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Ordinanza Interlocutoria — n. 36637/2022 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza Interlocutoria — n. 36637/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 36637/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il Comune di Firenze ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Firenze di conferma dell’accoglimento da parte del locale Giudice di Pace di un’ opposizione a ingiunzione di pagamento relativa al cumulo di vari crediti derivanti da infrazioni al Codice della Strada.

Regesto Legislator

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art. 380-bis cod. proc. civ; Ordinanza Interlocutoria — n. 36637/2022 — snciv · Corte di Cassazione: Con il secondo motivo, il Comune di Firenze denuncia l’errata interpretazione dell’art. 3 comma 1 del proprio regolamento comunale, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., poiché ad avviso del ricorrente, da una corretta lettura delle disposizioni complessive del regolamento, e in particolare dell’art. 3, emergerebbe la semplice facoltà del sollecito.

Parole chiave

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abbandono del procedimento per infrazione stradale sanzione per violazione stradale multe non pagate risarcimento dei danni da incidente stradale risanamento stradale riduzione della multa

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis cod. proc. civ
Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: Il ricorso è affidato a quattro motivi.
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Testo completo

nunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA Sul ricorso iscritto al n. 28157/2021 R.G. proposto da: COMUNE DI FIRENZE, elettivamente domiciliato in ROMA ,VIA POLIBIO N. 15, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE LEPORE (LPRGPP65B14H501X) rappresentato e difeso dagli avvocati GIANNA ROGAI (RGOGNN65L66G420X), ANTONELLA PISAPIA (PSPNNL69C69C773B); -ricorrente - contro AUTOCARROZZERIA SERGIO SNC DI ALDIGHIERI ANDREA E C, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato BARBARO MARCO (BRBMRC65B24D612Q); -controricorrente - Ric. 2021n. 28157 sez. M2 -ud. 25-11-2022 -2- avverso la sentenza del TRIBUNALE DI FIRENZE n. 2402/2021 depositata il 16/09/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/11/2022 dal Consigliere LUCA VARRONE. RILEVATO CHE:

1. Il Comune di Firenze ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Firenze di conferma dell’accoglimento da parte del locale Giudice di Pace di un’ opposizione a ingiunzione di pagamento relativa al cumulo di vari crediti derivanti da infrazioni al Codice della Strada.

2. Autocarrozzeria Sergio snc di Aldighieri Andrea C. si è costituita con controricorso.

3. Su proposta del relatore, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 4, e 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c., che ha ravvisato la manifesta inammissibilità o infondatezza del ricorso il Presidente ha fissato con decreto l'adunanza della Corte per la trattazione della controversia in camera di consiglio nell'osservanza delle citate disposizioni. CONSIDERATO CHE 1. Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: Il ricorso è affidato a quattro motivi. 1.1 Con il primo, il ricorrente denuncia violazione dell’art. 1 comma 544 L. 228/2012, in relazione all’art. 360 comma 1 n.3 c.p.c., lamentando che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto obbligatorio nella fattispecie il preventivo sollecito di pagamento previsto dalla disposizione in questione, sia perché essa farebbe riferimento ai crediti tributari, laddove quelli per cui si procede derivano da sanzioni amministrative; sia perché Ric. 2021n. 28157 sez.

M2 -ud. 25-11-2022 -3- la norma è applicabile ai crediti fino a 1.000,00 euro, mentre nel caso inesame il credito per cui si procede è superiore a tale soglia; sia perché, da ultimo, la norma prevede che il sollecito debba essere inviato prima dell’avvio di procedure cautelari o esecutive, e quindi non sarebbe applicabile all’ingiunzione fiscale, cheha la natura di mero atto di precetto. 1.2 La censura è inammissibile, in quanto non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata: infatti, il Tribunale ha confermato l’annullamento dell’ingiunzione, in quanto non preceduta dal sollecito di pagamento che il Comune di Firenze avrebbe dovuto inviare all’opponente non in forza dell’art. 1 comma 544 L. 228/2012, ma ai sensi dell’art. 3, comma 1 , del suo stesso regolamento sulla riscossione coattiva.

