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Ordinanza — n. 36899/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court allows appeal against tax assessment due to insufficient bank verification documentation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36899/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation allowed the Revenue Agency's appeal against a regional tax commission decision that had upheld a taxpayer's objection to a tax assessment. The taxpayer argued that the sixty-day procedural deadline for issuing the assessment should apply to bank investigations, not just on-site visits. The court ruled that the assessment was invalid because the bank investigation lacked a formal verification report, which is legally required for such remote inquiries.

Regesto Legislator

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Art. 12, comma 7, lett. a) del D.P.R. n. 600/1973; Art. 52, comma 6, del D.P.R. n. 633/1972: In tax audits, a formal verification report is mandatory for bank investigations to validate the presumption of insufficiency of documents.

Parole chiave

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tax audit procedure bank verification report presumption of insufficiency Revenue Agency appeal procedural deadline compliance arretrati d'imposta sospensione della riscossione fiscale arretrati di salario

Disposizioni normative citate

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Art. 12, comma 7, lett. a) del D.P.R. n. 600/1973
per violazione dell'art. 12, comma settimo, 1.
Art. 52, comma 6, del D.P.R. n. 633/1972
La questione è stata affrontata plurime volte da questa Suprema Corte di legittimità ove è stato affermato che in tema di accertamento tributario, la redazione del verbale di verifica e di quello conclusivo delle operazioni è richiesta dall'art. 52, comma 6, del d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass. V, n. 8246/2018
Cass. V, n. 8246/2018; V, n.
Cass. V, n. 23824/2018
Cass. VI, n. 24793/2020
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 28553-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro GARRAFA CARMELO; - intimato - avverso la sentenza n. 3383/15/2021 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA SEZIONE DISTACCATA di CATANIA, depositata il 12/4/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/10/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

MARCELLO MARIA FRACANZANI. RILEVATO L'Agenzia delle entrate ricorre avverso la sentenza della CTR per la Sicilia che ha confermato la pronuncia della CTP di Ragusa ove sono state accolte le ragioni del contribuente. Più in particolare, entrambi i collegi di merito hanno ritenuto illegittimo l'atto impositivo notificato prima dei sessanta giorni dalla chiusura delle operazioni di verifica consistenti in indagine bancarie autorizzate, all'esito delle quali il contribuente è stato invitato a produrre documenti e chiarimenti, valutati presso la sede locale dell'Ufficio e ritenuti insufficienti a superare la presunzione di legge, donde è stato emanato l'atto impositivo.

Il ricorso è affidato ad unico motivo, mentre è rimasta contumace la parte contribuente. CONSIDERATO Con l'unico motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione dell'art. 12, comma settimo, 1. n. 212/2000, nella sostanza lamentando che il termine dilatorio di sessanta giorni fra chiusura delle operazioni di verifica e notifica dell'atto impositivo riguardi solo le verifiche presso la sede del contribuente, non anche le verifiche bancarie o con invito a comparire presso le sedi dell'Amministrazione finanziaria. La questione è stata affrontata plurime volte da questa Suprema Corte di legittimità ove è stato affermato che in tema di accertamento tributario, la redazione del verbale di verifica e di quello conclusivo delle operazioni è richiesta dall'art. 52, comma 6, del d.P.R. n. 633 del 1972 (applicabile non solo in materia di IVA ma anche di imposte Ric. 2021 n. 28553 sez.

MT - ud. 18-10-2022 -2- dirette, in virtù del richiamo operato dall'art. 33, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973) esclusivamente nelle ipotesi di accesso finalizzato all'acquisizione di documentazione, e non anche in quello di accertamenti documentali cd. a tavolino, espletati autonomamente dall'Amministrazione finanziaria nei propri uffici (cfr. Cass. V, n. 8246/2018; V, n. 23824/2018; VI — 5, n. 24793/2020). Pertanto, il ricorso è fondato e merita accoglimento; PQM La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo grado per la Regione Sicilia in diversa composizione, cui demanda altresì la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimi