Italian Court dismisses Ministry's fee compensation claim due to lack of party presence in opposition proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed Angela Galetta's appeal against the Matera Tribunal's order compensating the Ministry of Justice for opposition costs. The Tribunal had awarded fees to Galetta but sought to offset them with the Ministry's litigation expenses, citing the Ministry's failure to appear. The Court rejected this, ruling that the Ministry's absence does not justify fee compensation and requires specific judicial reasoning beyond mere contumacy. Consequently, the lower court's decision was quashed and remanded for a new ruling on the expenses.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 91 c.p.c.; Art. 92 c.p.c.: The mere absence of the public administration in opposition proceedings does not automatically justify the compensation of litigation expenses, as the judge must provide adequate reasoning linking the absence to the outcome.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 14970-2021 proposto da: GALETTA ANGELA, quale difensore di se stesso, elettivamente domiciliata in ROMA alla VIA ALBERTO CARONCINI 4, presso lo studio dell’avvocato CARLO IZZO; -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA dei PORTOGHESI 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende ope legis; -resistente - Ric. 2021 n. 14970 sez. M2 -ud. 11-11-2022 -2- avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di MATERA, depositata il 20/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’11/11/2022 dal Consigliere Dott.
MAURO CRISCUOLO; RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Il Tribunale di Matera con ordinanza del 20 novembre 2020 ha accolto l’opposizione proposta dall’avv. Angela Galetta avverso il decreto con il quale erano stati liquidati i compensi maturati per l’assistenza prestata in favore di Benedetto Tommaso, ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato. Rilevava il Tribunale che era necessario osservare la tariffa professionale ai fini della liquidazione dei compensi, non potendosi in ogni caso scendere al di sotto dei minimi tariffari, che conservano la loro efficacia per l’ipotesi di liquidazione dei compensi del difensore della parte ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello stato.
Nella specie, tenuto conto dell’attività svolta e dell’impegno profuso, doveva ritenersi congrua la somma di € 1.617,50, ben maggiore di quella di € 185,00, riconosciuta nel decreto opposto. Tuttavia, riteneva di dover compensare le spese dell’opposizione, considerando la non costituzione e non contestazione del Ministerio. Per la cassazione di tale ordinanza propone ricorso Galetta Angela sulla base di un motivo. Il Ministero della Giustizia resiste ai soli fini della discussione orale. Ric. 2021 n. 14970 sez. M2 -ud. 11-11-2022 -3- Il motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. quanto alla compensazione delle spese del giudizio di opposizione, essendosi a tal fine attribuito rilievo alla contumacia della controparte, aggiungendosi che tale condotta processuale non appare idonea ad esonerare il giudice dal dover far applicazione del principio di soccombenza.
Il motivo è fondato. Questa Corte, ancor prima della modifica di cui all’art. 92 c.p.c. ad opera della legge 162/2014 che, sia pur con i limiti posti dall’intervento della Corte Costituzionale con la sentenza n. 77/2018, limita a casi specifici ed eccezionali (assoluta novità della questione, ovvero mutamento della giurisprudenza), il potere di compensare le spese in caso di soccombenza della parte, aveva affermato che la mancata costituzione in giudizio dell'Amministrazione convenuta, non implicando acquiescenza alla pretesa dell'attore, non è sufficiente di per sé a giustificare la compensazione delle spese processuali, la quale postula che il giudice motivi adeguatamente la propria decisione in tal senso, dal momento che è pur sempre da una colpa organizzativa dell'Amministrazione della giustizia che dipende la necessità per il privato di ricorrere al giudice (Sez. 1, Sentenza n. 1101 del 22/01/2010, riferita ai giudizi di equa riparazione, ma che appare evidentemente suscettibile di estensione anche al caso di specie;
Cass, n. 17555/2015; Cass. n. 21083/2015 per l’inidoneità della contumacia a legittimare la compensazione). Ric. 2021 n. 14970 sez. M2 -ud. 11-11-2022 -4- Il ricorso deve quindi essere accolto con la cassazione del provvedimento impugnato ed il rinvio al Tribunale di Matera, in persona di diverso magistrato, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio. PQM Accoglie il ricorso e cassa il provvedimento impugnato, con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Matera in pers