Cassation Court dismisses tax agency appeal regarding external res judicata violation in tax transparency cases.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the tax agency's appeal against a regional tax commission decision regarding a shareholder in a limited partnership. The agency argued that a prior final judgment annulling a tax assessment against the company should have created external res judicata, preventing the tax claim against the individual shareholder. The court held that the subsequent annulment of the company's assessment definitively removed the tax basis, rendering the agency's reliance on the earlier judgment incorrect. Consequently, the appeal was dismissed, and the tax agency was ordered to pay the taxpayer's litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 n. 4 c.p.c.; Art. 2909 c.c.; Art. 324 c.p.c.: The principle of external res judicata does not apply when a subsequent final judgment annuls the factual premise of a prior tax assessment, thereby removing the legal basis for the claim against the individual.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 16477-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro SESSA CARLO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE PARIOLI 12, presso lo studio dell'avvocato ANTONELLA GIGLIO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati CRISTIAN FEDREGHE1 I I, MAURIZIO LEONE; - controricorrente - avverso la sentenza n. 734/1/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del PIEMONTE, depositata 1'11/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/10/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
MARCELLO MARIA FRACANZANI. RILEVATO L'Agenzia delle entrate ricorre avverso la sentenza della CTR per il Piemonte che ha rigettato l'appello dell'Ufficio avverso la pronuncia della CTP di Verbania, che ha annullato la pretesa erariale verso il socio di società di capitali a ristretta base per passaggio in giudicato dell'annullamento verso la medesima società. Nello specifico, il patrono erariale lamenta che la gravata sentenza non abbia tenuto conto della ritualità dell'accertamento nei confronti della società, statuita con sentenza passata in giudicato nel giudizio promosso dall'altro socio, quindi capace di esplicare efficacia di giudicato esterno anche nei confronti del socio parte di questo giudizio.
Detta in altri termini, se la ritualità dell'accertamento societario era stata pronunciata con sentenza passata in giudicato in un giudizio sugli stessi fatti (seppur promosso dal solo socio di minoranza), la gravata sentenza non poteva richiamarsi al giudicato esterno (successivo) relativo all'annullamento della ripresa a tassazione nei confronti della società per rimuovere la pretesa anche nei confronti del socio di maggioranza. Il ricorso è affidato ad unico motivo, cui replica la parte privata con tempestivo controricorso. CONSIDERATO Con l'unico motivo di ricorso si prospetta error in procedendo ex art. 360 n. 4 c.p.c. per violazione deli articoli 2909 c.c. e 324 c.p.c., con riferimento all'erronea portata oggettiva e soggettiva del giudicato Ric. 2021 n. 16477 sez.
MT - ud. 18-10-2022 -2- intervenuto fra le parti del giudizio, nella sostanza affermando che - seppur la sentenza della CTR Lombardia 386/22/2018 abbia confermato la primitiva statuizione di annullamento per incompetenza territoriale della ripresa a tassazione societaria, su ricorso dell'odierna parte contribuente- la stessa CTR Lombardia, con sentenza 332/15/2016, aveva rigettato i ricorsi promossi dall'altro socio avverso la pretesa nei confronti della società. Donde una permanenza della pretesa "a monte", accertata in giudizio diverso e non correttamente apprezzata nel quarto capoverso della parte motiva della sentenza qui in scrutinio, ritenendola incapace di reggere la consequenziale ripresa a tassazione nei confronti del socio.
Sul punto è intervenuta più volte questa Corte, affermando che l'incompetenza territoriale è vizio sostanziale dell'atto (Cass. V, n. 24217/2008; n. 849/2017; n. 13986/2022), donde la violazione comporta nullità dell'attività svolta. Con sentenza n. 389/22/2018, su ricorso promosso dall'odierno controricorrente, la CTR per la Lombardia ha annullato per vizio sostanziale il presupposto accertamento in capo alla società, riconoscendo l'incompetenza territoriale dell'Ufficio che lo ha adottato; non essendo tale sentenza revocata in dubbio, correttamente la pronuncia qui in scrutinio rileva la carenza del presupposto impositivo per l'accertamento verso il socio "per trasparenza" in ragione della ristretta base societaria.
Né può valere la precedente sentenza della CTR Lombardia n. 332/15/2016 ha respinto l'analogo ricorso del socio di minoranza della medesima società, avverso il citato atto impositivo presupposto. E ciò sia perché sono diversi i profili prospettati a quel giudice, sia perché le parti non sono identiche, sia perché -infine- nell'ipotetico contrasto fra giudicati prospettato dal patrono pubblico, prevale comunque il successivo (cfr. Cass. V, n. Ric. 2021 n. 16477 sez. MT - ud. 18-10-2022 -3- 2082/1998), quindi la n. 389/22/2018 che ha annullato definitivamente (e con forza di giudicato) l'accertamento nei confronti della società.
Di tali principi ha fatto buongoverno la sentenza qui in scrutinio. Pertanto, il ricorso è infondato e dev'essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenendo conto della nota spese in atti; rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. PQM La Corte rigetta il ricorso. Condanna l'Agenzia delle entrate alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio di legittimità a favore della parte contribuente, che liquida in €.settemilaottocento/00, oltre ad €.200,00 per esborsi, rimborso nella misura forfettaria del