Italian Court dismisses tax appeal, ordering joint handling of company and shareholder tax cases.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation dismissed the tax authority's appeal against a regional tribunal's decision to annul tax assessments for shareholders. The court noted that while the company's tax assessment was not yet final, the regional tribunal had already annulled the shareholders' assessments based on that same non-final ruling. Consequently, the court ordered the case to be remitted to the tax section for joint handling with a related pending case to ensure unified treatment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.; Art. 295 c.p.c.; Cass. SS.UU., 29.7.2021, n. 21763: When a necessary preliminary question exists between two judgments and the preliminary one is not yet final, suspension is optional rather than mandatory, allowing the court to order joint handling for efficiency.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -ricorrente - contro Palazzolo Rosolino e Palazzolo Giuseppe , rappresentati e difesi, giusta procura speciale allegata al ricorso, dagli Avv.ti Andrea Parlato, Maria Concetta Parlato e Franco Paparella, che hanno indicato recapito PEC, avendo i controricorrenti dichiarato di eleggere domicilio presso lo studio dell’ultimo difensore, al corso d’Italia n. 19 in Roma; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 2559, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia il 15.2.2021, e pubblicata il 18.3.2021; ascoltata, nella camera di consiglio non partecipata dell’8.11.2022, la relazione svolta dal Consigliere Paolo Di Marzio; la Corte osserva:
Oggetto: Accertamento tributario - Nei confronti di società - Accertamento del reddito di partecipazione - Opportunità della trattazione unitaria. Fatti di causa 1. Con distinti ricorsi, Giuseppe e Rosolino Palazzolo impugnavano gli avvisi di accertamento n. TY301C202181/14, e n. TY301C202199/14, relativi al reddito di partecipazione conseguito in quanto soci, al 34% ed al 33%, della società PA TRANSPORT Srl, società di capitali avente ristretta base partecipativa ed esercente l’attività di trasporto merci, in relazione all’anno 2010 e con riferimento al tributo dell’Irpef.
2. I contribuenti impugnavano gli atti impositivi, con separati ricorsi, innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Palermo, che li accoglieva, in considerazione dell’annullamento, nel primo grado del giudizio, dell’accertamento nei confronti della società.
3. L’Agenzia delle Entrate spiegava appello, avverso le sentenze sfavorevoli conseguite in primo grado, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia che, riuniti i ricorsi, li rigettava, ancora sul fondamento dell’intervenuto annullamento dell’avviso di accertamento emesso nei confronti della società, pur dando atto che lostesso non era divenuto definitivo.
4. Ha proposto ricorso per cassazione, avverso la decisione adottata dalla CTR, l’Amministrazione finanziaria, affidandosi a due strumenti di impugnazione. I contribuenti resistono mediante controricorso. Ragioni della decisione 1. Mediante il suo primo strumento di impugnazione, proposto ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ., l’Ente impositore contesta la nullità della sentenza adottata dal giudice dell’appello, in conseguenza della violazione dell’art. 295 cod. proc. civ., in combinato disposto con l’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992, per avere la CTR dato atto che la sentenza relativa all’accertamento nei confronti della società non è passata in giudicato, ed avere ugualmente confermato l’annullamento degli avvisi di accertamento emessi nei confronti dei soci in relazione al reddito di partecipazione conseguito.
2. Con il secondo motivo di ricorso, anch’esso introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., l’impugnante critica la nullità della sentenza adottata dalla CTR, per essere incorsa nella violazione dell’art. 324 cod. proc. civ., per avere il giudice dell’appello “violato il principio della cosa giudicata formale” (ric., p. 6).
2. Sembra opportuno evidenziare preliminarmente che la stessa Amministrazione finanziaria, nel suo ricorso introduttivo, ha segnalato “ai fini di una opportuna trattazione congiunta … che il presente ricorso è connesso ad altro pendente con la società di cui gli odierni intimati sono soci, in riferimento a provvedimento amministrativo presupposto, e contrassegnato dal n. R.G. 15484/2020” (ric., p. 2).
3. Risulta ancora opportuno ricordare che le Sezioni Unite di questa Corte di legittimità hanno avuto modo di statuire che “in tema di sospensione del giudizio per pregiudizialità necessaria, salvi i casi in cui essa sia imposta da una disposizione normativa specifica che richieda di attendere la pronuncia con efficacia di giudicato sulla causa pregiudicante, quando fra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità tecnica e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato non può ritenersi obbligatoria ai sensi dell'art. 295 c.p.c. (e, se disposta, può essere proposta subito istanza di prosecuzione ex art. 297 c.p.c.), ma può essere adottata, in via facoltativa, ai sensi dell'art. 337, secondo comma, c.p.c., applicandosi, nel caso del sopravvenuto verificarsi di un conflitto tra giudicati, il disposto dell'art. 336, secondo comma, c.p.c.”, Cass. SS.UU., 29.7.2021, n. 21763.
4. Tanto premesso, stante la contemporanea pendenza innanzi a questo giudice sia della causa relativa all’accertamento tributario emesso nei confronti della società, sia del giudizio relativo agli accertamenti tributari relativi al reddito di partecipazione conseguito dai soci, appare opportuno differire la trattazione, al fine di consentire la trattazione unitaria dei giudizi. La Corte,
P.Q.M.
dispone il rinvio a nuovo ruolo, innanzi alla sezione tributaria, del ricorso introdotto da Palazzolo Rosolino e Palazzolo Giuseppe, al fine di consentirne la trattazione unitaria con il giudizio contrassegnato da N.R.G. 15484/2020, iscrit