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Ordinanza Interlocutoria — n. 36980/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court suspends tax appeal to allow simplified settlement under new 2022 tax law provisions.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 36980/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation suspended the tax appeal to allow the parties to utilize the new simplified settlement procedure introduced by recent legislation. The taxpayer argued for the application of specific procedural rules regarding bank account audits, while the tax authority did not defend the case. The court granted the suspension request because the dispute involved a partially losing taxpayer with a value under €50,000, meeting the criteria for the expedited resolution mechanism.

Regesto Legislator

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Art. 5 Legge 130/2022; Art. 380-bis c.p.c.: The Court of Cassation may suspend a tax appeal to allow the parties to conclude the dispute through the simplified settlement procedure when the taxpayer requests it and the case meets the statutory requirements.

Parole chiave

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simplified settlement procedure tax appeal suspension simplified tax judgments procedural suspension taxpayer partial loss bank account audit Cassation interlocutory order dichiarazione dei redditi

Disposizioni normative citate

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Art. 5 della Legge 130 del 2022
Con nota del 13.10.2022 la ricorrente ha dichiarato di volersi avvalere delle disposizioni di cui all’art. 5 della l egge 31 .8.2022 e, conseguentemente, ha formulato richiesta di sospensione della presente controversia, al fine di permettere il perfezionamento della definizione agevolata.
Art. 380-bis c.p.c.
Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod.
Art. 92, comma 2, c.p.c.
Art. 11 preleggi
Art. 32, comma 1, n. 2, dPR n. 600/1973
4), c.p.c., per non aver la CTR ritenuto obbligatorio il preventivo contraddittorio con il contribuente nel caso degli accertamenti bancari previsti dall’art. 32 citato ed aver reputato inapplicabile l’art.
Art. 12, comma 7, l. n. 212/2000
32 citato ed aver reputato inapplicabile l’art. 12 l.
art. 380 bis cod. proc. civ
Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ.
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 24398/2020R.G. proposto da: MARCHETTI FABIO, nato a Bondeno (FE) il 27/05/1963 ed ivi residente in frazione Stellata, alla Via Argine Po n. 43/a (C.F.: MRCFBA63E27A965B), rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall'Avv. Patrizia Micai del Foro di Ferrara (C.F.: MCIPRZ65D59A965Y) ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto avvocato in Ferrara, allaVia Borgo dei Leoni n. 100; -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate; -intimata – -avverso la sentenza n. 2366/2019 emessa dalla CTR Emilia Romagn a il Avvisi accertamento - Recupero redditi di lavoro autonomo non dichiarati -Sospensione 02/12/2019e non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/10/2022 dal Consigliere relatore Dott.

Andrea Penta. Ritenuto infatto 1. Marchetti Fabio, esercente la professione di geometra, proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Ferrara avverso gli avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle Entrate per il recupero ai fini delle imposte dirette e dell’Iva, relative agli anni di imposta 2007 e 2008, di alcuni importi versati e prelevati da due conti correnti, ritenuti compensi per lavoro autonomo non dichiarati.

2. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva in parte il ricorso, rilevando che il versamento di euro 5.984,00 su un conto corrente personale del contribuente ed i prelevamenti per euro 15.000,00 operati su un conto corrente cointestato con la moglie erano stati adeguatamente giustificati e, comunque, quanto ai secondi, si trattava di somme estranee alle attività professionali del ricorrente.

3. All’esito della pronuncia della Suprema Corte, che aveva annullato la sentenza della CTR evidenziando che per le annualità in contestazione non era necessario instaurare previamente il contraddittorio endoprocedimentale, la CTR dell’Emilia Romagna rigettava il gravame del contribuente, affermando che la sentenza impugnata aveva affrontato analiticamente tutte le operazioni bancarie in contestazione, addivenendo alla condivisa conclusione che solo in relazione ad alcune di esse fosse stata prodotta documentazione idonea a confutare l’ipotesi formulata dall’amministrazione finanziaria.

4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione Marchetti Fabio sulla base di due motivi. L’Agenzia delle Entrate non ha svolto difese.

5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Ritenuto in diritto 1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazionee falsa applicazione degli artt. 92, comma 2, c.p.c. e 11 preleggi, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per aver la CTR ritenuto applicabile al caso in esame la novella contenuta nell’art. 1, comma 402, l. n. 311/2004 e per non aver considerato che egli aveva assolto all’onere probatorio con allegazioni e documenti che in sentenza non erano stati minimamente citati.

2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 32, comma 1, n. 2, dPR n. 600/1973, 12, comma 7, l. n. 212/2000, 41, par. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e 1101 e 2728 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., per non aver la CTR ritenuto obbligatorio il preventivo contraddittorio con il contribuente nel caso degli accertamenti bancari previsti dall’art. 32 citato ed aver reputato inapplicabile l’art. 12 l. n. 212/2000.

3. Con nota del 13.10.2022 la ricorrente ha dichiarato di volersi avvalere delle disposizioni di cui all’art. 5 della l egge 31 .8.2022 e, conseguentemente, ha formulato richiesta di sospensione della presente controversia, al fine di permettere il perfezionamento della definizione agevolata.

4. La lite fiscale in oggettorientra tra le controversie tributarie definibili con modalità agevolate, ai sensi dell’art . 5 della Legge n. 130 del 2022 (rubricato “Definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di Cassazione”),atteso che:

a) si è in presenz a di una controversia tributaria per la quale l’Agenzia delle Entrate risulta parzi almente soccombente nei precedenti gradi di giudizio ed il cui valore non è eccedente € 50.000, in ossequio al comma 1 dell’articolo 5 già citato ;

b) sempre conformemente al comma 1, la controversia era pendente innanzia questa Corte alla data del 15 luglio 2022 e, nel rispetto del successivocomma 4, il ricorso per cassazione è stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore della menzionata legge, risalendo la PEC di notifica al giorno 4.9.2020.

4. In base al comma 10 dell’art. 5, “Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tal caso il processo e' sospeso fino alla scadenza del termine di cui al comma 7.”.

P.Q.M.

La Corte sospende il giudizio fino al 16 gennaio 2023 e rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo la trasmissione degli