 1973
l'Agenzia delle Entrate ha presentato ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe lamentando violazione dell'art. 39, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art.
Art. 2697 c.c.
600 del 1973 e dell'art. 2697 c.c.;
art. 2697 c.c
600 del 1973 e dell'art. 2697 c.c.;

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Ordinanza n. 29861/17
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Testo completo

la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 14353-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro MANCUSO GIORGIO CLAUDIO, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato MA 11_ EO CICERO; - controricorrente - n 7, avverso la sentenza n. 2724/10/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA SEZIONE DISTACCATA di MESSINA, depositata il 30/04/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/10/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO MONDINI. Ric. 2021 n. 14353 sez. MT - ud. 18-10-2022 -2- Premesso che:

1. a seguito di verifica fiscale svolta presso la «Autoscuola F.11i Maio snc» la Guardia di Finanza di Milazzo accertava che la suddetta società aveva ricevuto, nell'anno 1999, prestazioni di servizio per lire 3.750.000 da Giorgio Claudio Mancuso;

2. poiché quest'ultimo non aveva presentato la dichiarazione dei redditi per il periodo d'imposta 1999, né per l'anno 2000, la Guardia di Finanza procedeva ad accertamento induttivo ritenendo che il contribuente avesse esercitato attività di imbiancatura di edifici e piccoli lavori di falegnameria in maniera continuativa per quegli anni;

3. sulla base del processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza, l'Agenzia delle Entrate emetteva avviso di accertamento per l'anno di imposta 2000, con il quale recuperava a tassazione il reddito accertato in via induttiva;

4. avverso tale atto impositivo il contribuente proponeva ricorso dinanzi alla C.T.P. di Messina, che lo accoglieva. La pronuncia di primo grado veniva riformata dalla C.T.R. della Sicilia, sezione staccata di Messina, che, con sentenza n 109/27/10, riteneva legittimo l'avviso di accertamento impugnato. Nei confronti di detta pronuncia il contribuente proponeva ricorso per cassazione. Questa Corte, con ordinanza 29861/17, cassava la sentenza per difetto di motivazione e rinviava la causa alla C.T.R. della Sicilia, per nuovo esame; 5.con la sentenza in epigrafe, la CTR della Sicilia, giudice del rinvio, ha annullato l'avviso di accertamento;

6. l'Agenzia delle Entrate ha presentato ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe lamentando violazione dell'art. 39, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 2697 c.c.;

7. il contribuente ha depositato controricorso;

8. il contribuente ha poi presentato istanza di sospensione del giudizio ex art.5, comma 10,1.130/2022;

9. la controversia rientra tra quelle definibili in applicazione dell'art. 5, comma 10, 1.130/2022 e pertanto il giudizio deve essere sospeso sino al 16 gennaio 2023; PQM la Corte sospende il giudizio sino al 16 gennaio 2023 e rinvia la causa al nuovo ruolo della gteta sezione ciWè.t 2 ier-riGA; 6 I l'i Così deciso in Roma nella camera di consig