Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza Interlocutoria — n. 36645/2022 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza Interlocutoria — n. 36645/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 36645/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 6593/2021R.G. proposto da PESCATORE MARIO, elettivamente domiciliat o in Roma, Via I V Novembre n. 107 , presso lo studio dell’avv. Cesare Greco , che lo rappresenta e difendecome da procura in calce al ricorso –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE e AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - intimate – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Calabria, n. 1818/2020depositata in data 4.8.2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 1 2 . 10 . 2022 dal Consigliere Relatore dr. Salvatore Saija;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza Interlocutoria — n. 36645/2022 — snciv · Corte di Cassazione: 6593/2021R.G. proposto da PESCATORE MARIO, elettivamente domiciliat o in Roma, Via I V Novembre n. 107 , presso lo studio dell’avv. Cesare Greco , che lo rappresenta e difendecome da procura in calce al ricorso –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE e AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - intimate – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Calabria, n. 1818/2020depositata in data 4.8.2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 1 2 . 10 . 2022 dal Consigliere Relatore dr. Salvatore Saija;

Parole chiave

Generato dall'IA
esame di cassazione impugnazione di decisioni amministrative notifica delle Intese notificazione viziata ricorso all'autorità di vigilanza opposizione al precetto esecutivo

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. Un., n. 26283/2022
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 6593/2021R.G. proposto da PESCATORE MARIO, elettivamente domiciliat o in Roma, Via I V Novembre n. 107 , presso lo studio dell’avv. Cesare Greco , che lo rappresenta e difendecome da procura in calce al ricorso –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE e AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - intimate – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Calabria, n. 1818/2020depositata in data 4.8.2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 1 2 . 10 . 2022 dal Consigliere Relatore dr. Salvatore Saija;

Rilevatoche: N. 6593/21R.G. con la sentenza in epigrafe la C.T.R. della Calabria rigettò l’ appell o propostodal contribuente avverso l a sentenz a n. 3512 /201 9 , con cui la C.T.P. di Cosenza aveva a sua volta rigettato il ricorso con il quale il contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento esecutivo, a dire del medesimo mai validamente notificato , avendo egli appreso della sua esistenza solo a seguito di estratto di ruolo rilasciato dall’agente della riscossione; Mario Pescatore ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, illustratida memoria; l’Agenzia delle Entrate ha depositato mero “atto di costituzione”, mentre AdER non ha resistito; il Consigliere relatore ha esitato proposta per la definizione del ricorso in questa Sezione, con cassazione senza rinvio della decisione impugnata ex art. 382, comma 3, c.p.c., per originaria inammissibilità del ricorso del contribuente ai sensi dell’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973, secondo il recente insegnamento di Cass., Sez.

Un., n. 26283/2022, difettandol’interesse a ricorrere ; Il Collegio, ritenuto non sussistano i presupposti per la definizione del ricorsoai sensi dell’art. 375, comma 1, n. 5, c.p.c., reputa opportuno rimetterne l’esame alla Sezione Tributaria, perché sia discusso –se del caso -in pubblica udienza;

P.Q.M.

rimette il ricorso alla Sezione Tributaria. Roma, così deciso nella cam