Cassation appeal dismissed as inadmissible due to death of defendant and non-transmissibility of tax penalties to heirs.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax agency's appeal inadmissible because the original defendant, Mario Schianchi, had died before the proceedings concluded. The heirs argued for the appeal's admissibility, but the court ruled that tax penalties are personal obligations that do not transmit to successors under the relevant law. Consequently, the subject matter of the dispute ceased to exist, rendering the appeal void due to a lack of standing.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 8 d.lgs. 472/97; Art. 100 c.p.c.: Tax penalties are personal obligations that do not transmit to heirs; upon the death of the sanctioned individual, the subject matter of the dispute ceases to exist, rendering any subsequent appeal inadmissible for lack of interest.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 8927-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro MARIA LUISA PALAZZI, ALESSANDRA SCHIANCHI, ROBERTO SCHIANCHI, in qualità di eredi di Mario Schianchi, domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato ALESSANDRO TURCHI; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 947/14/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE dell'EMILIA ROMAGNA, depositata il 21/09/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/10/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO MONDINI. Ric. 2021 n. 08927 sez. MT - ud. 18-10-2022 -2- Premesso che:
1. l'Agenzia delle Entrate proponeva, nei confronti di Schianchi Mario, ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe lamentando violazione e falsa applicazione dell'art. 46 del d.lgs. 546/92 in relazione all'art. 6 del d.I.193/2016 per avere la CTR dell'Emilia Romagna dichiarato l'estinzione del giudizio non solo relativamente al debito tributario in contestazione ma anche -erroneamente- in relazione alle sanzioni;
2. si costituivano Maria Luisa Palazzi, Roberto Schianchi e Alessandra Schianchi, quali eredi di Mario Schianchi, deceduto -come da documento allegato A del controricorso- il 29.8.2020 e, sul richiamo all'art.8 del d.lgs. 472/97, chiedevano dichiararsi il ricorso inammissibile; considerato che:
1. l'art. 8 del d.lgs. 472 del 1997 stabilisce che "L'obbligazione al pagamento della sanzione non si trasmette agli eredi";
2. i controricorrenti hanno documentato l'avvenuto decesso di Schianchi Mario ;
3. posto che il giudizio ha ad oggetto esclusivamente l'irrogazione di sanzioni, va dichiarata l'inammissibilità del ricorso in conseguenza di sopravvenuto difetto di interesse (100 c.p.c.), a sua volta conseguente alla cessazione della materia del contendere nei confronti dei controricorrenti quali eredi di Schianchi Mario (v. Cass. n25644 del 15/10/2018);
5. le spese restano regolate dall'art. 8, comma 1, del d.P.R. 115/2002 (Cass. Sez. 2 -, ordinanza n.16747 del 24/05/2022: In tema di opposizione a ordinanza ingiuntiva, la morte dell'autore della violazione, comportando l'estinzione dell'obbligo di pagare la sanzione pecuniaria irrogata dall'Amministrazione, la quale, ai sensi dell'art. 7 della I. n. 689 del 1981, non si trasmette agli eredi, attesa la natura personale della responsabilità amministrativa, determina la cessazione della materia del contendere, senza alcuna regolamentazione delle spese di lite, poiché, non potendo trovare applicazione i principi della soccombenza e della causalità propri della cd. soccombenza virtuale, in quanto l'erede succede nel processo, ma non nel lato passivo del rapporto giuridico sanzionatorio che ne forma l'oggetto sostanziale, il carico delle spese resta regolato dall'art. 8, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, in base al quale ciascuna parte anticipa e sostiene le proprie").
6. non vi è luogo ad applicazione del meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato di cui all'art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, essendo detto meccanismo, per un verso, applicabile solo ove il procedimento per cassazione si concluda con integrale conferma della statuizione impugnata, ovvero con la "ordinaria" dichiarazione di inammissibilità del ricorso, non anche nell'ipotesi di declaratoria di inammissibilità sopravvenuta di quest'ultimo per cessazione della materia del contendere e per altro verso inapplicabile a carico di una parte -quale l'Agenzia delle Entrate- ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per esser amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato; PQM dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse; spese a carico di chi le ha sostenute. Così deciso in Roma il 18 ottobre 2022, mediante mo