Italian Supreme Court dismisses appeal for revocation claiming factual error regarding contract performance. The court ruled the alleged error concerned merits, not the final decision. The court held that factual errors must directly impact the final judgment to allow revocation. The court stated that errors regarding facts examined by lower courts must be challenged via appeal, not revocation. The court noted the error did not affect the final ruling. The court declared the appeal inadmissible. The court emphasized the strict requirements for revocation appeals. The court found the error irrelevant to the final decision. The court rejected the claim of factual error. The court dismissed the appeal for revocation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal for revocation inadmissible because the alleged factual error concerned the merits of the case rather than the final judgment. The court reasoned that errors regarding facts examined by lower courts must be challenged through appeals against those decisions, not via revocation proceedings. Consequently, the court held that the error did not directly impact the final ruling and thus failed to meet the strict statutory requirements for revocation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 394, comma 1, n. 4; Art. 398 c.p.c.: A factual error justifying revocation must directly and exclusively affect the final judgment, requiring the aggrieved party to appeal the lower court's decision if the error concerns facts examined by the court of first instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 27197-2021 proposto da: PERINI PAOLA, CORALLINO SIMONE, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA AQUILEIA 12, presso lo studio dell'avvocato ANDREA MORSILLO, che li rappresenta e difende; -ricorrenti - contro LANATA GIANLUCA; -intimato- avverso l'ordinanza n. 8765/2021 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 30/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/10/2022 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE TEDESCO. FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE È stato proposto, da Corallini Simone e Perini Paola, ricorso per revocazione contro l’ordinanza di questa Corte, che ha rigettato il ricorso, proposto dagli stessi attuali ricorrenti, contro sentenza della Corte d’appello di Brescia, la quale, confermandola sentenza di primo grado, aveva dichiarato risolto il contratto preliminare, con il quale Corallini e Perini avevano promesso in vendita una porzione immobiliare a Gianluca Lanato.
Su domanda di quest’ultimo, il Tribunale, con la sentenza confermata in appello, ha accertato l’inadempimento dei promittenti e li aveva condannati a restituire la somma ricevuta in vista del trasferimento. L’errore, oggetto di denuncia con il ricorso per revocazione, consiste in ciò: la condanna dei promittenti alla restituzione suppone che la somma fosse stata versata dal promissario, mentre dagli atti di causa, in particolare dalla documentazione prodotto dai ricorrenti nel giudizio di primo grado con la seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., emergeva che i fatti si erano svolti in modo diverso.
La causa è stata fissata dinanzi alla Sesta sezione civile della Suprema corte su conforme proposta del relatore di inammissibilità del ricorso. Lanato Gianluca è rimasto intimato. I ricorrenti hanno depositato memoria. Il ricorso è inammissibile. Già la semplice enunciazione del contenuto della censura, come sopra proposta, rende evidente che ciò che costituisce oggetto di denuncia è un errore in cui sarebbero incorsi al limite i giudici di merito e non il giudice di legittimità. Si ricorda che «l'errore di fatto che può legittimare la revocazione di una sentenza della Corte di cassazione deve riguardare gli atti "interni" al giudizio di legittimità, ossia quelli che la Corte esamina direttamente nell'ambito dei motivi di ricorso e delle questioni rilevabili di ufficio, e deve avere quindi carattere autonomo, nel senso di incidere direttamente ed esclusivamente sulla sentenza medesima.
Ne consegue che, ove il dedotto errore di fatto sia stato causa determinante della sentenza pronunciata in grado di appello o in unico grado, in relazione ad atti o documenti esaminati dal giudice di merito, o che quest'ultimo avrebbe dovuto esaminare, la parte danneggiata è tenuta a proporre impugnazione, ex artt. 394, primo comma, n. 4, e 398, c.p.c. contro la decisione di merito, non essendole consentito addurre tale errore in un momento successivo» (Cass. n. 3820/2014; conf. n. 17745/2005; n. 26643/2018). Nella memoria il ricorrente continua a non tenere conto che l’errore revocatorio è esclusivamente quello che abbia inciso sulla sentenza di legittimità, laddove, nel caso in esame, la decisione della Suprema Corte prescinde del tutto dalla questione sollevata con il ricorso per revocazione, del resto neanche sfiorata dai motivi dell’originario ricorso per cassazione.
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Nulla sulle spese. Ci sono le condizioni per dare atto ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater d.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto".
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Second