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Ordinanza — n. 36738/2022 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36738/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36738/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 31360-2021 proposto da: AHMAD ERIVAN, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FRANCESCO DE SANCTIS 15, presso lo studio dell'avvocato SIMONA DI FONSO, che lo rappresenta e difende; -ricorrente- contro ROMA CAPITALE 02438750586, in persona del Sindaco in carica , elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 21, presso lo studio dell'avvocato PIER LUDOVICO PATRIARCA, che la rappresenta e difende; -controricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE 13756881002 ; -intimata - avverso la sentenza n. 12381/2021 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 15/07/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/10/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

Regesto Legislator

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art. 380 - bis cod. proc. civ, artt. 91 c.p, art. 152 bis disp. att. cod. proc. civ; Ordinanza — n. 36738/2022 — snciv · Corte di Cassazione: 12381/2021 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 15/07/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/10/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

Parole chiave

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deduzione delle spese professionali ripetibili dell'avvocato rimborso delle spese onorario indennità del difensore d'ufficio addebito di tasse

Disposizioni normative citate

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art. 380 - bis cod. proc. civ
Rilevato che: il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380 - bis cod. proc. civ.: “ letto il ricorso proposto da Ahmad Erivan per la cassazione della sentenza del Tribunale di Roma n.
artt. 91 c.p
art. 152 bis disp. att. cod. proc. civ
il richiamo fatto dalla sentenza impugnata all’art. 152 bis disp. att. cod. proc. civ.
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Testo completo

onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 31360-2021 proposto da: AHMAD ERIVAN, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FRANCESCO DE SANCTIS 15, presso lo studio dell'avvocato SIMONA DI FONSO, che lo rappresenta e difende; -ricorrente- contro ROMA CAPITALE 02438750586, in persona del Sindaco in carica , elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 21, presso lo studio dell'avvocato PIER LUDOVICO PATRIARCA, che la rappresenta e difende; -controricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE 13756881002 ; -intimata - avverso la sentenza n. 12381/2021 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 15/07/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/10/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

MARIO BERTUZZI. Rilevato che: il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380 - bis cod. proc. civ.: “ letto il ricorso proposto da Ahmad Erivan per la cassazione della sentenza del Tribunale di Roma n. 12381 del 15 luglio 2021, che aveva confermato la sua condanna alle spese di lite liquidate in primo grado, all’esito di un giudizio di opposizione a cartella, in favore di Roma Capitale, costituitasi a mezzo di un proprio funzionario, condannando altresì il ricorrente al pagamento delle spese di lite del secondo grado di giudizio; con unico motivo, il ricorrente denunzia violazione o falsa applicazione degli artt. 91 c.p.c. e 152 bis disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., censurando la sentenza impugnata per aver affermato il diritto della Amministrazione alle spese di lite anche nel caso in cui sia costituita e difesa in giudizio tramite un proprio funzionario , richiamando a sostegno di tale conclusione la disposizione posta dall’art. 152 bis disp. att. cod. proc. civ.; il ricorso è manifestamente fondato, risultando la pro nuncia impugnata contrastante con il consolidato orientamento di questa Corte, ribadito più volte in materia di opposizione a sanzioni amministrative, secondo cui, nei casi in cui l’Amministrazione sta in giudizio avvalendosi di un proprio funzionario appositamente delegato, non può ottenere la condanna dell’altra parte soccombente al pagamento degli onorari professionali previstiper gli avvocati, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio, ma solo il rimborso delle spese, diverse da quelle generali, che abbia concretamente affrontato nel giudizio risult ant i da apposita nota ( Cass. n. 9900 del 2021;

Cass. n. 31860 del 2018; Cass. n. 11389 del 2011 ; Cass. n. 17674del 2004 ). il richiamo fatto dalla sentenza impugnata all’art. 152 bis disp. att. cod. proc. civ. non è pertinente al caso di specie, atteso che tale disposizione, dettata espressamente per le controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, non è espressione di un principio generale, come tale estensibile ad ogni tipo di controversia in cui la pubblica amministrazione possa difendersi in giudizio tramite propri funzionari ( Cass. n. 19034 del 2019;

Cass. n. 9878 del 2019 )“. Considerato che: il Collegio condivide la proposta del Relatore; la sentenza impugnata va pertanto cassata, con rinvio della causa al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, che si atterrà nel decidere ai principi di diritto sopra enunciati e provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per la liquidazione delle spese, al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato. Così deciso in Roma, nella camera di consigli