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Ordinanza Interlocutoria — n. 36982/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court remits VAT interest case to Tribunal Section due to potential Supreme Court precedent conflict.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 36982/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court remitted the tax appeal to the Tribunal Section for re-examination due to a potential conflict in Supreme Court jurisprudence regarding statute of limitations. The Agency of Revenue argued that an eight-year limitation period applied to VAT credit compensation, while the lower court correctly applied a four-year period because no criminal reporting obligation existed. The Court decided to suspend the case pending the outcome of a request for a unified ruling to resolve the legal uncertainty.

Regesto Legislator

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Art. 43 DPR 600/1973; Art. 27 comma 16 DL 185/2008: When a conflict exists in Supreme Court jurisprudence regarding the applicability of the four-year versus eight-year limitation period for tax assessments involving VAT credit compensation, the case must be remitted for a unified ruling.

Parole chiave

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VAT interest recovery statute of limitations unified ruling request tax appeal remittal jurisprudence conflict compensazione della rendita ricupero d'imposta importi compensativi monetari

Disposizioni normative citate

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Art. 43 DPR 600/1973
aveva ritenuto essere maturata la decadenza ex art. 43 d.P.R.
Art. 27 comma 16 DL 185/2008 conv. L. 2/1999
600/1973, nonché dell’art. 27, comma 16, del d.l.
art. 20 d.P.R. n. 602/1973
di Caserta, che aveva accolto il ricorso di Luciano Villano in relazione a d atto di recupero notificatogli il 24.4.2018 per il pagamento degli interessi ex art. 20 d.P.R.
art. 43 d.P.R. n. 600/1973
aveva ritenuto essere maturata la decadenza ex art. 43 d.P.R.
art. 331 c.p

Giurisprudenza citata

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Ordinanza n. 35536 del 2 dicembre 2022
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Testo completo

99/21 ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 8199/2021R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE,in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliatain Roma, Via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura dello Stato, che la rappresenta e difendeper legge –ricorrente – contro VILLANO LUCIANO, domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di cassazione, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Ciaramella, come da procura in calce al controricorso - controricorrente – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, n. 78/2021depositata in data 5.1.2021;

N. 8199/21R.G. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 12.10.2022 dal Consigliere Relatore dr. Salvatore Saija; Rilevatoche: con la sentenza in epigrafe, la C.T.R. del l a Ca mpania rigettò l’ appell o proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso l a sentenz a n. 1817 /201 9 della C.T.P. di Caserta, che aveva accolto il ricorso di Luciano Villano in relazione a d atto di recupero notificatogli il 24.4.2018 per il pagamento degli interessi ex art. 20 d.P.R. n. 602/1973 - per indebito utilizzo in compensazione del credito IVA , avvenuto anticipatamente in seno alla dichiarazione per l’anno 2013- oltre alle sanzioni e al credito indebitamente compensato, per complessivi € 10.710,72; nel confermare la prima decisione, la C.T.R. osservò in particolare che correttamente la C.T.P. aveva ritenuto essere maturata la decadenza ex art. 43 d.P.R. n. 600/1973, giacché l’atto impositivo era stato notificato oltre il termine di quattro anni; non poteva infatti ritenersi applicabile il termine “raddoppiato” di otto anni perché nella specie non ricorreva alcuna ipotesi di fatto penalmente rilevante per cui sia previsto un obbligo di denuncia ex art. 331 c.p.p., giacché la disposizione punitiva di cui all’art. 10-quaterdel d.lgs. n. 74/2000, che punisce l’indebita compensazione, riguarda l’utilizzo di crediti non spettanti per importo superiore ad € 50.000,00, limite nella specie senz’altro non superato; avverso detta sentenza, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, illustrato da memoria;

Luciano Villano resiste con controricorso; N. 8199/21R.G. consideratoche: 1.1 – con l’unico motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 43 del d.P.R. n. 600/1973, nonché dell’art. 27, comma 16, del d.l. n. 185/2008, conv. in legge n. 2/1999,per non aver la C.T.R. tenuto conto che , secondo tale ultima disposizione,l’ipotesi della sussistenza di obbligo di denuncia ex art. 331 c.p.p.costituisce solo uno dei casi, dalla stessa disciplinati , in cui il termine di accertamento è ottennale, anziché quello quadriennale ordinario; la citata disposizione, infatti, trova applicazione anche in relazione all’indebita compensazione di crediti inesistenti, tali da intendersi anche i crediti semplicemente non spettanti, come nella specie, in cui il contribuente aveva proceduto alla compensazione stessa in tempi anticipati rispetto a quelli di legge; avrebbe dunque errato la C.T.R. nel ritenere suff iciente – ai fini del rigetto dell’appello – la considerazione per cui nella specie non poteva configurarsi l’obbligo di denuncia ex art. 331 c.p.p., giacché il termine di decadenza ottennale trovava comunque giustificazione al lume del citato art. 27, comma 16; 1.2 –sulla questione agitata col mezzo che precede, la Sezione Tributaria, con ordinanza interlocutoria n. 35536 del 2 dicembre 2022 , ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazionealle Sezioni Unite, ravvisando un contrasto nella giurisprudenzadi legittimità; ritiene pertanto il Collegio l’opportunità di attendere l’esito di tale percorso, con conseguente rinvio del ricorso a nuovo ruolo, dinanzi alla Sezione Tributaria;

P.Q.M.

rinvia il ricorso a nuovo ruolo, dinanzi alla Sezione Tributaria. N. 8199/21R.G. Roma, così deciso nella camera di consiglio del giorno 1