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Ordinanza Interlocutoria — n. 36676/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case to lower tribunal regarding tax statute retroactivity and procedural suspension revival.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 36676/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court dismissed the taxpayer's appeal against a regional tax tribunal's decision regarding the retroactive application of a tax statute. The taxpayer argued the statute was procedural and thus applicable to past years, while the tax authority contended it was substantive. The court found no decisive evidence on the second ground concerning the revival of a suspended proceeding and deemed a joint hearing necessary. Consequently, the case was remanded to the ordinary tax section for public hearing to resolve the outstanding procedural questions.

Regesto Legislator

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Art. 12 d.l. n. 78/2009; Art. 6 d.l. n. 119/2018: The Court holds that when a tax proceeding is suspended due to a request for simplified settlement, the resumption requires a specific party initiative rather than automatic revival, and the existence of a peremptory deadline for such resumption must be determined by the lower tribunal upon remand.

Parole chiave

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tax statute retroactivity procedural vs substantive suspended proceeding revival simplified settlement request peremptory deadline remand for public hearing tax appeal cassation esportazione di prestazioni di sicurezza sociale

Disposizioni normative citate

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Art. 12 d.l. n. 78/2009
La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso, ritenendo che l’art. 12 d.l.
Art. 6 d.l. n. 119/2018
4, c.p.c., per non aver la CTR accolto la sua eccezione di estinzione del giudizio, nonostante l’Ufficio non avesse riassunto il processo sospeso ex art. 6, comma 10, d.l.
Art. 360 c.p.c.
119/2018, in relazione all'art. 360, comma 1, n.
Art. 11 preleggi
dPR n. 600/1973
11 preleggi, 43 dPR n. 600/1973, 1 e 3 l.
l. n. 212/2000
600/1973, 1 e 3 l. n. 212/2000 e 12, commi 2 e 2-bis, d.l.
art. 380 bis cod. proc. civ
Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ.
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Testo completo

nunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 27421/2020proposto da: Rosa Brockard, nata in Germania (EE) il 03/02/1952 e residente in Castelveccana (Varese), alla Via Alla Fermata n. 12 ( C . F .: BRCRS0 52B43Z112S), rappresentata e difesa , giusta procura in calce al ricors o , dall'Avv. Franco Rovetta del Foro di Milano ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Milano, alla Via Boschetti n. 6; -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate (C.F.: 06363391001), in pe rsona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale Avviso accertamento recupero a tassazione redditi esportati all’estero dello Stato (C.F.:80224030587) e presso la stessa domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente – -avverso la sentenza n. 2 797 / 12 / 20 21 emessa dalla CTR Lombard i a il 20/07/2021e non notificata; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott.

Andrea Penta. Ritenuto infatto 1. Brockard Rosa proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Varese avverso l’avviso di accertamento con il quale l’Ufficio aveva recuperato a tassazione, per l’anno d’imposta 2007, redditi esportati all’estero in Stati a regime fiscale privilegiato.

2. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso, ritenendo che l’art. 12 d.l. n. 78/2009, che aveva stabilito il raddoppio dei termini decadenziali per gli accertamenti correlati alle violazioni fiscali inerenti a disponibilità finanziarie detenute all’estero, avesse natura sostanziale e, quindi, non fosse applicabile retroattivamente a fattispecie anteriori all’epoca della sua entrata in vigore.

3. Sull’appello dell’Agenzia delle Entrate, la Commissione Tributaria Regionale Lombardia accoglieva il gravame, evidenziando che l’art. 12, comma 2 ter, d.l. n. 78/2009 aveva natura procedimentale, con conseguente applicazione retroattiva anche ai periodi d’imposta antecedenti al 2010.

4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione Brockard Rosa sulla base di tre motivi. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.

5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Ritenuto in diritto 1. Con il primo motivo del ricorso principale la ricorrente deduce la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992 e 132, comma 2, n. 4, c.p.c., in relazione all'art.360 c.p.c., comma 1, n. 4), c.p.c., per aver la CTR reso una motivazione apparente e, comunque, contraddittoria, avendo individuato la disposizione rilevante nel comma 2-ter dell’art. 12 del d.l. n. 78/2009, che si riferisce alla differente fattispecie degli obblighi relativi al cd. monitoraggio fiscale.

2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 43 e 45 d.lgs. n. 546/1992 e 6, comma 10, d.l. n. 119/2018, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per non aver la CTR accolto la sua eccezione di estinzione del giudizio, nonostante l’Ufficio non avesse riassunto il processo sospeso ex art. 6, comma 10, d.l. n. 119/2018 nel termine di sei mesi dalla cessazione della causa di sospensione.

3. Con il terzo motivo la contribuente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 11 preleggi, 43 dPR n. 600/1973, 1 e 3 l. n. 212/2000 e 12, commi 2 e 2-bis, d.l. n. 78/2009, in relazione all’art. 360, comma 1, n.

3) c.p.c., per aver la CTR ritenuto che il comma 2-bis dell’art. 12 abbia natura procedimentale e, dunque, efficacia retroattiva.

4. La presente controversia non presenta evidenza decisoria, avuto particolare riguardo al secondo motivo. Invero, premesso che il comma 10 dell’art. 6 del d.l. n. 119/2018 non disciplina la ripresa del procedimento sospeso, occorre stabilire s e, allorquando, come nella specie, il contribuente non abbia depositato, entro la data del 10.6.2019, copia della domanda di definizione agevolata e del versamento almeno della prima rata, il giudizio possa riprendere automaticamenteo occorra un’iniziativa di parte in tal senso e, qualora si aderisca a quest’ultima ipotesi, se sussista o meno un termine perentorio entro il quale la “riassunzione” deve avvenire. Inoltre, risulta pendente tra le stesse parti, in ordine ad analoghe questioni, altro giudizio (contraddistinto dal RG n. 2019/2021), dinanzi alla V Sezione, sicchése ne rivela opportuna la trattazione congiunta in quella sede.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo e la ri mette alla s ezione tributaria ordinariaper la trattazione in pubblica udienza; manda alla Cancelleria per gli adempimenti di sua competenza. Così dec