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Ordinanza Interlocutoria — n. 36649/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case to Tribunal for review of implicit res judicata on standing to appeal.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 36649/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation remitted the case to the Tax Tribunal for a public hearing to address the admissibility of the appeal. The taxpayer argued that implicit res judicata barred the appeal due to the lower court's prior ruling on the tax notice's illegality, while the Revenue Agency did not contest the appeal. The court declined to apply the recent Supreme Court precedent on standing directly, noting the unique procedural history involving both the taxpayer and the agency, and deemed a remand necessary to examine the specific issue of implicit res judicata on the condition of the action.

Regesto Legislator

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Art. 12, comma 4-bis, D.P.R. n. 602/1973; Art. 382, comma 3, c.p.c.: When a lower court decision on a tax matter involves specific procedural nuances not addressed by recent Supreme Court precedent on standing, the case may be remitted to the Tribunal to examine whether implicit res judicata bars the appeal.

Parole chiave

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implicit res judicata standing to appeal tax procedure condition of action remittitur public hearing administrative law notifica delle Intese

Disposizioni normative citate

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Art. 12, comma 4-bis, D.P.R. n. 602/1973
382, comma 3, c.p.c., per originaria inammissibilità del ricorso del contribuente ai sensi dell’art. 12, comma 4- bis , d.P.R.
Art. 382, comma 3, c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. Un., n. 26283/2022
602/1973, secondo il recente insegnamento di Cass., Sez. Un., n. 26283/2022, difettando l ’interesse a ricorrere;
Cass., Sez. Un., n. 26019/2008
26632/2006; pronunce la cui portata va peraltro confrontata con i successivi arresti di questa Corte circa i propri poteri di rilievo officioso, a partire da Cass., Sez. Un., n. 26019/2008 e successive), reputa opportuno rimettere il ricorso alla pubblica udienza della Sezione Tributaria.
Cass., n. 5593/1999
Cass., n. 15084/2006
Cass., n. 26632/2006
Sez. Un., n. 26283/2022
602/1973, secondo il recente insegnamento di Cass., Sez. Un., n. 26283/2022, difettando l ’interesse a ricorrere;
Sez. Un., n. 26019/2008
26632/2006; pronunce la cui portata va peraltro confrontata con i successivi arresti di questa Corte circa i propri poteri di rilievo officioso, a partire da Cass., Sez. Un., n. 26019/2008 e successive), reputa opportuno rimettere il ricorso alla pubblica udienza della Sezione Tributaria.
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Testo completo

1 ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 8983/2021R.G. proposto da MARTILLOTTA JOSÈ MOACYR , elettivamente domiciliat o in Roma, Largo Messicon. 7, presso lo studio dell’avv. Alessandro Tozzi , che lo rappresenta e difendecome da procura in calce al ricorso –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE - intimat a – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio , n. 4028/2020depositata in data 15.12.2020; N. 8983/21R.G. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 12.10.2022 dal Consigliere Relatore dr. Salvatore Saija;

Rilevatoche: con la sentenza in epigrafe la C.T.R. del Lazio accolse l’ appell o propost o da l contribuenteavverso la sentenz a n. 3 662 /201 9 , con cui la C.T.P. di Roma aveva rigettato il suo ricorso relativo acartella di pagamento a suo dire mai notificata, e di cui lo stesso contribuente assumeva di esser venuto a conoscenza a seguito di rilascio di estratto di ruolo da parte dell’agente della riscossione; in particolare, la C.T.R. ritenne che la notifica della cartella non fosse stata dimostrata dall’agente della riscossione, conseguentemente rilevando la decadenzain cui era incorsa l’amministrazione, annullando la cartella stessa e compensando integralmente le spese;

Josè Moacyr Martillottaha quindi proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, illustratoda memoria, mentre AdER non ha resistito; il Consigliere relatore ha esitato proposta per la definizione del ricorso in questa Sezione, con cassazione senza rinvio della decisione impugnata ex art. 382, comma 3, c.p.c., per originaria inammissibilità del ricorso del contribuente ai sensi dell’art. 12, comma 4- bis , d.P.R. n. 602/1973, secondo il recente insegnamento di Cass., Sez. Un., n. 26283/2022, difettando l ’interesse a ricorrere;

Il Collegio, rilevata la peculiaritàdella vicenda per cui è processo – consistente nella circostanza che non soltanto la C.T.R. ha accolto tout court il ricorso del contribuente, senza rilevare il difetto dell’interesse a ricorrere, ma anche nel fatto che la sentenza è stata impugnata dal solo contribuente , nella parte N. 8983/21R.G. concernente le spese di lite (che assum e essere state illegittimamente compensate), tanto che lo stesso Martillotta, in memoria, invoca non solo la formazione del giudicato sull’illegittimità della cartella, ma anche quello implicito sull’ammissibilità del ricorso– nonché considera ndo che il suddetto arresto delle Sezioni Unite non ha affrontato tale specificoaspetto (in quanto, ovviamente, in quella sede non rilevante), ed ancora la stessa opinabilità circa la possibilità o meno che sulla sussistenza di una condizione dell’azione (quale l’interesse a ricorrere) possa formarsi il giudicato implicito(in senso affermativo, si vedano Cass. n. 5593/1999;

Cass. n. 15084/2006; Cass. n. 26632/2006; pronunce la cui portata va peraltro confrontata con i successivi arresti di questa Corte circa i propri poteri di rilievo officioso, a partire da Cass., Sez. Un., n. 26019/2008 e successive), reputa opportuno rimettere il ricorso alla pubblica udienza della Sezione Tributaria.

P.Q.M.

rimette il ricorso alla Sezione Tributaria. Roma, così deciso n