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Ordinanza — n. 36897/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court allows tax agency appeal, upholding lower court's rejection of renovation expenses due to change in defense grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36897/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the tax agency's appeal against the Regional Tax Commission's decision, which had rejected the taxpayer's claim for renovation deductions. The agency argued the lower court improperly shifted its defense from a lack of documentation to the existence of removed illegal works, creating a temporal inconsistency. The court ruled that the tax judge must adapt the defense based on new evidence and has the power to quantify the tax debt rather than simply annulling the act, thus rejecting the agency's complaint about the change in legal grounds.

Regesto Legislator

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Art. 360 n. 3 c.p.c.; Art. 7 d.lgs. n. 546/1992; Art. 112, 115 c.p.c.; Art. 16 bis d.P.R. n. 917/1986; Art. 36 ter d.P.R. n. 600/1973; Art. 2697 c.c.: The tax judge may modify the administrative claim based on new evidence and must quantify the tax debt rather than annulling the act in toto, provided this does not violate the principle of correspondence between requested and pronounced.

Parole chiave

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tax appeal procedure change of defense grounds quantification of tax debt illegal works removal tax deduction expenses procedural inconsistency judicial discretion diritti del contribuente

Disposizioni normative citate

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Art. 360 n. 3 c.p.c.
CONSIDERATO Con il primo motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione dell'art.
Art. 7 d.lgs. n. 546/1992
per violazione dell'art. 7 d.lgs. n. 546/1992 e degli articoli 112 e 115 c.p.c.; Con il secondo motivo si prospetta ancora censura ex art.
Art. 112 c.p.c.
Art. 115 c.p.c.
Art. 16 bis d.P.R. n. 917/1986
per violazione dell'art. 16 bis d.P.R. n. 917/1986 e dell'art.
Art. 36 ter d.P.R. n. 600/1973
917/1986 e dell'art. 36 ter d.P.R. n. 600/1973, nonché dell'art.
Art. 2697 c.c.
600/1973, nonché dell'art. 2697 c.c., nella sostanza lamentando che la sentenza di secondo grado abbia motivato il rigetto dell'appello erariale per aver l'Ufficio proposto il gravame su motivazione diversa rispetto a quella esposta in atto di rettifica.
art. 7 d.lgs. n. 546/1992
per violazione dell'art. 7 d.lgs. n. 546/1992 e degli articoli 112 e 115 c.p.c.; Con il secondo motivo si prospetta ancora censura ex art.
art. 16 bis d.P.R. n. 917/1986
per violazione dell'art. 16 bis d.P.R. n. 917/1986 e dell'art.
art. 36 ter d.P.R. n. 600/1973
917/1986 e dell'art. 36 ter d.P.R. n. 600/1973, nonché dell'art.

Giurisprudenza citata

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Cass. V, n. 6918/2013
Cass. V, n. 6918/2013; n.
Cass. V, n. 24611/2014
Cass. V, n. 3080/2021
Cass. V, n. 3080/2021, in continuità con n.
Cass. V, n. 7393/2012
Cass. V, n. 27560/2018
Cass. V, n. 25317/2014
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 16708-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente- contro SIINO MARIA RITA, AGENTE RISCOSSIONE PALERMO RISCOSSIONE SICILIA SPA; - intimati - avverso la sentenza n. 7718/8/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA SICILIA, depositata il 29/12/2020; ()) udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/10/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

MARCELLO MARIA FRACANZANI. RILEVATO L'Agenzia delle entrate ricorre avverso la sentenza della CTR per la Sicilia che ha confermato la pronuncia della C di Palermo, ove erano apprezzate le ragioni della parte contribuente in tema di spese deducibili per ristrutturazione edilizia in immobile a destinazione abitativa. Più in particolare, il collegio d'appello riteneva che l'Ufficio avesse operato un inammissibile mutamento difensivo, passando dal diniego di deduzione per assenza di documentazione giustificativa, all'assunto che le spese fossero state svolte per lavori abusivi, poi debitamente rimossi, in disparte l'incoerenza temporale fra spese sostenute e lavori svolti.

Il ricorso è affidato a due connessi motivi di doglianza, mentre è rimasta intimata la parte contribuente. CONSIDERATO Con il primo motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione dell'art. 7 d.lgs. n. 546/1992 e degli articoli 112 e 115 c.p.c.; Con il secondo motivo si prospetta ancora censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione dell'art. 16 bis d.P.R. n. 917/1986 e dell'art. 36 ter d.P.R. n. 600/1973, nonché dell'art. 2697 c.c., nella sostanza lamentando che la sentenza di secondo grado abbia motivato il rigetto dell'appello erariale per aver l'Ufficio proposto il gravame su motivazione diversa rispetto a quella esposta in atto di rettifica.

Assolvendo all'onere dell'autosufficienza, riportando gli atti ed i provvedimenti dei gradi di merito, segnatamente a pag. 4 del ricorso, afferma infatti l'Agenzia odierna ricorrente di aver sviluppato la linea Ric. 2021 n. 16708 sez. MT - ud. 18-10-2022 -2- difensiva in ragione della documentazione prodotta dalla parte contribuente per proporre ricorso avverso l'atto di diniego deduzione in difetto di prova. Donde lo sviluppo del thema decidendum nel giudizio era frutto della linea difensiva proposta dalla parte privata e da ritenersi coerente con la struttura del processo tributario.

Sul punto è intervenuta più volte questa Corte, ricordando che il processo tributario, pur partecipando della natura della giurisdizione amministrativa, è plasmato sul paradigma dell'impugnazione-merito (piuttosto che su quello dell'impugnazione-annullamento), spettando al giudice tributario di rimodulare la pretesa impositiva alla luce delle evenienze istruttorie nel corso del giudizio (cfr. Cass. V, n. 6918/2013; n. 24611/2014). Altresì, il giudice tributario, nell'ambito di un processo a cognizione piena diretto ad una decisione sostitutiva tendente all'accertamento sostanziale del rapporto controverso, quando ravvisi l'infondatezza parziale della pretesa dell'Amministrazione, non deve, né può, limitarsi ad annullare "in toto" l'atto impositivo, ma deve accertare e quantificare entro i limiti posti dal "petitum" delle parti l'entità della pretesa fiscale, dandone un contenuto quantitativo diverso da quello sostenuto dai contendenti, avvalendosi degli ordinari poteri di indagine e di valutazione dei fatti e delle prove consentiti dagli artt. 115 e 116 c.p.c. in tal modo determinando l'ammontare effettivo delle imposte e delle sanzioni dovute dal contribuente, senza che ciò violi il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e senza che ciò costituisca attività amministrativa di nuovo accertamento, rappresentando invece soltanto l'esercizio dei poteri di controllo, di valutazione e di determinazione del "quantum" della pretesa tributaria (cfr.

Cass. V, n. 3080/2021, in continuità con n. 7393/2012; n. 27560/2018; n. 2531772014). Ric. 2021 n. 16708 sez. MT - ud. 18-10-2022 -3- Pertanto, il ricorso è fondato e merita accoglimento; PQM La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo grado per la Regione Sicilia in diversa composizione, cui demanda altresì la regolazione delle spese del present