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Ordinanza — n. 36616/2022 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36616/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36616/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2629/2022 R.G. proposto da : TODISCO GIANPAOLO, elettivamente domiciliato in NAPOLI PIAZZA NAZIONALE, 46 C/O DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato GARGIULO NELLO (GRGNLL67B10G902B) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro FRANCO ELISABETTA, elettivamente domiciliato in SAN NICOLA LA STRADA VIA MANZONI N. 86 C/O DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato RICCITELLI ANGELO (RCCNGL74S06B963H) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 4094/2021 depositata il 04/11/2021.

Regesto Legislator

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ART. 1154 C.C, art. 1453 c.c; Ordinanza — n. 36616/2022 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : TODISCO GIANPAOLO, elettivamente domiciliato in NAPOLI PIAZZA NAZIONALE, 46 C/O DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato GARGIULO NELLO (GRGNLL67B10G902B) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro FRANCO ELISABETTA, elettivamente domiciliato in SAN NICOLA LA STRADA VIA MANZONI N. 86 C/O DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato RICCITELLI ANGELO (RCCNGL74S06B963H) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 4094/2021 depositata il 04/11/2021.

Parole chiave

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compravendita con obbligo di montaggio contratto di amministrazione d'immobili negozio giuridico immobiliare garanzia in caso di evizione inadempimento del locatore venditore parte contraente

Disposizioni normative citate

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ART. 1154 C.C
1153 CON RIFERIMENTO ALTRESÌ ALL’ART. 1154 C.C.
art. 1453 c.c
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2629/2022 R.G. proposto da : TODISCO GIANPAOLO, elettivamente domiciliato in NAPOLI PIAZZA NAZIONALE, 46 C/O DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato GARGIULO NELLO (GRGNLL67B10G902B) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro FRANCO ELISABETTA, elettivamente domiciliato in SAN NICOLA LA STRADA VIA MANZONI N. 86 C/O DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato RICCITELLI ANGELO (RCCNGL74S06B963H) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 4094/2021 depositata il 04/11/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/11/2022 dal Presidente dr.MAURO MOCCI. Rilevato: che Gianpaolo Todisco ha proposto ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Corte d’appello di Napoli, che aveva respinto il suo gravame contro la decisione del Tribunale di Napoli, con riguardo alla risoluzione di un contratto preliminare di compravendita stipulato con Elisabetta Franco; che i giudici di secondo grado, in particolare, affermavano che l’appellante si era reso inadempiente alle sue obbligazioni, così da legittimare il recesso di controparte, ex art. 1385, comma 2° c.p.c.; che, con riguardo all’asserita abusività ed incommerciabilità dell’immobile, dalla certificazione catastale non sarebbe emerso alcun “abuso”, né sarebbe sussistita la prova della difformità della situazione di fatto dell’immobile rispetto alla consistenza catastale;

Considerato: che il ricorso è affidato a tre motivi, illustrati da memoria depositata fuori termine; che, col primo, denominato “VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 1153 CON RIFERIMENTO ALTRESÌ ALL’ART. 1154 C.C. IN RELAZIONE ALL’ART. 360 N. 3 CPC – errata qualificazione della fattispecie giuridica – Violazione del principio secondo il quale spetta alla parte scegliere se promuovere ladomanda di risoluzione contrattuale o quella di condanna all’adempimento”, il ricorrente assume che la comunicazione da lui inviata alla promittente venditrice non sarebbe stata una diffida ad adempiere, giacché non sarebbe stata sua intenzione percorrere la strada indicata dall’art.1154 c.c.: la mancanza della qualità del bene promesso in vendita avrebbe già determinato l’inadempimento della promittente venditrice e quindi la risoluzione del contratto; che, col secondo, il Todisco denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 113, 115 e 116 c.p.c., nonché degli artt. 61 e 62 c.p.c. nonché della legge 1.3.1866 n. 3682 c.d. legge Messedaglia, istitutiva del Catasto e di tutte le successive integrazioni, modificazioni e riforme in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.; che la Corte d’appello avrebbe dovuto prendere posizione puntualmente sui motivi di gravame che criticavano le conclusioni del CTU senza “adagiarsi” o “piegarsi” sulle risultanze della stessa, bensì debitamente considerando le specifiche osservazioni mosse dal CTP; che, col terzo, il ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione ex art.360 n. 3 c.p.c., degli artt. 17 e 40 l. n. 47/85 nonché dell’art. 46 DPR n. 380/2001, con riguardo all’incommerciabilità del bene promesso in vendita, giacché la Corte territoriale si sarebbe limitata ad una succinta motivazione senza neanche richiamare la questione della incommerciabilità del bene al di là della nullità o meno del contratto preliminare, del quale si era comunque chiesta la risoluzione ex art. 1453 c.c.; che il primo motivo è inammissibile; che il mezzo d’impugnazione richiama articoli del codice civile estranei alla materia del contendere, né è dato capire quale parte della decisione impugnata il ricorrente intenda investire con la propria censura e neppure quali conseguenze derivino dall’erronea, in tesi, qualificazione giuridica adottata dalla Corte d’appello; che il secondo ed il terzo motivo – che possono essere scrutinati congiuntamente –sono inammissibili; che la sentenza impugnata afferma “si osserva che non sussiste la prova della circostanza, dedotta dall’attore in prime cure, relativa ad una difformità della situazione “di fatto” dell’immobile rispetto alla consistenza catastale; difformità che, secondo l’attore in prime cure, sarebbe stata determinata, appunto, dell’avvenuta “aggregazione” all’appartamento del vano condominiale.

L’avvenuta annessione di detto vano all’immobile compromesso non risulta, infatti, emergere dagli atti di causa…… rileva altresì il fatto che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale (per tutte, Cass. sent. n. 20707 del 2017), il contratto preliminare di vendita immobiliare non è passibile di nullità ai sensi dell’art. 40 della legge 47/1985, trattandosi di atto con efficacia meramente obbligatoria”; che, pertanto, la motivazione s’incentra, per un verso, sulla mancata prova della difformità lamentata e, per altro verso, sull’irrilevanza della difformità (ai fini della nullità) del bene in fase di contratto preliminare; che i due motivi non colgono la ratio della decisione impugnata, imperniandosi su questioni differenti rispetto all’argomentazione utilizzata dalla sentenza della Corte distrettuale; che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore della controricorrente, come liquidate in dispositivo; che ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1- quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto;

P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore Elisabetta Franco, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.000 (tremila) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bi