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Ordinanza Interlocutoria — n. 36989/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian court remands case to lower court regarding abbreviated acquisitive prescription requirements and interruption of possession.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 36989/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The court rejected the appeal and revocation requests, ordering a remand for public hearing. The lower courts had found co-ownership and denied the buyers' exclusive possession required for acquisitive prescription. The Supreme Court held that the appellate court failed to verify all conditions for abbreviated prescription after recognizing exclusive possession for over ten years.

Regesto Legislator

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Art. 1159 c.c.; Art. 1160 c.c.: In cases of abbreviated acquisitive prescription, the court must verify all statutory requirements, including the continuity of exclusive possession and the absence of interruption, before declaring the prescription complete.

Parole chiave

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abbreviated acquisitive prescription exclusive possession requirement interruption of possession co-ownership dispute remand for public hearing prescrizione acquisitiva ordinaria acquisto del possesso acquisto fraudolento

Disposizioni normative citate

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Art. 1159 c.c.
Art. 1160 c.c.
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 25349-2021 proposto da: ZUCCHETTI SERGIO, ZUCCHETTI ROBERTO, domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato NATALE CALLIPARI; -ricorrenti - CONSOLINI RITA, DANESE AGOSTINO, elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA DELLA MARINA,1, presso lo studio dell'avvocato LUCIO FILIPPO LONGO, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIAN PAOLO SARDOS ALBERTINI; -controricorrenti - ZUCCHETTI DIEGO, ZUCCHETTI WALTER , FAZION RENZO, TRONCONI GIOVANNI BATTISTA, TRONCONI MARIA, TRONCONI GIOVANNI MICHELE, TRONCONI FILIPPO ANGELO, TRONCONI ANGELINA, PESCETTA RODOLFO, TRONCONI ORSOLA, CONSOLINI ROBERTO, CONSOLINI DANILA, GOZZER SPERANZA, CONSOLINI ANGELO, CONSOLINI GIOVANNI, CONSOLINI ROSA, CONSOLINI RENATA, CONSOLINI LILIA, VEDOVELLI MICHELE, VEDOVELLI GIOACCHINO, VEDOVELLI GILBERTO, VEDOVELLI LUCIANO, TAIOLI LINA MARIA, VEDOVELLI ASSUNTA, CONSOLINI ELISA, VEDOVELLI RINALDO NEREO, VEDOVELLI BRUNA, TOSELLI MARGHERITA, TOSELLI SILVANA, TOSELLI GIUSEPPE, FAZION MIRANDA, VEDOVELLI ANNA RINA, VEDOVELLI CATIA JANE, VEDOVELLI SILVIA, VEDOVELLI DIANA GRENWALL, CONSOLINI MONICA, CONSOLINI STEFANIA, TRONCONI FRANCESCO, TRONCONI NELLA, TRONCONI DINA (DOMENICA), TRONCONI ISOLINA, TRONCONI GIANNI, TRONCONI ROSA, FAZION ENNIO, FAZION MARIO, MONTRESOR LENTI GIUSEPPINA, GRIGOLETTI ANDREA, GRIGOLETTI NICOLA, BOARI ERNESTO, MONTRESOR BENITO, MONTRESOR ELENA, BERTUZZI ANNA, GOZZER LUCIA, TRONCONI NICOLA, TRONCONI ANGELA, FERRARI FRANCA, TRONCONI ELISA, TRONCONI GIULIA, PESCETTA GIOVANNA, PESCETTA ZANETTI ADELINA, PESCETTA OTTORINO , PESCETTA PAOLA REGINA, PEROTTI VITTORINA, PEROTTI ENZO, PESCETTA FELICITA, PESCETTA IN LAVANDA ALDA, PESCETTA MARCO, PESCETTA ANNA, STATO ITALIANO , TRONCONI PAOLO, PESCETTA PATRIZIA; -intimati - avverso l'ordinanza n. 11182/2021 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 28/04/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/10/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

GIUSEPPE TEDESCO. Rilevato che: Danese Agostino e Consolini Rita si sono resi acquirenti, in forza di scrittura privata autenticata del 1988 da un gruppo di soggetti di un terreno agricolo, con sovrastante fabbricato rurale sulle rive del Lago di Garda. I venditori si dichiararono proprietari dell’intero cespite in forza dell’intervenuta usucapione. In tale situazione Zucchetti Sergio, in proprio e quale procuratore speciale di Zucchetti Maria Pia, Zucchetti Diego, Zucchetti Roberto e Fazion Renzo, ha chiamato in giudizio gli acquirenti e i loro danti causa, chiedendo accertarsi che gli attori erano comproprietari del bene.

