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Ordinanza — n. 36825/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal on traffic fine prescription, ruling notification of the fine is required for title formation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36825/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible against a first-instance judgment dismissing a prescription defense on a traffic fine. The appellant argued that the five-year prescription period had not yet expired from the notification of the initial injunction order, contending that the subsequent tax assessment notice was not a prerequisite for the title's formation. The court rejected this, holding that the appellant's own arguments focused on the lack of notification of the tax assessment, thereby failing to challenge the court's qualification of the injunction notification as the starting point for the prescription period.

Regesto Legislator

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Art. 2697 cod. civ.; Art. 112, 615, 617 cod. proc. civ.; 7 d.lgs. n. 150/2011: A claim for prescription is inadmissible if the appeal does not address the qualification of the notification of the tax assessment notice as a prerequisite for the formation of the enforceable title, when the court correctly identified the injunction notification as the starting point for the prescription period.

Parole chiave

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prescription period tax assessment notice enforceable title traffic fine cassation inadmissibility abbandono del procedimento per infrazione stradale censure procedurali obbligo di articolare le censure

Disposizioni normative citate

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Art. 2697 cod. civ.
Art. 112 cod. proc. civ.
Art. 615 cod. proc. civ.
Art. 617 cod. proc. civ.
Art. 7 d.lgs. n. 150 del 2011
Art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002
Considerato che: il Collegio condivide la proposta del Relatore; il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile; le spese del presente giudizio di legittimità vanno poste a carico della parte soccombente; ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R.
art. 380 - bis cod. proc. civ
Rilevato che: il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380 - bis cod. proc. civ.: “ letto il ricorso proposto da Imhoff Michela per la cassazione della sentenza del Tribunale di Roma n.
artt. 2697 cod. civ
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Testo completo

onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 24213-2021 proposto da: IMHOFF MICHELA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FRANCESCO DE SANCTIS 15, presso lo studio dell'avvocato SIMONA DI FONSO, che la rappresenta e difende; -ricorrente- contro ROMA CAPITALE 02438750586 , in persona del Sindaco in carica, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 21, presso lo studio dell' avvocato MARINA DI LUCCIO, che la rappresenta e difende; -controricorrente- contro AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE; -intimata - avverso la sentenza n. 6756/2021 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 16/04/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/10/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

MARIO BERTUZZI. Rilevato che: il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380 - bis cod. proc. civ.: “ letto il ricorso proposto da Imhoff Michela per la cassazione della sentenza del Tribunale di Roma n. 6756del 16. 4. 2021, che aveva confermato il rigetto della sua opposizione avverso l’estratto di ruolo e la sottesa cartella di pagamento emessa per infrazioni del codice della strada, disattendendo, per quanto qui ancora interessa, l’eccezione di prescrizione dalla s tessa sollevata, per non essere ancora decorso il termine quinquennale dalla notifica dell’ordinanza ingiunzione; con un unico motivo, il ricorso denunzia violazione o falsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ. e 112, 615 e 617 cod. proc. civ. e 7 d.lgs. n. 150 del 2011, censurando la sentenza impugnata per avere statuito sul mancato decorso della prescrizione senza considerare che la notifica della cartella costituisce presupposto per la formazione del titolo esecutivo; il motivo è inammissibilein quanto, atteso che la ricorrente aveva eccepito la prescrizione del credito e la conseguente decadenza dell’amministrazione dalla riscossione coattiva( pag. 2 del ricorso ), le censure sollevate non investono la qualificazione da parte del Tribunale della sua domanda, in parte qua, come opposizione all’esecuzione né la motivazione di rigetto dallo stesso adottata , laddove in particolare ha affermato che la doglianza di omessa notifica della cartella esattoriale era infondata atteso che, come aveva correttamente dichiarato il giudice di primo grado,al momento della proposta opposizione, il termine prescrizionale decorrente dalla notifica dell’ordinanza ingiunzione non era ancora maturato“.

Considerato che: il Collegio condivide la proposta del Relatore; il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile; le spese del presente giudizio di legittimità vanno poste a carico della parte soccombente; ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, infavore di Roma Capitale, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 - bis del lo stesso art. 13 , se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di