2. Con il secondo motivo, il Comune di Firenze denuncia l’errata interpretazione dell’art. 3 comma 1 del proprio regolamento comunale, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., poiché ad avviso del ricorrente, da una corretta lettura delle disposizioni complessive del regolamento, e in particolare dell’art. 3, emergerebbe la semplice facoltà del sollecito.

3. Con il terzo motivo, il ricorrente denuncia violazione dell’art. 1 comma 544 L. 228/2012 e dell’art. 3 comma 1 del proprio regolamento, censurando l’erronea identificazione che avrebbe operato il Tribunale tra il sollecito previsto dal regolamento comunale e il sollecito previsto dalla disposizione dettata dalla norma di legge. 3.1 Le censure, suscettibili di esame congiunto, sono inammissibili. Il Tribunale ha interpretato il regolamento comunale nel senso che l’Ente è tenuto all’invio di un sollecito di pagamento Ric. 2021n. 28157 sez.

M2 -ud. 25-11-2022 -4- prima di procedere all’attivazione delle procedure di riscossione coattiva (procedure che, ai sensi del R.D. 639/2010, iniziano appunto con l’ingiunzione). Il ricorrente sostiene che l’art. 3 comma 1, alla luce del complessivo tenore del regolamento, andrebbe interpretato nel senso della mera facoltà del sollecito; sennonché il Comune di Firenze non indica quali criteri di ermeneutica sarebbero stati violati dal Tribunale, né riporta nel ricorso il testo del regolamento (se si eccettua il solo art. 3 comma 1), da cui poter desumere il significato ritenuto corretto della disposizione.

Il che rende la censura inammissibile: infatti, “Qualora con il ricorso per cassazione si sollevino censure che comportino l'esame di delibere comunali, decreti sindacali e regolamenti comunali, è necessario - in virtù del principio di autosufficienza del ricorso stesso - che il testo di tali atti sia interamente trascritto e che siano, inoltre, dedotti i criteri di ermeneutica asseritamente violati, con l'indicazione delle modalità attraverso le quali il giudice di merito se ne sia discostato, non potendo la relativa censura limitarsi ad una mera prospettazione di un risultato interpretativo diverso da quello accolto nella sentenza, in quanto l'interpretazione dell'atto amministrativo costituisce un accertamento in fatto istituzionalmente riservato al giudice di merito” (cfr.

Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 1951 del 24/01/2022, Rv. 663679; in senso conforme, cfr. Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 1391 del 23/01/2014, Rv. 629725). Inoltre, il Tribunale non ha operato alcuna identificazione tra i solleciti previsti dalle diverse disposizioni normative in esame; identificazione che, peraltro, sarebbe stata irrilevante, posto che l’ingiunzione è stata annullata perché emanata dal Ric. 2021n. 28157 sez. M2 -ud. 25-11-2022 -5- Comune in violazione dell’iter procedimentale che lo stesso ente si era dato con il proprio regolamento.

4. Con il quarto motivo, il ricorrente denuncia violazione dell’art. 1 comma 544 L. 228/2012, con particolare riferimento al valore (superiore a 1.000,00 euro) e alla natura (non tributaria) del credito, che avrebbero dovuto indurre a ritenere la disposizione inapplicabile alla fattispecie. Il motivo, oltre che assorbito in relazione a quanto in precedenza esposto, è comunque inammissibile, in quanto non si confronta con le argomentazioni della decisione impugnata, e in particolare con l’osservazione che nel caso di specie si procedeva per una pluralità di crediti cumulati, nessuno quali, singolarmente considerato, era superiore a mille euro (e ciò ferma restando la irrilevanza della questione, atteso che nella fattispecie il regolamento comunale prevedeva l’obbligo del preventivo sollecito senza alcuna distinzione in riferimento all’importo del credito, come appunto accertato dal Tribunale).

5. Il Collegio ritiene che non sussista l’evidenza decisoria e rinvia alla pubblica udienza.

P.Q.M.

La Corte rimette la ca