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Ordinanza Interlocutoria — n. 36983/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal by sending case back to integrate collection agent into proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 36983/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the Agency's appeal against the Regional Tax Commission's decision to reinstate the case. The Agency argued the Commission erred by failing to explain the calculation mechanism for penalties and interest, and by annulling the act regarding sanctions despite the taxpayer's detailed representation. The court ruled that the proceedings were incomplete because the collection agent had not been integrated into the adversarial process, necessitating a remand to correct this procedural defect.

Regesto Legislator

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Art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c.; Art. 7 L. n. 212/2000: The court must integrate the collection concessionaire into the adversarial proceedings before ruling on the merits of the tax appeal.

Parole chiave

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Italian tax procedure collection agent integration adversarial principle remand to new role tax appeal dismissal ricupero d'imposta rettifica delle detrazioni ripristino dei dazi doganali

Disposizioni normative citate

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Art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c.
212 del 2000 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. peravere la CTR erroneamente ritenuto non agevole rinvenire e controllare gli importi dovuti per sanzioni e interessi perché semplicementenon ne è spie gato il meccanismo di calcolo; - il secondo motivo deduce la viol azione dell’art.
Art. 3 bis, c. 3 e c. 4 del d. Lgs. n. 462/1997
212 del 2000 in relazione all’art. 360 c.
Artt. 21 e 30 del d.P.R. n. 602/1973
Art. 7 della L. n. 212/2000
602 del 1973, art. 7della L.
Art. 36 bis del d.P.R. n. 600/1973
212 del 2000 in relazione all’art. 360 c.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. R.G. 1 5719 /202 1 proposto da AGENZIADELLE ENTRATE in persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generaledello Stato (PEC: ags.rm@mailcert.avvocat urastato.it); –ricorrente – Contro DONATODE LEONARDIS - intimata - avversola sentenza della Commissione Tributaria Regionale d ella Puglia n.2702/01/20 depositata i n data 30 / 11 /20 2 0 , udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipatadel 1 2 / 10 /202 2 dal Consigliere Relatore Roberto Succio ;

Oggetto:rinvio a nuovo ruolo Cons.Est. Roberto Succio - 2 Rilevatoche: - il c ontribuente impugnava la cartella di pagamento notificatale per interessi da rateazione e imposte erariali riferite all’anno 2007, conl’aggiunta di sanzioni e interessi ; - la CTP rigettava i l ricors o ; - De Leonardis impugnava la ridetta pronuncia in grado di appello; - la CTR accoglieva il gravame , limitatamente alle sanzioni; - ricorre a questa Corte l ’Agenzia delle Entrate con atto affidato a duemotivi; Consideratoche: - il primo motivo di impugnazio ne censura la pronuncia gravata per violazionee falsa applicazione de gli art t . 3 bis, c. 3 e c. 4 del d.

Lgs.n. 462del 1997; artt. 21 e 30 del d.P.R. n. 602 del 1973, art. 7della L. n. 212 del 2000 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. peravere la CTR erroneamente ritenuto non agevole rinvenire e controllare gli importi dovuti per sanzioni e interessi perché semplicementenon ne è spie gato il meccanismo di calcolo; - il secondo motivo deduce la viol azione dell’art. 36 bis del d.P.R. n. 600del 1973 in uno con l’art. 7 c. 1 della L. n. 212 del 2000 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR, a fronte della oggettiva e dettagliata rappresentazione della fattispecie offerta dall’Ufficio , come esaurientemente illustrata nella motivazione della cartella, erroneamente annullato l’atto impugnatoquanto alle sanzioni; - preliminarmente , rileva la Corte che è necessario integrare il contraddittoriocon il concessionario per la riscossione; p.q.m. rinviaa nuovo ruolo dando termine a pare ricorrente di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza per l’integrazione del contraddittorionei confro