Ordinanza Interlocutoria — n. 36655/2022 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla Corte d’appello di Napoli ha dichiarato inammissibile il gravame proposto dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro, sede territoriale di Avellino, avverso la sentenza con cui, in accoglimento dell’opposizione proposta da Davide Masucci, in proprio e nella qualità di socio amministratore e legale rappresentante p.t. della Cinquestelle s.n.c. di Masucci Davide C., era stata annullata l’ordinanza ingiunzione emessa dalla Direzione Territoriale del Lavoro di Avellino e compensate le spese di lite;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380-bis cod. proc. civ; Ordinanza Interlocutoria — n. 36655/2022 — snciv · Corte di Cassazione: tenuto conto del motivo di censura e delle argomentazioni sviluppate dalla parte controricorrente soprattutto nella memoria, con particolare riferimento all’interpretazione resa da questa Corte nel precedente posto a fondamento della proposta del relatore, apprezzata la valenza nomofilattica della questione relativa all a legittimazione processuale conseguente alla disposta soppressione delle Direzioni territoriali del lavoro, la causa va rimessa alla sezione ordinaria per la decisione ai sensi dell’art. 380-biscod. proc. civ.
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1 ha pronunciatola seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso proposto da: Ispettorato Territoriale del Lavoro di Avellino, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12, è elettivamente domiciliato - ricorrent e - contro MasucciDavide, in proprio e nella qualità di socio amministratore e legale rappresentante p.t. della Cinquestelle s.r.l (già Cinquestelle s.n.c.di Masucci Davide C.), rappresentato e difeso dall’Avv. Antonio Savarese, con domicilio eletto in Roma, presso lo studio legale Auditoriumdell’Avv. Roberto Savarese, via Romeo Romei n. 27 -controricorrente - avverso la sentenza n. 2588 del 2021 della Corte d’appello di Napoli, depositata il 1° luglio 2021.Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 ottobre 2022dal Consigliere Ileana Fedele . Rilevato che:
1. la Corte d’appello di Napoli ha dichiarato inammissibile il gravame proposto dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro, sede territoriale di Avellino, avverso la sentenza con cui, in accoglimento dell’opposizione proposta da Davide Masucci, in proprio e nella qualità di socio amministratore e legale rappresentante p.t. della Cinquestelle s.n.c. di Masucci Davide C., era stata annullata l’ordinanza ingiunzione emessa dalla Direzione Territoriale del Lavoro di Avellino e compensate le spese di lite;
2. per quanto qui rileva, la Corte territoriale ha ritenuto, con riguardo ai rapporti tra le soppresse Direzioni territoriali del lavoro, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l’Ispettorato del lavoro, che gli Ispettorati territoriali del lavoro, a differenzadelle soppresse direzioni territoriali del lavoro, non costituiscono articolazioni organizzative periferiche del Ministero del lavoro bensì dell’Ispettorato Nazionale del lavoro, che è un’agenzia dotata di personalità giuridica di diritto pubblico istituita dal d.lgs. 14 settembre 2015, n. 149; di conseguenza, sebbene all’Ispettorato sia stato trasferito il compito di svolgere le attività ispettive già esercitate dal Ministero, dall’I.N.P.S. e dall’I.N.A.I.L., in difetto di una norma che espressamente disponga il trasferimento all’Ispettorato del lavoro anche dei rapporti giuridici concernenti le sanzioni amministrative irrogate dalle direzioni territoriali del lavoro pendenti alla data del 1° gennaio 2017, la legittimazione processuale relativa ai rapporti giuridici pendenti rimane in capo soltanto al Ministero del lavoro;
3. avverso tale pronuncia l’Ispettorato T erritoriale del L avoro di Avellino ha proposto ricorso affidato ad unico motivo, cui resiste Davide Masucci, in proprio e nella qualità di socio amministratore e legale rappresentante p.t. della Cinquestelle s.r.l (già Cinquestelle s.n.c. di Masucci Davide C.),con controricorso; 4. è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;
5. parte controricorrente ha depositato memoria. Considerato che: 1.con l’unico motivo l’ente ricorrente deduc e v iolazione degli artt. 1, 2, 6 e 8, del d.lgs. n. 149 del 2015, nonché degli artt. 6 del d.lgs. n. 150 del 2011 e 110 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per aver e la Corte di merito escluso la legittimazione processuale dell’Ispettorato, a seguito della soppressione delle Direzioni territoriali del lavoro, in contrasto con l’indirizzo espresso daquesta Corte;
2. tenuto conto del motivo di censura e delle argomentazioni sviluppate dalla parte controricorrente soprattutto nella memoria, con particolare riferimento all’interpretazione resa da questa Corte nel precedente posto a fondamento della proposta del relatore, apprezzata la valenza nomofilattica della questione relativa all a legittimazione processuale conseguente alla disposta soppressione delle Direzioni territoriali del lavoro, la causa va rimessa alla sezione ordinaria per la decisione ai sensi dell’art. 380-biscod. proc. civ.
P.Q.M.
Dispone la rimessione della causa alla Sezione Quarta civile della Corte. Così deciso in Roma nel