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Ordinanza Interlocutoria — n. 36647/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court suspends proceedings pending new administrative determination by tax authority under 2022 law.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 36647/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation suspended the tax litigation and remanded the case to a new docket. The Agency of Revenue requested suspension via an application under Article 5, Paragraph 2 of Law No. 130/2022, while SO.CAM s.r.l. opposed the stay. The court granted the suspension until January 16, 2023, awaiting the Agency's new determination.

Regesto Legislator

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Art. 5, comma 2 della legge n. 130/2022: When a tax authority requests suspension of proceedings under this provision, the court must grant the stay pending the authority's new determination.

Parole chiave

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tax suspension Law 130/2022 administrative determination procedural stay tax litigation Corte di Cassazione new docket procedura di ricupero d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 5, comma 2 della legge n. 130/2022
ha resistito con controricorso; -rilevato che il Consigliere relatore ha proposto la decisione del ricorso per come comunicatoalle parti, ma che la contro ricorrent e , prima dell’odierna adunanza camerale, han fatto pervenire istanza ex art. 5, comma 2, della legge n.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 8919/2021R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliatain Roma, Via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura dello Stato, che la rappresenta e difendeper legge –ricorrente – contro SO.CAM. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Ovidio n. 3 2 , presso lo studio dell’avv. Bruno Chiarantano, rappresentatae difesa dall’avv. Salvatore Rijli , come da procura in calce al controricorso -controricorrente – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, n. 2399/2020depositata in data 9.10.2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 12.10.2022 dal Consigliere Relatore dr. Salvatore Saija;

Rilevatoche: N. 8919/21R.G. -l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a d un unico motivo, avverso la sentenza in epigrafe, con cui la C.T.R. della Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, aveva rigettato l’appello dalla stessa avanzato avverso la sentenza n. 153/2013, emessa dalla C.T.P. di Reggio Calabria, che aveva a sua volta accoltoil ricorso proposto dalla SO.CAM. s.r.l. in relazione ad avviso di accertamentonotificatole, per l’anno 2007, ai fini IRES; -la SO.CAM. s.r.l. ha resistito con controricorso; -rilevato che il Consigliere relatore ha proposto la decisione del ricorso per come comunicatoalle parti, ma che la contro ricorrent e , prima dell’odierna adunanza camerale, han fatto pervenire istanza ex art. 5, comma 2, della legge n. 130/2022, chiedendo la sospensione del giudizio;

Ritenuto che: - debba quindi prendersi atto dell’istanza di cui sopra, che è accoglibile, con conseguente rinvio a nuovo ruolo, restando il processo sospeso fino al 16.1.2023, in attesa che l’Agenzia delle Entrate adotti le proprie determinazioni nel termine previsto dalla legge;

P.Q.M.

sospende il processo fino al 16 gennaio 2023 e rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo la trasmissione degli atti alla Sezione Tributaria. Roma, così deciso