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Ordinanza — n. 36811/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against deportation detention extension due to lack of specific reasoning and administrative inactivity claims.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36811/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by a foreign national against the extension of his detention at a repatriation center. The lower court justified the extension by citing the detainee's repeated refusal to undergo a mandatory molecular test required for repatriation, a justification the Supreme Court found sufficient under constitutional minimum standards. The court further dismissed the claim of administrative inactivity, ruling that the state is not obligated to pre-identify transport vehicles before the detainee refuses the necessary medical procedure.

Regesto Legislator

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Art. 14, cc. 4, 5 e 5-bis, D.Lgs. 286/98; Art. 360, n. 3 e n. 4, c.p.c.: The extension of detention for repatriation is lawful when based on the detainee's refusal of necessary medical tests, provided the administrative decision explicitly references these facts and does not require prior identification of transport vehicles.

Parole chiave

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deportation detention extension refusal of medical test administrative inactivity claim constitutional minimum reasoning repatriation center detention proroga della carcerazione espulsione allontanamento nonostante motivi di salute proroga della misura terapeutica

Disposizioni normative citate

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Art. 14, cc. 4, 5 e 5-bis, D.Lgs. 286/98
Lamenta il ricorrente che la motivazione del Giudice di Pace non può ritenersi de relato, ma addirittura inesistente, non recando l’indicazione delle ragioni senza alcuna specifica motivazione in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dall’art. 14, D.
Art. 111, c. 6, Direttiva 2008/115/CE
2 e 4, Direttiva 2008/115/CE, art. 111, c.
Art. 360, n. 4, c.p.c.
Con il primo motivo è stata dedotta: ”violazione dell'art. 360, n.
Art. 360, n. 3, c.p.c.
Con il primo motivo è stata dedotta: ”violazione dell'art. 360, n.
Art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115 del 2002
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.6869/2022 R.G. proposto da : ET-TORI YOUNES, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEL CASALE STROZZI, 31, presso lo studio dell’avvocato BARBERIO LAURA (BRBLRA78E50G337F) rappresentato e difeso dall'avvocato VEGLIO MAURIZIO (VGLMRZ74H02L219Q) -ricorrente- Et-tori Younes, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEL CASALE STROZZI, 31, presso lo studio dell’avvocato BARBERIO LAURA (BRBLRA78E50G337F) rappresentato e difeso dall'avvocato VEGLIO MAURIZIO (VGLMRZ74H02L219Q) -ricorrente- contro Ministero Dell'interno, Questura di Torino, QUESTORE DELLA PROVINCIA DI TORINOQUESTORE DELLA PROVINCIA DI TORINO -intimati- MINISTERO DELL'INTERNO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso lo studio dell’avvocato AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -resistente- avverso PROVVEDIMENTO di GIUDICE DI PACE TORINO n. 11154/2021depositata il 03/09/2021 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/09/2022 dal Consigliere ANDREA FIDANZIA. FATTI DI CAUSA Il giudice di Pace di Torino, con decreto del 3 settembre 2021, ha per la seconda volta prorogato il trattenimento di Et-Tori Younes presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri “Brunelleschi” di Torino, già prorogato per la prima volta in data 9 agosto 2021. Il giudice di Pace ha giustificato la proroga del trattenimento, ritenendo fondate ed integralmente richiamando le motivazioni della Questura di Torino, la quale aveva dedotto che il cittadino straniero si era più volte rifiutato di sottoporsi a tampone molecolare, adempimento necessario per il rimpatrio.

Avverso il presente decreto ha proposto ricorso per cassazione Et- Tori Younes affidandolo a due motivi. L’amministrazione intimata non ha svolto difese. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo è stata dedotta: ”violazione dell'art. 360, n. 4), c.p.c. in relazione agli artt. 14, cc. 4, 5 e 5- bis, D. Lgs. 286/98, 15, parr. 2 e 4, Direttiva 2008/115/CE, art. 111, c. 6, Cost. – motiv azione apparente e/o inesistente del provvedimento di proroga delTrattenimento”. Lamenta il ricorrente che la motivazione del Giudice di Pace non può ritenersi de relato, ma addirittura inesistente, non recando l’indicazione delle ragioni senza alcuna specifica motivazione in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dall’art. 14, D.

Lgs. 286/98, né alcuna confutazione delle argomentazioni della difesa.

2. Il motivo è manifestamente infondato. Il provvedimento del Giudice di Pace è stato adottato con richiamo integrale alle deduzioni della Questura di Torino, la quale aveva fornito una giustificazione della richiesta proroga del trattenimento del cittadino straniero, ovvero il rifiuto di costui di sottoporsi al tampone molecolare, adempimento necessario per il rimpatrio. Tale motivazione soddisfa il requisito del “minimo costituzionale”.

3. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione dell'art. 360, n. 3), c.p.c. in relazione all’art. 14, c. 5, D. Lgs.286/98 –illegittimità della proroga del trattenimento per l’inattività della pubblica amministrazione. Deduce il ricorrente che nemmeno il suo rifiuto di sottoporsi all’esecuzione del tampone, allo scopo di verificare la presenza del virus Sars-CoV-2, giustificava l’inattività della Questura né tantomeno la proroga del trattenimento. L’amministrazione è, infatti, tenuta al preliminare reperimento del vettore idoneo, come imposto dalla normativa vigente, e solo dopo il perfezionamento di tali operazioni è richiesta l’effettuazione del tampone nasofaringeo, in particolare nelle 72 ore anteriori all’ingresso in Marocco.

6. Il motivo è manifestamente infondato. Va osservato che neppure il ricorrente contesta che l’effettuazione del tampone nasofaringeo (richiesta dalle autorità marocchine) costituisca un adempimento necessario per il rimpatrio del trattenuto nel paese di origine. E’ evidente che il rifiuto del cittadino straniero di sottoporsi a tale tampone – dettato dalla volontà apertamente manifestata dello stesso di non lasciare il territorio italiano dopo tanti di permanenza – abbia oggettivamente ostacolato l’organizzazione dell’operazione di rimpatrio, non attuata per cause non imputabili alla P.A., e legittima quindi la proroga del trattenimento.

Né persuade la deduzione del ricorrente secondo cui la Pubblica amministrazione, prima di sottoporre al tampone il cittadino straniero da rimpatriare, sarebbe tenuta preventivamente ad individuare il vettore designato per il rimpatrio (ed a comunicarlo al trattenuto): tale adempimento non ha ragione d’essere, dal momento che imporrebbe sempre e comunque alla P.A., per centinaia di stranieri da rimpatriare, lo svolgimento di un’articolata attività organizzativa preventiva – quella, appunto, di individuazione e designazione del vettore – che po trebbe essere facilmente vanificata e quindi resa del tutto inutile dal successivo rifiuto del cittadino straniero di sottoporsi al tampone, come esattamente avvenuto nel caso di specie.

Non si liquidano le spese di lite, non essendosi il ministero costituito in giudizio.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma