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Ordinanza Interlocutoria — n. 36651/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal suspended pending tax authority's decision under new law suspension request.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 36651/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation suspended the proceedings and remitted the case to the Tax Section pending the tax authority's decision. The Association and an individual appealed a regional court ruling that had overturned tax assessment notices for the 2011 tax year. The court accepted a request for suspension under Article 5, Paragraph 2 of Law No. 130/2022, delaying the judgment until January 16, 2023.

Regesto Legislator

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Art. 5, comma 2 della legge n. 130/2022: In caso di ricorso per cassazione contro sentenza che annulla avvisi di accertamento tributari, l'istanza di sospensione proposta dal ricorrente è accoglibile se l'Amministrazione finanziaria non ha ancora adottato le proprie determinazioni definitive.

Parole chiave

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tax appeal suspension Law 130/2022 tax assessment notices Cassation proceedings remittitur to Tax Section contenzioso tributario lite in materia di tariffa sospensione della riscossione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 5, comma 2 della legge n. 130/2022
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 5110/2021R.G. proposto da ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SPORTING CLUB 88, in persona del legale rappresentante pro tempore SATRIANO GIUSEPPE, nonché da quest’ultimo anche in proprio, elettivamente domiciliatiin Roma, Via E.Q. Visconti n. 99 , presso lo studio dell’avv. Berardino Iacobucci, rappresentati e difes i dall’avv. Aurelio Arnese , come da procura in calce al ricorso –ricorrenti – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in Roma, V ia Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura dello Stato, che la rappresenta e difendeper legge -controricorrente – N. 5110/21R.G. avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Basilicata, n. 86/2020depositata in data 9.7.2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 1 2 . 10 . 2022 dal Consigliere Relatore dr. Salvatore Saija;

Rilevatoche: -l’A.S.D. Sporting Club 88 e Giuseppe Satriano hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza in epigrafe, con cui la C.T.R. della Basilicata aveva accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 2/2019, emessa dalla C.T.P. di Matera, che aveva a sua volta annullato gli avvisi di accertamento notificati all’A.S.D. e al Satriano, per l’anno d’imposta 2011; -l’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso; -il Consigliere relatore ha proposto la decisione del ricorso per come comunicato a lle parti, ma i ricorrenti, prima dell’odierna adunanza camerale, hanno fatto pervenire istanza ex art. 5, comma 2, della legge n. 130/2022, chiedendo la sospensione del giudizio;

Ritenuto che: -debba quindi prendersi atto dell’istanza di cui sopra, che è accoglibile, con conseguente rinvio a nuovo ruolo, restando il processo sospeso fino al 16.1.2023, in attesa che l’Agenzia delle Entrate adotti le proprie determinazioni nel termine previsto dalla legge;

P.Q.M.

sospende il processo fino alla data del 16 gennaio 2023 e rinvia la causa a nuovo ruolo disponendone la trasmissione alla Sezione Tributaria. Roma, così deciso nella camer