Cassation court allows appeal against tax appeal inadmissibility ruling due to specific grounds in appeal act.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed the taxpayer's appeal against the Regional Tax Court's decision declaring the appeal inadmissible. The taxpayer argued the appeal act met specificity requirements under Article 53 of D.Lgs. 546/1992, while the lower court rejected it for lack of specific grounds. The court ruled the appeal was specific enough to be admissible, overturning the lower court's decision and remanding the case.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 53 comma 1 d.lgs. 546/1992; Art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.: The appeal act must clearly identify contested points and refute first-instance reasons, and implicit but unequivocal grounds within the act suffice for admissibility.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
Rep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 1513-2021, proposto da: MASSIMILIANO TOTA, in proprio e nella qualità di Presidente e legale rappresentante p.t. dell’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA (ASD) “VIRTUS CORATO”, rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall’AVV. FILIPPO COCOLA, unitamente al quale è elett.te dom.to in ROMA, alla VIA ORIOLO ROMANO, n. 59, presso lo studio dell’AVV. MARGHERITA RAFANIELLO; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363991001), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, con sede in Bari, alla Via Amendola, n. 164/A; -intimata - avverso la sentenza n. 1168/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della PUGLIA, depositata il 10/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/11/2022 dal Consigliere Dott.
GIAN ANDREA CHIESI; Rilevato che l’ AGENZIA DELLE ENTRATE notificò a MASSIMILIANO TOTA , in proprio e nella qualità di Presidente e legale rappresentante della ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ( ASD )“ VIRTUS CORATO ” un avviso di accertamento con cui l’Ufficio ha provveduto a riprese per I.R.E.S., I.R.A.P. ed I.V.A., oltre sanzioni, relativamente all’anno di imposta 2014, conseguenti al disconoscimento dei requisiti per fruire del regime fiscale agevolato ex lege n. 398 del 1991; che i contribuenti impugnarono detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Bari che, con sentenza n. 309/2018, rigettò il ricorso; che MASSIMILIANO TOTA , in proprio e nella qualità, propose appello innanzi alla C.T.R. della Puglia, la quale, con sentenza n. 1168/2020, depositata il 10/06/2021, dichiarò il gravame inammissibile per carenza di specificità dei motivi di impugnazione; che avverso tale decisione MASSIMILIANO TOTA ,in proprio e nella qualità, ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo;
è rimasta intimata l' AGENZIA DELLE ENTRATE ; che sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; Rilevata, in via preliminare, la validità della notifica del ricorso per cassazione, eseguita nei confronti dell’ AGENZIA DELLE ENTRATE presso l’Ufficio periferico della Direzione Provinciale di Bari (arg. da Cass., Sez. U, 11.7.2022, n. 21884, Rv. 665192-01); Rilevato che con l’unico motivo parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della “violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 546/92” (cfr. ricorso, p. 31), per avere la C.T.R. erroneamente dichiarato l’appello inammissibile laddove, al contrario, l’atto di gravame era pienamente rispondente ai requisiti di specificità posti dall’art. 53 cit.; che il motivo è manifestamente fondato; che è consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio per cui gli artt. 342 e 434 cod. proc. civ., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, come – per q uanto in questa sede interessa, l’art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass., Sez.
U, 16.11.2017, n. 27199, Rv. 645991-01); che a quanto precede aggiungasi che, avuto precipuo riguardo al processo tributario, la riproposizione, a supporto dell'appello, delle ragioni inizialmente poste a fondamento dell'impugnazione del provvedimento impositivo (per il contribuente) ovvero della dedotta legittimità dell'accertamento (per l'Amministrazione finanziaria), in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado, assolve l'onere di impugnazione specifica imposto dall'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, quando il dissenso investa la decisione nella sua interezza e, comunque, ove dall'atto di gravame, interpretato nel suo complesso, le ragioni di censura siano ricavabili, seppur per implicito, in termini inequivoci (Cass., Sez. 5, 20.12.2018, n. 32954, Rv. 652142- 01); che, tanto premesso, osserva il Collegio come, dalla lettura dell’atto di appello (riprodotto, sia pure per stralci, alle pp. 25- 30 dell’odierno ricorso, ai fini della specificità del motivo.
Cfr. Cass., Sez. 1, 6.9.2021, n. 24048, Rv. 662388-01 nonché Cass., Sez. L, 4.2.2022, n. 3612, Rv. 663837-01, che si confronta, sotto tale aspetto anche con la sentenza CEDU del 28 ottobre 2021, in causa Succi ed altri c/Italia) emerge nitidamente l’ammissibilità dello stesso (erroneamente negata dalla C.T.R.), essendo chiare e specifiche le censure svolte dalla contribuente avverso ciascuna delle statuizioni assunte dalla C.T.P.; Ritenuto, in conclusione che il ricorso debba essere accolto, con la conseguente cassazione della decisione impugnata e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, affinché decida la controversia e liquidi, altresì, le spese del presente giudizio di legittimità;
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Per l’effetto, cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, cui demanda, altresì, la liq