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Ordinanza — n. 36842/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to appellant's voluntary withdrawal, extinguishing the proceedings without cost allocation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36842/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal extinguished following the appellant's formal declaration of withdrawal. The respondent parties did not file a defense, and the court confirmed the regularity of the appellant's decision to abandon the case. Consequently, the proceedings terminated without any ruling on litigation costs or the application of the unified contribution rule.

Regesto Legislator

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Art. 390, 391 c.p.c.: The judgment of the Court of Cassation is extinguished by the voluntary withdrawal of the appellant, terminating the proceedings without a substantive decision on the merits or the allocation of costs.

Parole chiave

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voluntary withdrawal extinction of proceedings Court of Cassation unified contribution litigation costs petizione d'eredità azione di divisione dell'eredità domanda di concordato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 390 c.p.c.
Art. 391 c.p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 23175/15
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 24633-2021 proposto da: STRIPPOLI DOMENICO, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato SALVATORE VILELLA; -ricorrente- contro STRIPPOLI GIUSEPPE, STRIPPOLI ISABELLA, STRIPPOLI MARIANGELA; -intimati - avverso la sentenza n. 433/2021 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata l'/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/10/2022 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE TEDESCO.

Considerato che: -con il ricorrente, con atto depositato telematicamente il 21 giugno 2022, ha dichiarato di rinunciare al ricorso per cassazione, rispetto al quale gli intimati non hanno svolto difese; -la dichiarazione di rinunzia è regolare; -ricorrono, dunque, le condizioni per dichiarare l'estinzione del giudizio di Cassazione, senza statuizione sulle spese; -che non si applica il disposto dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato; tale misura, infatti, trova applicazione nei soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass. 23175/15).

P.Q.M.

visti gli artt. 390, 391 c.p.c.; La Corte dichiara estinto per rinuncia il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Seconda Sezione civile della Corte suprema di