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Ordinanza — n. 36817/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court annuls trial court suspension order for damages claim due to improper application of civil procedure law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36817/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation accepted the appeal by Zeta General Services Group against the Frosinone Tribunal's order suspending a damages lawsuit. The trial court had suspended proceedings based on Article 295 of the Civil Procedure Code, citing a pending appellate case involving the same defendant. The Court ruled this suspension illegal because the prerequisite appellate judgment was not yet final, requiring suspension under Article 337 instead. Consequently, the lower court's order was annulled and the case remanded for continuation.

Regesto Legislator

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Art. 295 c.p.c.; Art. 337, comma 2 c.p.c.: When a prejudicial judgment is pending and not yet final, suspension of the main action must follow Article 337, paragraph 2; suspension under Article 295 is illegitimate and must be annulled.

Parole chiave

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suspension of proceedings prejudicial question finality of judgment civil procedure code remand for retrial illegitimate suspension appellate jurisdiction caso di garanzia bancaria

Disposizioni normative citate

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Art. 295 c.p.c.
Art. 337, comma 2 c.p.c.
art. 295 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 17936/2018
Va, tuttavia, osservato che questa Corte (vedi Cass. n. 17936/2018; conf.
Cass. n. 13823/2016
Cass. n. 13823/2016) ha più volte enunciato il principio di diritto secondo cui “Quando tra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato può essere disposta soltanto ai sensi dell'art.
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7380/2022 R.G. proposto da : ZETA GENERAL SERVICES GROUP SPA, elettivamente domiciliato in CASSINO VIALE EUROPA 85, presso lo studio dell’avvocato TEOLIS ELISABETTA (TLSLBT79B46C034X) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro CREDITO VALTELLINESES.P.A., elettivamente domiciliato in ROMA FORO TRAIANO 1/A, presso lo studio dell’avvocato PULEJO FRANCESCA (PLJFNC75L58F158L) che lo rappresenta e difende unitamente agliavvocati POTOTSCHNIG PAOLO (PTTPLA59L07F205R), CAZZANI ELISA (CZZLSE73R60A944T) -controricorrente- nonchè contro PIACENTINI ADRIANO, PIRONI FRANCO, IUCCI DOMENICO MARIO ANTONIO, ARCESE CARLO -intimati- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE FROSINONE n. 3329/2020 depositata il08/05/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/09/2022 dal Consigliere ANDREA FIDANZIA. RILEVATO CHE La ricorrente Zeta General Services Group s.p.a. (d’ora in poi Zeta) censura il provvedimento con cui il Tribunale di Frosinone ha sospeso il giudizio avente ad oggetto la domanda di risarcimento del danno dalla stessa proposta nei confronti della Banca per fatto illecito di un suo dipendente, il Piacentini, dirigente del Credito Lazio spa (ora incorporato dal Credito Valtellinese s.p.a.) in relazione al bonifico dell’importo di € 1.100.000,00 effettuato dallo stesso Piacentini a favore di tal Lucci.

In particolare, la ricorrente deduce l’insussistenza della ritenuta (dal Tribunale di Frosinone) pregiudizialità dell’altro giudizio, ora pendente innanzi alla Corte d’Appello di Roma, instaurato dalla stessa Zeta nei confronti del medesimo Piacentini, citato in giudizio in relazione al medesimo bonifico di € 1.100.000,00, per aver posto in essere un atto di mala gestio nella qualità di amministratore unico nonché legale rappresentante della Zeta. Il Credito Valtellinese s.p.a. ha resistito con memoria scritta. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione ha depositato requisitoria scritta.

RITENUTO CHE Il ricorso è fondato. Va premesso che il Tribunale di Frosinone ha disposto la sospensione ex art.295 cod. proc. civ., ritenendo pregiudiziale il giudizio pendente in fase di appello rispetto a quello instaurato davanti a sé. Va, tuttavia, osservato che questa Corte (vedi Cass. n. 17936/2018; conf. Cass. n. 13823/2016) ha più volte enunciato il principio di diritto secondo cui “Quando tra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato può essere disposta soltanto ai sensi dell'art. 337, comma 2, c.p.c., sicché, ove il giudice abbia provveduto ex art. 295 c.p.c., il relativo provvedimento è illegittimo e deve essere, dunque, annullato, ferma restando la possibilità, da parte del giudice di merito dinanzi al quale il giudizio andrà riassunto, di un nuovo e motivato provvedimento di sospensione in base al menzionato art. 337, comma 2, c.p.c..”.

Ne consegue che il provvedimento del Tribunale di Frosinone è illegittimo e va cassato con rinvio al Tribunale di Frosinone per la prosecuzione del giudizio .

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia al Tri