Si sono costituiti Danese Agostino e Consolini Rita deducendo che i loro danti causa erano proprietari esclusivi per intervenuta usucapione. Il giudice di primo grado ha accertato la comproprietà degli attori, disconoscendo l’usucapione sia dei danti causa, sia degli acquirenti. La Corte d’appello, investita con appello da Consolini e Danese, ha confermato la decisione. In particolare, con riguardo all’usucapione, ha precisato che la fattispecie doveva essere verificata alla luce dei principi riguardanti l’usucapione dei beni comuni. Quindi ha condiviso la valutazione di primo giudice, il quale aveva escluso che fosse stata data la prova di un potere di fatto sulla cosa idoneo a giustificare l’usucapione in danno del comproprietario.

Essa ha aggiunto, «quanto all’eccezione formulata dagli stessi appellanti, va considerato che gli stessi potrebbero al più vantare il loro possesso esclusivo a far data dall’acquisto, avvenuto nel 1988, e dunque per un periodo inferiore al ventennio, poiché il giudizio di primo grado è stato introdotto nel 2000». Contro la sentenza Consolini e Danese hanno proposto ricorso per cassazione, denunciando, con il secondo motivo, la violazione dell’art.1159 c.c. Essi hanno sostenuto che, una volta riconosciuto il possesso ultradecennale degli acquirenti, la Corte d’appello avrebbe dovuto riconoscere la sussistenza dei presupposti per l’usucapione abbreviata: possesso protratto per dieci anni non interrotto da alcun atto idoneo a impedire il decorso della prescrizione acquisitiva.

La Corte di cassazione ha accolto tale motivo, in base al rilievo che, in presenza di un riconoscimento di un possesso esclusivo dei ricorrenti protratto per oltre dieci anni, la Corte d’appello avrebbe dovuto verificare la sussistenza degli altri presupposti dell’usucapione abbreviata. Contro la sentenza Consolini e Danese propongono ricorso per revocazione, denunciando il seguente errore da essi qualificato quale errore di fatto: la questione dell’usucapione abbreviata fu introdotta già in primo e grado e l’eccezione fu rigettata in base al rilievo che gli attori avevano introdotto in data 24/11/1990 altro giudizio nei confronti degli acquirenti, avendo perciò interrotto il termine per l’usucapione.

Il tempo maturato dall’atto interruttivo fino all’introduzione dell’ulteriore giudizio, operato con citazione notificata il 4 agosto 2000, era inferiore al decennio. Il primo giudice aveva inoltre escluso il requisito della buona fede, avendo gli acquirenti consapevolmente acquistato di chi si era dichiarato proprietario per usucapione non giudizialmente accertata. Consolini Rita e Danese Agostino hanno resistito con controricorso. La causa è stata fissata dinanzi alla Sesta sezione civile della Suprema corte su conforme proposta del relatore di inammissibilità del ricorso.

I ricorrenti hanno depositato memoria. Rileva il collegio che il ricorso non presenta prima facie profili di inammissibilità, né in rapporto alla natura dell’errore dedotto, né in ordine all’insussistenza, ventilata con la proposta del relatore, di vincoli per il giudice di rinvio nell’accertamento dei requisiti della fattispecie acquisitiva. Si impone, pertanto, il rinvio della causa alla pubblica udienza della sezione semplice tabellarmente competente.

P.Q.M.

rinvia la causa a nuovo ruolo per la discussione in pubblica udienza presso la Sezione II civile, tabellarmente competente. Così deciso in Roma, nella