Cassation court dismisses civil section appeal for criminal state-funded legal aid review, remitting to criminal section.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the civil section's interlocutory order regarding a request for state-funded legal aid in a criminal prevention proceeding. The applicant argued that income source certification met statutory requirements, but the lower court rejected this, demanding specific income details for future verification. The Supreme Court ruled that such matters fall exclusively under the criminal section's jurisdiction, not the civil section, despite the civil nature of the legal aid request.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 170 del T.U. al D.L. 115/2002; Art. 99 del citato DPR: The Court of Cassation's civil sections lack jurisdiction over appeals regarding state-funded legal aid in criminal proceedings, which remain within the exclusive competence of the criminal sections.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 29260-2021 proposto da: ORTOLANI ROBERTO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ISOLE DEL CAPO VERDE 26, presso lo studio dell’avvocato ALFONSO DI BENEDETTO, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE -intimata - avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 3/11/2021; Ric. 2021 n. 29260 sez. M2 -ud. 11-11-2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’11/11/2022 dal Consigliere Dott.
MAURO CRISCUOLO; RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Ortolani Roberto, nell’ambito di un procedimento di prevenzione cui era sottoposto dinanzi al Tribunale di Roma – Sezione Specializzata Misure di Prevenzione, proponeva istanza di ammissione al beneficio del patrocinio spese dello Stato, che con decreto del 21 dicembre 2020 era dichiarato inammissibile in quanto, anche a seguito di integrazione della originaria richiesta, non erano stati offerti elementi dai quali ricavare le fonti di reddito godute dal richiedente. Avverso tale provvedimento l’Ortolani ha proposto opposizione assumendo che la certificazione prodotta aveva i requisiti di cui all’art. 79 del DPR n. 115/2002.
Il Tribunale di Roma, ex art. 99 del citato DPR rigettava l’opposizione ritenendo che, al fine di soddisfare i presupposti per l’ammissione al patrocinio,non fosse sufficiente indicare il reddito percepito, ma anche specificare la fonte da cui proviene, e ciò anche al fine di assicurare ex post le necessarie verifiche da parte del competente ufficio finanziario. Avverso tale ordinanza Ortolani Roberto propone ricorso per cassazione affidato ad un motivo. L’Agenzia delle Entrate –Direzione Regionale del Lazio non ha svolto difese in questa fase.
Ritiene il Collegio che poiché nella specie si tratta di ricorso per cassazione in tema di revoca di ammissione al patrocinio a Ric. 2021 n. 29260 sez. M2 -ud. 11-11-2022 -3- spese dello Stato emesso nell’ambito di un’opposizione avverso diniego di ammissione a patrocinio in un procedimento penale, ed in particolare in un procedimenti di prevenzione, non viene in considerazione la competenza delle sezioni civili di questa Corte a giudicare sui ricorsi in tema di spese di giustizia. Infatti, alla luce di quanto statuito da Cass., sez. un. n. 19161/2009 detta competenza è stata infatti riconosciuta esclusivamente in ordine ai ricorsi che nascono dal procedimento di opposizione ex art. 170 del citato testo unico al decreto di liquidazione dei compensi ai custodi e agli ausiliari dei magistrati ed ai decreti di liquidazione degli onorari dovuti ai difensori nominati nell’ambito del patrocinio a spese dello Stato, indipendentemente dalla circostanza che il decreto di liquidazione sia stato pronunciato in un giudizio penale.
Nella fattispecie il provvedimento impugnato ha confermato la legittimità del provvedimento di diniego dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale. Pertanto, la cognizione di questa materia, ad avviso del Collegio, rientra nell’ambito delle competenze delle sezioni penali di questa Corte (per la giurisprudenza penale si veda Cass. Pen., sez. quarta, 14 luglio 2010, n. 32057; 22 giugno 2010, n. 34668; 29 aprile 2010, n. 20087, e per quella civile, Cass. n. 6840/2011; Cass. n. 4407/2011)). Gli atti vanno pertanto rimessi al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione a una sezione penale.
Ric. 2021 n. 29260 sez. M2 -ud. 11-11-2022 -4- PQM La Corte rimette gli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione ad una sezione penale della