Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 36763/2022 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses mandatory suspension when prior judgment lacks res judicata, allowing discretionary suspension instead.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36763/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation annulled a lower court's order suspending a legacy reduction case pending an appeal. The appellant argued suspension was mandatory because the related appeal judgment was already final, but the court found no such requirement. Relying on established precedent, the court ruled that mandatory suspension only applies when a specific law demands waiting for a res judicata decision, which was absent here. Consequently, the court allowed the case to proceed under discretionary suspension rules.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 295 c.p.c.; Art. 337 c.p.c.: In cases of necessary suspension due to pre-judicial relations, mandatory suspension under Art. 295 c.p.c. does not apply if the pre-judicial case is defined by a non-res judicata judgment, permitting instead discretionary suspension under Art. 337 c.p.c.

Parole chiave

Generato dall'IA
necessary suspension res judicata requirement discretionary suspension legacy reduction pre-judicial relation revoca della moratoria concordataria riduzione dell'assegno di mantenimento azione di riduzione successoria

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 295 c.p.c.
26738/2012 R.G., ai sensi dell'art. 295 cod.
Art. 337 c.p.c.
295 c.p.c.; infatti, quelle stesse ragioni potranno essere considerate dal giudice del merito, se e quando l’organo competenza ritenga di adottare un provvedimento discrezionale di sospensione in forza dell’art. 337 c.p.c., tenuto conto del generale sfavorper le ipotesi sospensive (v.
Art. 336 c.p.c.
337, secondo comma, c.p.c., applicandosi, nel caso del sopravvenuto verificarsi di un conflitto tra giudicati, il disposto dell'art. 336, secondo comma, c.p.c.» (Cass., S.U., n.
Art. 297 c.p.c.
(e, se disposta, può essere proposta subito istanza di prosecuzione ex art. 297 c.p.c.), ma può essere adottata, in via facoltativa, ai sensi dell'art.
art. 295 cod. proc. civ
26738/2012 R.G., ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., con i conseguenti provvedimenti necessari per la prosecuzione del giudizio.
art. 295 c.p
26738/2012 R.G., ai sensi dell'art. 295 cod.
art. 297 c.p
(e, se disposta, può essere proposta subito istanza di prosecuzione ex art. 297 c.p.c.), ma può essere adottata, in via facoltativa, ai sensi dell'art.
art. 337 c.p
295 c.p.c.; infatti, quelle stesse ragioni potranno essere considerate dal giudice del merito, se e quando l’organo competenza ritenga di adottare un provvedimento discrezionale di sospensione in forza dell’art. 337 c.p.c., tenuto conto del generale sfavorper le ipotesi sospensive (v.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., S.U., n. 21736/2017
336, secondo comma, c.p.c.» (Cass., S.U., n. 21736/2017).
Cass., S.U., 14670/2003
per tutte Cass., S.U., 14670/2003 e successive conformi).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. RG 2398-2022 proposto da: BOTTARO DARIA LUCIANA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA UGO DE CAROLIS 34/B, presso lo studio dell'avvocato MAURIZIO CECCONI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato COSTANTINO CUTOLO; -ricorrente- contro GREGORY SILVIA, FREZZA CESARE, NICLI MICHELA, NICLI GIULIANO; -intimati - per regolamento di competenza avverso l'ordinanza n. RG 26738/2012 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 13/12/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/10/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

GIUSEPPE TEDESCO; lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO, in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT.SSA PAOLA D'OVIDIO, la quale conclude che, in accoglimento della proposta istanza di regolamento di competenza, chiede che la Corte di Cassazione voglia annullare l'ordinanza pronunciata dal Tribunale di ROMA, in composizione monocratica nel procedimento n. 26738/2012 R.G., ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., con i conseguenti provvedimenti necessari per la prosecuzione del giudizio. FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE In una causa di riduzione per lesione di legittima, proposta da Daria Bottaro in relazione al testamento del coniuge Angela Frezza, che aveva nominato unica erede Silvia Gregory, disponendo poi dei legati in favore dei nipoti, il Tribunale ha ordinato la sospensione del processo, essendo pendente in appello il gravame proposto dalla Gregory avverso la sentenza di primo grado che aveva rigettato la domanda, a suo tempo proposta dal de cuius contro il coniuge, e poi proseguita dall’erede, per la restituzione di una somma, oggetto di prestito.

Il giudice ha ravvisato l’esistenza di un nesso di pregiudizialità fra due giudizi, tale da giustificare la sospensione necessaria ai sensi dell’art. 295 c.p.c., in base al rilievo che l’esito della causa, pendente in appello, incideva sulla composizione della massa e, quindi, sulla determinazione della quota di riserva. Contro l’ordinanza Daria Bottaro ha proposto ricorso sulla base di tre motivi, con il secondo dei quali si deduce che, essendo il giudizio pregiudicante,già definito con sentenza non passata in giudicato, non era applicabile l’art. 295 c.p.c.

Le altre parti sono rimaste intimate. Il secondo motivo è fondato. Le Sezioni Unite di questa Corte, in materia, hanno stabilito il seguente principio: «in tema di sospensione del giudizio per pregiudizialità necessaria, salvi i casi in cui essa sia imposta da una disposizione normativa specifica che richieda di attendere la pronuncia con efficacia di giudicato sulla causa pregiudicante, quando fra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità tecnica e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato non può ritenersi obbligatoria ai sensi dell'art. 295 c.p.c. (e, se disposta, può essere proposta subito istanza di prosecuzione ex art. 297 c.p.c.), ma può essere adottata, in via facoltativa, ai sensi dell'art. 337, secondo comma, c.p.c., applicandosi, nel caso del sopravvenuto verificarsi di un conflitto tra giudicati, il disposto dell'art. 336, secondo comma, c.p.c.» (Cass., S.U., n. 21736/2017).

L’accoglimento del terzo, preliminare, motivo comporta l’assorbimento dei restanti, non solo del primo motivo (sulla competenza ad adottare il provvedimento di sospensione), ma anche del terzo motivo, il quale investe le ragioni sostanziali della sospensione del processo ex art. 295 c.p.c.; infatti, quelle stesse ragioni potranno essere considerate dal giudice del merito, se e quando l’organo competenza ritenga di adottare un provvedimento discrezionale di sospensione in forza dell’art. 337 c.p.c., tenuto conto del generale sfavorper le ipotesi sospensive (v. per tutte Cass., S.U., 14670/2003 e successive conformi).

Pertanto, il regolamento deve essere accolto e le parti debbono essere rimesse dinanzi al Tribunale di Roma per la prosecuzione del giudizio. Spese al merito.

P.Q.M.

accoglie l’istanza di regolamento; cassa l’ordinanza; rimette le parti dinanzi del Tribunale di Roma per la prosecuzione del giudizio con termine di legge per la riassunzione. Spese al merito. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta