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Ordinanza Interlocutoria — n. 36664/2022 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza Interlocutoria — n. 36664/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 36664/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 14254/2020proposto da: Agenzia delle Entrate (C.F.: 06363391001), in pe rsona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (C.F.:80224030587) e presso la stessa domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; -ricorrente - contro NUOVA CASTELVINI Soc. Coop. s.p.a . , con sede in Castellan e ta , alla V ia C.da Specchia s.n. (C.F.: 02156790731 ) , in persona del legale rappresentante p.t. NicoGiuseppe, nato a Castellaneta il 15 gennaio 1970, Avvisi di accertamento Irap ed Ires –Sospensione ex art. 5 l. n. 130/2022 rappresentata e difesa dall'Avv.

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art. 380 bis cod. proc. civ, artt. 53 Cost; Ordinanza Interlocutoria — n. 36664/2022 — snciv · Corte di Cassazione: Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Ritenuto in diritto 1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione degli artt. 111, comma 6, Cost., 132, comma 2, n. 4, c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 1, comma 2, nn. 2 e 4, 53 e 54 d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., nonché la nullità della sentenza per assenza, apoditticità o mera apparenza della motivazione, per aver la CTR reso una motivazione del tutto apparente.

Parole chiave

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amministrazione fiscale dovere di collaborazione del contribuente procedura di ricupero d'imposta cooperativa europea assistenza amministrativa fiscale internazionale computo dei contributi

Disposizioni normative citate

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art. 380 bis cod. proc. civ
Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ.
artt. 53 Cost
Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 53 Cost., 37 bis e 39, comma 1, lett.
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Testo completo

nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 14254/2020proposto da: Agenzia delle Entrate (C.F.: 06363391001), in pe rsona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (C.F.:80224030587) e presso la stessa domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; -ricorrente - contro NUOVA CASTELVINI Soc. Coop. s.p.a . , con sede in Castellan e ta , alla V ia C.da Specchia s.n. (C.F.: 02156790731 ) , in persona del legale rappresentante p.t. NicoGiuseppe, nato a Castellaneta il 15 gennaio 1970, Avvisi di accertamento Irap ed Ires –Sospensione ex art. 5 l. n. 130/2022 rappresentata e difesa dall'Avv.

Giuseppe Rinaldi, giusta mandato allegato al controricorso ed elettivamentedomiciliato in Roma , alla Piazza Mazzini n.27, presso lo studio dell'Avv. Chiara C aroli ( C.F.: RNLGPP58H 1 OZ 1 33U) ; -controricorrente – -avverso la sentenza n. 3686 / 29 / 20 19 emessa dalla CTR Pugl i a il 19/12/2019 e non notificata; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott. Andrea Penta. Ritenuto infatto 1. La Nuova Castelvini Soc. Coop. s.p.a. proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Taranto avverso due avvisi di accertamento aventi ad oggetto, per gli anni d’imposta 2007 e 2008, Irap ed Ires, oltre sanzioni ed interessi.

2. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso.

3. Sull’appello dell’Agenzia delle Entrate, la Commissione Tributaria Regionale Puglia rigettava il gravame, ritenendo che l’Ufficio non avesse offerto alcuna prova idonea a dimostrare l’intento elusivo perseguito dalla società contribuente.

4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di due motivi. La Nuova Castelvini Soc. Coop. s.p.a. ha resistito con controricorso.

5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Ritenuto in diritto 1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione degli artt. 111, comma 6, Cost., 132, comma 2, n. 4, c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 1, comma 2, nn. 2 e 4, 53 e 54 d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., nonché la nullità della sentenza per assenza, apoditticità o mera apparenza della motivazione, per aver la CTR reso una motivazione del tutto apparente.

2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 53 Cost., 37 bis e 39, comma 1, lett. d), dPR n. 600/1973, 54 dPR n. 633/1972 e 2697, 2727 e 2729 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per non aver la CTR consideratoche, una volta che l’Ufficio aveva indicato gli indici presuntivi della condotta abusiva, spettava alla contribuente dimostrare l’esistenza delle giustificazioni alternative dell’operazione posta in essere.

3. Con nota del 5.10.2022 la resistente ha dichiarato di volersi avvalere delle disposizioni di cui all’art. 5 della l egge 31.8.2022 e, conseguentemente, ha formulato richiesta di sospensione della presente controversia, al fine di permettere il perfezionamento della definizione agevolata.

4. La lite fiscale in oggettorientra tra le controversie tributarie definibili con modalità agevolate, ai sensi dell’art . 5 della Legge n. 130 del 2022 (rubricato “Definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di Cassazione”),atteso che:

a) si è in presenz a di una controversia tributaria per la quale l’Agenzia delle Entrate risulta integr almente soccombente nei precedenti gradi di giudizio ed il cui valore non è eccedente € 100.000(in particolare, per quanto sulla copertina è indicato il val ore di euro 260.000,00, in realtà quello effettivo è di euro 82.914,00, come peraltro indicato dalla stessa Agenzia), in ossequio al comma 1 dell’articolo 5 già citato ;

b) sempre conformemente al comma 1, la controversia era pendente innanzia questa Corte alla data del 15 luglio 2022 e, nel rispetto del successivo comma 4, il ricorso per cassazione è stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore della menzionata legge, risalendo la PEC di notifica al giorno 8.6.2020.

4. In base al comma 10 dell’art. 5, “Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tal caso il processo e'sospeso fino alla scadenza del termine di cui al comma 7.”.

P.Q.M.

La Corte sospende il giudizio fino al 16 gennaio 2023 e rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo la trasmissione degli atti alla Sezione ordinaria. Così d